Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10213 del 19/04/2021

Cassazione civile sez. I, 19/04/2021, (ud. 15/01/2021, dep. 19/04/2021), n.10213

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31563/2018 proposto da:

N.D., elettivamente domiciliato in Roma Via Germanico

172, presso lo studio dell’avvocato Panici Pier Luigi, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lombardi Baiardini

Anna;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PERUGIA, depositata il

21/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

15/01/2021 da Dott. MELONI MARINA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Perugia, con Decreto in data 21/9/2018, ha confermato il provvedimento di rigetto pronunciato dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Perugia in ordine alle istanze avanzate da N.D. nato in (OMISSIS), volte, in via gradata, ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, del diritto alla protezione sussidiaria ed il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria.

Il ricorrente, aveva riferito alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Perugia di essere fuggito dal proprio paese perchè i suoi zii cristiani avevano ucciso il padre non tollerando la sua religione islamica e minacciato di morte lui stesso costringendolo a fuggire.

Il Tribunale di Perugia in particolare ha escluso le condizioni previste per il riconoscimento del diritto al rifugio D.Lgs. n. 251 del 2007, ex artt. 7 e 8, ed i presupposti richiesti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, per la concessione della protezione sussidiaria, non emergendo elementi idonei a dimostrare che il ricorrente potesse essere sottoposto nel paese di origine a pena capitale o a trattamenti inumani o degradanti. Nel contempo il collegio di merito riteneva non attendibile la vicenda narrata e negava il ricorrere di uno stato di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale nonchè una situazione di elevata vulnerabilità individuale.

Avverso il decreto del Tribunale di Perugia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi e memoria. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, comma 5, art. 14, lett. C), artt. 8 e 32, D.Lgs. n. 251 del 2007, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva concesso la protezione sussidiaria senza approfondire l’analisi della situazione personale del ricorrente ritenendolo non credibile senza alcun valido motivo nonostante il circostanziato racconto reso, ed era venuto meno al dovere di cooperazione istruttoria in quanto il Giudice Territoriale non aveva approfondito mediante ricerche specifiche sui siti accreditati la situazione attuale ed aggiornata del paese e l’esistenza del pericolo di danno grave alla persona.

Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il Giudice Territoriale non aveva ravvisato i presupposti per la concessione della protezione umanitaria. Il primo motivo di ricorso è fondato, con riferimento alla protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c).

Per quanto concerne, invero, la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) del Decreto succitato, va osservato che – secondo il consolidato insegnamento di questa Corte – è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, tuttavia, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312; Cass. 13897/2019; Cass. 9230/2020). A tal riguardo, deve ritenersi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice si sostanzia nell’acquisizione di COI (“Country of Origin Information”) pertinenti e aggiornate al momento della decisione (ovvero ad epoca ad essa prossima), o di altre fonti internazionali citate del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, da richiedersi agli enti a ciò preposti, mentre il Tribunale territoriale non ha citato alcuna fonte oggetto di consultazione.

A tal riguardo occorre evidenziare che, secondo il recente orientamento di questa Corte, la radicale assenza della indicazione delle fonti consultate dal giudice di merito non richiede necessariamente la citazione delle COI da parte del ricorrente il quale può limitarsi a censurare il mancato assolvimento del dovere di cooperazione istruttoria che impone appunto l’indicazione specifica delle fonti aggiornate al momento della decisione, non potendosi presumere in assenza di tale indicazione l’assolvimento dell’obbligo di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (Cass. Sez. 1 n. 2461/2021).

Nel caso in esame il ricorrente ha comunque citato nel ricorso fonti ufficiali dalle quali risulta uno stato di conflitto generalizzato ed una situazione del paese fortemente instabile ed interessata da continue violenze.

Conseguentemente deve essere accolto il ricorso proposto per il primo motivo, assorbito il secondo, cassata la sentenza impugnata mentre deve essere disposto il rinvio al giudice di merito in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Perugia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima della Corte di Cassazione, il 15 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2021

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