Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10213 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10213 Anno 2015
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: BIANCHINI BRUNO

SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. r.g. 26898/09 proposto da:

Comune di CORATO (BA) ( c.f.:
In persona del Sindaco

pro tempore

sig. Luigi Perrone; rappresentato e difeso dal prof

avv. Ugo Patroni Griffi , con domicilio eletto presso il di lui studio in Roma, piazza
Barberini n.12, giusta procura a margine del ricorso.

Ricorrente

Contro
– Luigi LASTELLA ( c.f.: LST I ,GU 561_,14 C983X)
rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Stoffa ed elettivamente domiciliato presso lo
studio dell’avv. Vittorio Olivieri in Roma, via L. Rizzo n.41, giusta procura a margine
del controricorso.
-Controricorrente-

contro la sentenza n. 1081/2008 della Corte di Appello di Bari, pubblicata il 9
dicembre 2008 e non notificata.

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Data pubblicazione: 19/05/2015

Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica dell’8 aprile 2015 dal
Consigliere Dott. Bruno Bianchini;

Udito l’avv. Ugo Patroni Griffi, per il Comune ricorrente, che ha concluso per
raccoglimento del ricorso;

Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 — Con sentenza dell’il giugno 2002 il Tribunale di Trani rigettò la domanda proposta
da Luigi Lastella nei confronti del Comune di Corato, diretta ad ottenere l’accertamento
dell’avvenuto acquisto per usucapione della proprietà di un fabbricato posto nell’area
dell’ente territoriale -sulla quale erano state realizzate costruzioni all’esito di esercitazioni
pratiche svolte nei corsi di addestramento professionale del lavoratori disoccupatiassegnato nel 1959, con patto di riscatto, al padre dell’istante. Il Tribunale pervenne a
tale decisione osservando: a – che il genitore del ricorrente , in quanto assegnatario,
sarebbe stato mero detentore e non possessore; b — che , comunque, a meno di venti
anni dall’assegnazione, era intervenuta una sentenza ( all’esito della domanda dell’ente
concedente) con la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto — per mancato
pagamento dei canoni- in tal modo interrompendo il decorso del termine ventennale; c
— che dopo tale pronuncia l’attore era rimasto sine titulo nella disponibilità dell’immobile,
iniziando un periodo di possesso insufficiente ad usucapire.

2— La Corte di Appello di Bari, con sentenza n. 1081/2008, in riforma della precedente
decisione, dichiarò l’intervenuto acquisto della proprietà per usucapione e compensò le
spese del doppio grado del giudizio, sulla base delle seguenti argomentazioni: a — la
signoria del genitore dell’appellante esercitata sull’immobile, per effetto della
concessione, doveva qualificarsi come possesso, in quanto il suo possibile esito, pagato
il riscatto, sarebbe stato quello di farne conseguire la proprietà; b — tale periodo di
possesso era stato interrotto per tutta la durata del precedente procedimento iniziato dal

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Comune (dal 24 novembre 1971, data di notifica della citazione, al 28 dicembre 1974,
data di passaggio in giudicato della sentenza); c – dal 28 dicembre 1974 era iniziato a
decorrere ulteriore periodo di possesso, con realizzazione del ventennio utile ad
usucapire, spirato prima della decisione del Comune di Corato ( giusta delibera del 2

locazione per l’immobile occupato; d — ininfluente sarebbe stata la circostanza che lo
stesso Comune aveva donato al Ministero del Lavoro detto bene del marzo 1954, atteso
che la donazione non si sarebbe mai perfezionata; e — l’immobile infine sarebbe stato
iscritto nell’elenco dei beni disponibili dell’ente territoriale.

3 – Per la cassazione di tale decisione ha proposto ricorso il Comune, facendo valere tre
motivi di annullamento, illustrati da successiva memoria; il Lastella ha risposto con
controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I — Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e/o la falsa applicazione
degli artt. 1141, 1158 e 2697 cod. civ., assumendosi che la sentenza del Tribunale di
Trani dell’8 giugno 1973 — con la quale era stato dichiarato risolto il “contratto di
assegnazione di alloggio con promessa di vendita”- , non solo aveva accertato la qualità
di detentore in capo al genitore del Lastella sino alla pronuncia dell’indicata decisione,
ma ne aveva altresì fatto venir meno, per il futuro, il titolo in forza del quale poteva
permanere nell’immobile, così onerando l’allora appellante della dimostrazione della
interversione nel possesso contro l’ente territoriale, dimostrazione questa non fornita.

I.a — Il motivo appare fondato in quanto la Corte di Appello ha errato
nell’identificazione dei confini applicativi delle norme sopra indicate allorchè ha dato
per scontato che l’attuale ricorrente fosse subentrato -non si sa quando e con quali
modalità- al padre quale possessore dell’appartamento: dalla lettura della gravata
sentenza risulta quindi uno jato logico tra affermata interruzione del possesso del
genitore per effetto della iniziativa del Ministero del Lavoro ( iniziale concedente ed

novembre 1995) di invitare lo stesso possessore a stipulare un regolare contratto di

agente in risoluzione) e l’inizio di una situazione possessoria in capo al figlio, attuale
ricorrente.
— Il secondo motivo — che costituisce uno svolgimento argomentativo ulteriore del
precedente- ed il terzo — relativo alla ritenuta erronea delibazione della testimonianza di

trasferimento dell’abitazione- rimangono assorbiti.
III- La sentenza va dunque cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti di
fatto, la causa può esser decisa nel merito a’ sensi dell’art. 384, II comma, ultima parte,
cpc, rigettando l’appello del Lastella . La particolarità della fattispecie , che ha visto una
sistematica inerzia del Comune nel far valere i propri diritti dominicali, inducendo una
situazione di incertezza nei rapporti con l’occupante, consente di ritenere integrati giusti
motivi per compensare le spese del giudizio di appello e del presente.

P. Q.M.
La Corte
Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri; cassa la gravata
decisione e, decidendo nel merito, rigetta l’appello proposto da Luigi Lastella avverso la
sentenza n. 1081/2008 della Corte di Appello di Bari, dichiarando compensate tra le
parti le spese di quel giudizio e del presente.
Così deciso in Roma 1’8 aprile 2015, nella camera di consiglio della 2^ Sezione Civile
della Corte di Cassazione.

un incaricato dal Lastella al fine di curare, presso il Comune, una pratica attinente al

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