Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10212 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 17/02/2010, dep. 28/04/2010), n.10212

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

D.A. (c.f. (OMISSIS)), DE.AN.MA.

(c.f. (OMISSIS)), in proprio e nella qualita’ di eredi di

D.V., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SAN

GIACOMO 22, presso lo STUDIO AVVOCATI NASTI ALESSANDRO E COMUNALE

GIUSEPPE, rappresentati e difesi dall’avvocato CARLETTI FIORAVANTE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI CASALGRASSO (C.F. (OMISSIS)), in persona del Sindaco

pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VIDETTA FRANCESCO PAOLO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3783/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 15/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2010 dal Consigliere Dott. CECCHERINI Aldo;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato VIDETTA che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

lette le conclusioni scritte del Cons. Deleg. CECCHERINI: non

essendovi altri profili di revocazione, sembrano ricorrere i

presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ex

art. 375 c.p.c. e ex art. 391 bis c.p.c., comma 3;

Il P.G. dott. PRATIS PIERFELICE nulla osserva.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO E DIRITTO

che:

– avverso la sentenza 24 marzo 2005 della Corte d’appello di Torino, che aveva determinato l’indennita’ loro spettante per l’espropriazione di una strada all’interno di un fondo di loro proprieta’, collegante una villa con giardino ad un parco, le signore D. proposero ricorso in via incidentale;

– questa corte, con la sentenza 15 febbraio 2008 n. 3783, rigetto’ ricorso;

– per la revocazione di questa sentenza a norma dell’art. 391 bis c.p.c., comma 1 in relazione all’art. 394 c.p.c., n. 4, le signore D. ricorrono con atto affidato a due mezzi, notificato a mezzo posta il 10 aprile 2009 presso il domicilio del difensore a Torino (un precedente vano tentativo era stato fatto il 30 marzo 2009 all’indirizzo indicato per il giudizio di cassazione in Roma, dove il difensore era risultato trasferito da Torino);

– il Comune di Casalgrasso resiste con controricorso notificato il 20 maggio 2009, illustrato anche con una memoria;

– si osserva quanto segue.

Il contro ricorrente eccepisce la tardivita’ del ricorso per revocazione a norma dell’art. 395 c.p.c., n. 4, perche’ notificato oltre il termine di un anno dalla pubblicazione della sentenza revocanda.

L’eccezione e’ fondata. Il ricorso contro la sentenza di questa corte, depositata in data 15 febbraio 2008, e’ stato notificato a mezzo posta il 10 aprile 2009 presso il domicilio del difensore a Torino, e quindi dopo la scadenza del termine annuale, calcolato tenendo conto della sospensione feriale dei termini. La circostanza che la predetta notifica sia stata richiesta dopo che il 30 marzo 2009 una precedente notifica, presso il difensore della controparte nel domicilio eletto in Roma, aveva dato un risultato negativo non vale a rimettere in termini la parte incorsa nella decadenza. Secondo l’insegnamento di questa corte a sezioni unite, in tema di impugnazione, la notifica presso il procuratore costituito o domiciliatario va effettuata nel domicilio da lui eletto nel giudizio, se esercente l’ufficio in un circondario diverso da quello di assegnazione, o, altrimenti, nel suo domicilio effettivo, previo riscontro, da parte del notificante, delle risultanze dell’albo professionale, dovendosi escludere che tale onere di verifica – attuabile anche per via informatica o telematica – arrechi un significativo pregiudizio temporale o impedisca di fruire, per l’intero, dei termini di impugnazione. Ove, peraltro, la notifica in detti luoghi abbia avuto ugualmente esito negativo per caso fortuito o forza maggiore (per la mancata od intempestiva comunicazione del mutamento del domicilio o per il ritardo della sua annotazione ovvero per la morte del procuratore o, comunque, per altro fatto non imputabile al richiedente attestato dall’ufficiale giudiziario), il procedimento notificatorio, ancora nella fase perfezionativa per il notificante, puo’ essere riattivato e concluso, anche dopo il decorso dei relativi termini, mediante istanza al giudice “ad quem”, corredata dall’attestazione dell’omessa notifica, di fissazione di un termine perentorio per il completamento della notificazione ovvero, ove la tardiva notifica dell’atto di impugnazione possa comportare la nullita’ per il mancato rispetto dei termini di comparizione, per la rinnovazione dell’impugnazione ai sensi dell’art. 164 c.p.c. (Cass. Sez. un. 18 febbraio 2009 n. 3818).

In difetto di rimessione in termini, il ricorso e’ pertanto tardivo ed inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile, e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 24.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima della Corte suprema di cassazione, il 17 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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