Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10213 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 05/12/2019, dep. 28/05/2020), n.10213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20456-2014 proposto da:

TRE STELLE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIORGIO BAGLIVI 5, presso lo

studio dell’avvocato FABIO BLASI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente principale –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA

FRASCONA’ che lo rappresentano e difendono;

EQUITALIA SUD S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ANTONIO NIBBY 11,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO BIASIOTTI MOGLIAZZA, che la

rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati CARLA

D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, ESTER ADA SCIPLINO, LELIO MARITATO;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

e contro

TRE STELLE S.R.L.;

– ricorrente principale – controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1788/2014 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

13/02/2014 R.G.N. 30869/2012.

Fatto

RILEVATO

che:

Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 1788/2014, resa su due giudizi riuniti proposti da Tre Stelle s.r.l. nei confronti di Equitalia Sud s.p.a., ma non di INAIL ed INPS (enti impositori dei contributi pretesi), ha:

– dichiarato, per taluni aspetti, inammissibile l’opposizione iscritta al n. r. g. 30869 del 2012 con la quale la società, dopo aver adito la Commissione Tributaria Provinciale di Roma che aveva dichiarato un parziale difetto di giurisdizione, aveva chiesto dichiararsi l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria effettuata, sulla base di 21 cartelle esattoriali che la parte aveva assunto non esserle state notificate, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 dal concessionario per la riscossione ed ordinarne la cancellazione e ciò in quanto: il giudizio non era stato esteso ai titolari dei crediti contributivi e la fattispecie non configurava ipotesi di litisconsorzio necessario tra gli stessi ed il concessionario per la riscossione, di talchè doveva escludersi la necessaria integrazione del contraddittorio o l’ammissibilità di una chiamata in causa dei soggetti impositori; inoltre, non è ammessa l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’iscrizione di ipoteca, ad esclusione di quella iscritta per crediti tributari, non costituendo in sè atto di espropriazione forzata, posto che tale mezzo attribuisce al creditore il potere di espropriare il bene sul quale l’ipoteca è iscritta e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato;

il Tribunale ha, per altro verso, rigettato l’opposizione rilevando che l’art. 2884 c.c. consente la cancellazione dell’ipoteca ipotecaria soltanto in forza di sentenza passata in giudicato o di altro provvedimento definitivo ed ammettere – nel caso di credito portato da cartella esattoriale – che si possano proporre motivi di opposizione relativi al merito della pretesa contributiva con lo strumento dell’opposizione all’ipoteca laddove la cartella sottostante sia stata notificata, come nell’ipotesi di opposizione alla mera iscrizione a ruolo, equivarrebbe a consentire la elusione della regola dell’osservanza del termine imposto per opporsi a cartella D.Lgs. n. 46 del 1999, ex artt. 24 e 29 che, nel caso di specie, era stato ampiamente superato posto che la notifica delle cartelle era avvenuta entro l’anno 2010 e l’opposizione era stata proposta il 20 settembre 2012;

– quanto,poi, al giudizio iscritto al n. r.g. n. 28515 del 2013, avente ad oggetto l’opposizione, proposta nei riguardi di INPS ed INAIL, a tre intimazioni di pagamento relative a tre cartelle regolarmente notificate nel maggio 2008, valendo analoghe ragioni di intempestività quanto alle censure formali fatte valere, il Tribunale ha accertato la parziale fondatezza della eccezione di prescrizione dei contributi pretesi per l’anno 2005 in quanto, alla data della notifica della cartella ad essi relativa, la prescrizione quinquennale non era ancora decorsa e, quindi, non poteva essere eccepita mediante opposizione D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 24;

avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione Tre Stelle s.r.l. basato, quanto al giudizio iscritto al n. r.g. 30869 del 2012, sui seguenti motivi: 1) violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 in ragione del fatto che il Tribunale avrebbe dovuto dare atto che è facoltà dell’opponente chiamare in causa il solo concessionario; 2) violazione e o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1 e art. 7, commi 1 e 2; L. n. 241 del 1990, art. 3, comma 4; dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1; del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19; degli artt. 24, 42 e 113 Cost. in ragione del fatto che il tribunale aveva errato nel ritenere non impugnabile l’atto di iscrizione di ipoteca; 3) violazione e falsa applicazione, dell’art. 115 c.p.c., comma 1 e art. 116 c.p.c., comma 1, art. 416 c.p.c., artt. 2697 e 2702, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, art. 617 c.p.c., art. 137 c.p.c., L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in ragione del fatto che l’opposizione aveva riguardato anche la irregolarità della notifica delle cartelle e la consequenziale prescrizione quinquennale della contribuzione ingiunta con le cartelle di pagamento mai notificate, sottese alla iscrizione di ipoteca oggetto di causa; 4) violazione e o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c., dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2702 c.c., del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 26, dell’art. 617 c.p.c., della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, (sostanzialmente reiterando le questioni prospettate nel motivo precedente con riferimento ad altre cartelle);

quanto al giudizio n. r.g. 28515 del 2013, sulla base del seguente motivo: 5) violazione e o falsa applicazione dell’art. 100 c.p.c., dell’art. 115 c.p.c., dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 416 c.p.c., dell’art. 2697 c.c.; dell’art. 2702 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 60, del D.P.R. n. 602 del 1972, art. 26, dell’art. 617 c.p.c. e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, in relazione alle medesime questioni di cui al motivo n. 4 di cui sopra;

resistono con controricorso Equitalia Sud s.p.a. ed INAIL; INPS pure resiste con controricorso e propone ricorso incidentale autonomo incentrato su di un unico motivo riferito alla violazione della L. n. 335 del 1995, art. 1, commi 9 e 10, in ragione del fatto che la sentenza impugnata ha applicato il termine quinquennale di prescrizione dei contributi per l’anno 2005, senza tenere conto del fatto che trattandosi di cartelle regolarmente notificate e non opposte il termine era quello decennale;

la ricorrente principale ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

in via preliminare, deve valutarsi l’ammissibilità del ricorso principale posto che lo stesso è proposto nei riguardi di una sentenza di primo grado che ha giudicato simultaneamente, e senza alcuna esplicita qualificazione delle diverse azioni introdotte, su due giudizi riuniti aventi contenuti complessi: l’uno, iscritto al n. r.g. della Corte d’appello 30869/2012 (proposto a seguito di riassunzione disposta dal giudice tributario) in relazione alla iscrizione dell’ipoteca sui beni immobili ivi indicati, eseguita dal concessionario per la riscossione ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 con il quale la società ha fatto valere:

– vizi derivanti dalla irritualità della iscrizione ipotecaria in quanto mai comunicata all’interessato;

– nullità della notifica delle cartelle di pagamento che avevano dato origine all’iscrizione ipotecaria;

– omessa indicazione della quotazione degli immobili onde valutare la congruità del valore e la necessità di restrizione dell’ipoteca solo ad alcuni beni della società;

-inoltre, con censure indirizzate a ciascuna delle singole cartelle sottese all’iscrizione di ipoteca di cui la parte aveva affermato di essere venuta a conoscenza solo a seguito di una propria iniziativa, la ricorrente ha dedotto l’illegittimità della notifica di tali cartelle con conseguente insussistenza di validi atti interruttivi della prescrizione;

si tratta, dunque, di un unico atto contenente sia contestazioni sulla regolarità formale dell’iscrizione dell’ipoteca e della notifica della cartella, sia questioni di merito, relative alla affermata prescrizione dei crediti contributivi;

questa Corte di cassazione (Cass. n. 15116 del 2015) ha, in proposito, avuto modo di rilevare che in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un’opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui al D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24 sia un’opposizione agli atti esecutivi, inerente all’irregolarità formale della cartella, regolata dagli artt. 617 e 618 bis c.p.c., per i rinvio alle forme ordinarie operato dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 29, comma 2. Ne consegue che, qualora l’opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, ma oltre quello di venti giorni, di cui all’art. 617 c.p.c. (come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in L. 14 maggio 2005, n. 80, vigente “ratione temporis”), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione;

si è, inoltre, stabilito che quando le contestazioni della parte si configurino, nello stesso procedimento, come opposizione all’esecuzione ed opposizione agli atti esecutivi, si deve ritenere che la sentenza, formalmente unica, contenga due decisioni distinte, soggette rispettivamente ad appello ed a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. n. 13203 del 2010; Cass. n. 20816 del 2009; Cass. n. 15376 del 2006; Cass. n. 13655 del 2006; Cass. n. 7611 del 2006; Cass. n. 5632 del 2005; Cass. n. 7194 del 2003);

a fronte del contenuto della sentenza impugnata sopra riportato, va quindi verificata l’ammissibilità del ricorso per cassazione, proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., u.c. e art. 111 Cost., comma 7, posto che questa Corte (Cass., sez. III, 27 novembre 2015 n. 24234) ha già affermato – tanto in relazione alla impugnazione del fermo di beni mobili registrati che in relazione alla impugnazione della ipoteca iscritta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 – che, trattandosi di azione di accertamento negativo, non si applica il regime speciale di inappellabilità della sentenza dettato dall’art. 618 c.p.c., commi 2 e 3 per i giudizi di opposizione agli atti esecutivi ma il regime ordinario di impugnazione della sentenza di primo grado con il mezzo dell’appello;

da ciò discende, dunque, l’inammissibilità del ricorso relativamente al primo ed al secondo motivo, laddove si denunciano vizi della sentenza derivanti dal rigetto della domanda di accertamento della nullità della iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione e della mancata integrazione del contraddittorio con gli enti impositori relativamente a tale domanda;

sono invece ammissibili il terzo ed il quarto motivo giacchè essi si riferiscono alla modalità di esercizio dell’azione esecutiva, indipendentemente dal merito della pretesa contributiva, posto che censurano i capi della sentenza impugnata che hanno ritenuto infondate le denunce di nullità della notifica delle cartelle sottese alla iscrizione ipotecaria e correttamente, dunque, il Tribunale ha assoggettato tale azione al regime delle opposizioni agli atti esecutivi D.Lgs. n. 46 del 1999, ex art. 29 che richiama, al comma 2, il regime ordinario;

l’irregolarità del procedimento di riscossione derivato dalla nullità della notifica della cartella attiene a profili relativi al quomodo della procedura esecutiva esattoriale, che vanno proposti con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. ed il relativo giudizio si conclude con sentenza non appellabile;

detti motivi, seppure ammissibili, sono tuttavia infondati;

invero, il Tribunale, dopo aver esposto la disciplina delle modalità di notificazione previste dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. e), con adeguata e completa motivazione fondata sulla concreta disamina delle relative relate, ha accertato che tutte le cartelle opposte erano state notificate correttamente presso la sede sita in (OMISSIS) con le modalità previste dalla legge per l’irreperibilità assoluta e ciò mediante il deposito e l’affissione in tale sito; la sentenza ha pure dato atto che l’irreperibilità era emersa a seguito delle opportune ricerche sia da parte del soggetto notificatore – come risulta dal retro delle copie di avviso di ricevimento – che da parte dell’Ente di riscossione – come risultante dalle copie delle visure camerati aggiornate ratione temporis ed allegate alle notifiche;

quanto, poi, alle cartelle notificate presso la diversa sede sita in (OMISSIS), risultante da successiva visura camerate, notificata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., la sentenza ha osservato che erano state espletate le modalità previste del deposito dell’affissione e dell’invio di raccomandata con avviso di ricevimento che è stato consegnato al destinatario;

a fronte di tale adeguata argomentazione, i motivi, senza confrontarsi con il concreto accertamento operato dal giudice, si limitano a reiterare le doglianze di cui al ricorso introduttivo del giudizio e restano, dunque, sui piano della generica critica alla motivazione della sentenza impugnata, senza con ciò incrinarne il contenuto;

altrettanto può dirsi, in relazione al quinto motivo di ricorso, incentrato su censure analoghe e relativo alla notifica delle cartelle di pagamento emesse in relazione ai contributi INPS per l’anno 2004 ed al premio Inail per l’anno 2005, ai contributi INPS per l’anno 2001 ed a sanzioni ed interessi ed ai contributi INPS per l’anno 2005;

come attestato dalla sentenza impugnata, tali cartelle furono notificate secondo le modalità previste in ipotesi di irreperibilità assoluta, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e per cui è evidente che non possono trovarsi conferme dell’effettiva ricezione delle medesime notifiche da parte del destinatario;

inoltre, la mera illeggibilità della sottoscrizione della relata di notifica della cartella di pagamento non rende illegittima la stessa

notifica ed è destinatario, superando la presunzione che il sottoscrittore aveva il potere di apporre la firma, a dover dimostrare la non autenticità di tale sottoscrizione o l’insussistenza della qualità indicata, con la conseguenza che, in assenza di una tale prova, va escluso il vizio di nullità (o di inesistenza) della notificazione (Cass. 16407 del 2003; Cass. n. 7838 del 2015);

va, poi, dichiarata l’inammissibilità anche dei profili dei motivi tendenti ad incidere sui capi della sentenza riferiti al rigetto della eccezione di prescrizione derivante dalla ritenuta regolarità delle notifiche delle cartelle, in quanto capi riferibili alla opposizione nel merito del diritto alla contribuzione pretesa e, dunque, appellabili in via ordinaria e non possibile oggetto di ricorso per cassazione;

in definitiva, il ricorso principale va rigettato;

il ricorso incidentale proposto dall’INPS, che attiene alla parte di sentenza che accerta la prescrizione e, quindi, un fatto estintivo della pretesa, deve pure ritenersi appellabile e non ricorribile per cassazione e, dunque, è inammissibile;

le spese vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza quanto al rapporto tra la ricorrente principale e l’INPS, ricorrente incidentale, ed in ragione della complessità delle questioni trattate quanto al rapporto con le altre parti contro ricorrenti.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale, dichiara compensate le spese dei giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13, comma 1 bis, citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 5 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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