Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10213 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.F.D., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere

delle Navi 30, presso l’avv. Cabras Giovanni, che lo rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento Del Fante Massimo e figli s.n.c. e dei singoli soci in

proprio in persona del curatore, elettivamente domiciliato in Roma,

via Degli Scipioni 110, presso l’avv. Migliazzo Carmela,

rappresentati e difesi dall’avv. Bongiorno Girolamo giusta delega in

atti;

– controricorrenti –

avverso il decreto del Tribunale di Avezzano emesso nel procedimento

n. 360/2004 C.C. in data 20.10.04;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

3.3.2010 dal Relatore Cons. PICCININNI Carlo;

Udito l’avv. S. Rendina su delega per il ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’estinzione del giudizio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 17.6.2004 D.F.D., quale socio illimitatamente responsabile ed amministratore della Del Fante Massimo e C. s.n.c, proponeva reclamo ai sensi della L. Fall., art. 26 avverso l’ordinanza con la quale il giudice delegato del fallimento Del Fante Massimo & Figli s.n.c. aveva disposto la vendita all’incanto di alcuni beni dell’attivo fallimentare, ripartiti in quattro lotti.

In particolare il reclamante lamentava:

a) l’inadeguatezza della base d’asta, notevolmente inferiore ai valori di stima;

b) l’inadeguatezza dei valori apprezzati dal consulente tecnico, poiche’ determinati in epoca significativamente antecedente alla data dell’ordinanza di vendita (nel 1999);

c) la mancata notifica dell’ordinanza di vendita;

d) la consistenza dei beni posti in vendita, di valore di gran lunga superiore all’ammontare dei crediti ammessi. Il Tribunale di Avezzano adito rigettava il reclamo osservando: che il giudice aveva comunque il potere di discostarsi dalle determinazioni del consulente tecnico, alle quali non poteva ritenersi vincolato; che la differenza fra il valore stimato e quello indicato nell’ordinanza di vendita appariva modesto, risultando inferiore al 5%; che la riduzione trovava plausibile giustificazione nel fatto che una precedente vendita all’incanto era andata deserta; che l’esito della vendita non avrebbe potuto essere pregiudicata da un’ipotetica errata determinazione del prezzo base d’asta, essendo questo suscettibile di aumento attraverso gli eventuali rilanci e potendo inoltre il giudice disporre la sospensione della vendita ai sensi della L. Fall., art. 108, comma 3;

che la normativa vigente non prevedeva la preventiva notifica dell’ordinanza di vendita al fallito; che infine non risultava provato che l’attivo liquidato avesse raggiunto l’ammontare dei crediti ammessi e delle spese sostenute.

Contro detto provvedimento D.F.D. proponeva ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, cui resisteva il fallimento con controricorso.

Successivamente D.F. depositava atto di rinuncia al ricorso (intervenuta fin dal 21.3.2008) debitamente notificato alla controparte, circostanza da cui consegue l’estinzione del giudizio e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di legittimita’, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e condanna il ricorrente al pagamento delle relative spese processuali, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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