Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10212 del 19/05/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 2 Num. 10212 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 24415-2009 proposto da:
TONIETTI

LUCIANO TNTLCN55D05H523H,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo
studio dell’avvocato GIANLUIGI MALANDRINO, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA
NARDINI;
– ricorrente –

2015
1071

contro

DELLA LIBERA GINO DLLGNI4OR28D794C, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 7, presso lo
studio dell’avvocato FERDINANDO FERRI,

che lo

Data pubblicazione: 19/05/2015

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO
TRAVAINI:

controricorrente

avverso la sentenza n. 1196/2008 della CORTE D’APPELLO
di VENEZIA, depositata il 23/09/2008;

udienza del 26/03/2015 dal Consigliere Dott. ANTONINO
SCALI SI;
udito l’Avvocato PAOLA NARDINI,

difensore del

ricorrente, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato FABRIZIO MOZZILLO, con delega
dell’Avvocato ENRICO TRAVAINI difensore del
resistente, che preliminarmente ha depositato nota
spese ed ha chiesto l’inammissibilità, in subordine,
il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.

i

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

..
..
Svolgimento del processo
Luciano Tonietti con atto di citazione del 25 gennaio 1996, conveniva in
giudizio davanti al Tribunale di Treviso

Gino Della Libera, chiedendo la

condanna del convenuto al risarcimento del danno di £. 447.900.000 oltre
interessi e spese giudiziali, assumendo che: a) con scrittura privata del 12

marzo 1992 aveva stipulato con Gino Della Libera un preliminare di permuta
con il quale le parti stessi promettevano di cedere l’una all’altra alcuni terreni
siti nel Comune di Fregona e nel Comune di Cappella Maggiore con la
previsione di concludere il definitivo entro 45 giorni, cioè entro il 26 aprile
1992, che tra i terreni promessi in permuta dal convenuto vi erano altri terreni
e attraverso i quali si sarebbe dovuto accedere ai fondi di proprietà di Tonietti
in Fregona e alla strada vicinale PRA, che con altro atto del 15 marzo 1992

Rossi Claudio, si era impegnato con proposta irrevocabile, valida fino al 15
aprile 1992, ad acquistare dal Tonietti 45.000 mq di terreno sito nella zona
con annesso rustico e con progetto approvato

per la costruzione di casa

singola per il prezzo di lire 470.000.000, che la proposta di acquisto era
subordinata alla proposta di avere la strada di accesso alla proprietà

(in

territorio del Comune di Fregona) dove sarebbe sorto l’immobile nuovo, che
essendo rimasto inadempiuto il preliminare di permuta del 12 marzo 1992
Tonietti aveva convenuto in giudizio Della Libera
sostitutiva del contratto non concluso

per ottenere sentenza

ai sensi dell’art. 1932 cc.,

ma il

processo era stato definito con sentenza n. 963 del 1996 con cui il Tribunale
di Treviso rigettava

la richiesta del Tonietti, perché i terreni oggetto di

permuta erano cointestati, anche al fratello di Della Libera, non firmatario del
preliminare, che la mancata cessione in permuta dei terreni dei Della Libera
_

1

k

_

(tra cui quelli attraverso i quali sarebbe stato possibile accedere e recedere
dalla proprietà Tonietti in Comune di Fregona) avevano fatto perdere ad esso
attore l’affare con Rossi Claudio, con un mancato guadagno pari

alla

differenza tra il prezzo promesso da Rossi medesimo e quello da lui pagato
per l’acquisto dei terreni

e con un esborso di lire 11.900.000 corrisposti

all’immobiliare La D’Orica per provvigione.
Si costituiva in giudizio Della Libera Gino che resisteva alla domanda e ne
chiedeva il rigetto.
Il Tribunale di Treviso con sentenza del 2002 rigettava la domanda proposta
da Tonietti e lo condannava al pagamento delle spese di lite. Secondo il
Tribunale nella specie

era configurabile una colpa del Tonietti per aver

_
omesso di accertare con una visura catastale a chi in realtà fossero intestati i

beni permutandi con al conseguenza che lo stesso non poteva invocare il
diritto al risarcimento del danno derivatogli per avere confidato nella validità
del predetto preliminare.
Avverso questa sentenza è stato proposto appello da Tonietti Luciano per una
serie di motivi.
Si costituiva Della Libera Gino, contestando la fondatezza dei motivi di
appello e ne chiedeva il rigetto con la conferma della sentenza di primo gardo
La Corte di appello di Venezia con sentenza n. 1196 del 2008 rigettava
l’appello e condannava l’appellante al pagamento delle spese del secondo
grado del giudizio. Secondo la Corte veneziana, un ostacolo per la
configurabilità del preteso danno

è rappresentato dalla posteriorità della

scadenza stabilita nel preliminare di permuta per la stipulazione del definitivo
(26 aprile 1992) rispetto al termine di efficacia della proposta (15 aprile
_
.

2

k

1992), a Della Libera, dunque, non poteva essere ascritta alcuna colpa perché
il Tronietti non è stato in grado di assicurare al proponente il collegamento
alla via Pra del fabbricato, da costruire entro al scadenza dell’irrevocabilità
della proposta. Il Della Libera, comunque, neppure alla data del 16 aprile 1992
provvedeva alla indicata permuta, ma la proposta del Ross era divenuta

inefficace o meglio revocabile già undici giorni prima e, dunque, non vi era
nessuna causale tra questo inadempimento e la mancata conclusione dell’atto
di compravendita, con il Rossi. Andava confermato dunque come affermato
dal Tribunale l’incidenza negativa in ordine

alla sussistenza del danno

lamentato dall’attore dell’omessa coordinazione tra i termini di scadenza del
preliminare di permuta e della proposta irrevocabile.
La Cassazione di questa sentenza è stata chiesta da Tonietti Luciano con
ricorso affidato a cinque motivi. Della Libera Gino ha resistito con
controricorso. In prossimità dell’udienza pubblica Tonietti ha depositato
memoria ex art. 378 cpc.
Motivi della decisione
1.= Con il primo motivo del ricorso Tonietti Luciano lamenta l’omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della
controversia ex art. 360 n. 5 cpc. Secondo il ricorrente la Corte distrettuale
avrebbe assunto che la proposta del Rossi non risultava accettata dal Tonietti
e che sarebbe divenuta inefficace o, comunque, revocabile già undici giorni
prima della scadenza del termine ultimo per la sottoscrizione del preliminare
tra Tonietti e Della Libera, epperò, sia la prova documentale e sia la prova
&
testimoniale avrebbero acclarato che quella accettazione era intervenuta. In
particolare, i testimoni hanno riferito che il Tonietti accettò la proposta e uno
..

3

.

dei testi ha riferito di avere una copia firmata da entrambi (una copia della
proposta di Rossi). L’esistenza della copia della proposta di acquisto del Rossi
sottoscritta per accettazione dal signor Tonietti formava, dunque, oggetto di
deposizione testimoniale, veniva accertata dal Giudice istruttore in sede di
verbale di udienza con ciò rendendo incontrovertibile

l’esistenza ed il

contenuto del documento esibito dalla testimone Monica Pulignano. Il
ragionamento del Giudice, dunque, muoverebbe da un errato presupposto,
ovvero dalla mancanza dell’accettazione da parte del Tonietti della proposta
di acquisto del Rossi.
Pertanto,

conclude

il

ricorrente

accerti

l’omessa/contraddittoria motivazione

la

Corte

di

cassazione

della sentenza, laddove, falsamente

assumendo come inesistente l’accettazione da parte del destinatario Tonietti
della proposta di acquisto del Rossi, pur provata in atti, fa derivare da ciò la
inefficacia o meglio la revocabilità della proposta di acquisto alla sua data di
scadenza

e, dunque, esclude il nesso causale

preliminare di permuta tra il Tonietti

tra l’inadempimento del

ed il Della Libera, che costituiva

condizione per la formalizzazione del contratto definitivo di acquisto tra
Rossi e Tonietti

e la mancata conclusione dell’atto di compravendita

medesimo.
1.1.= Il motivo è inammissibile per mancanza del carattere di autosufficienza.
Il ricorrente ritiene che l’esistenza dell’accettazione della proposta del Rossi,
ritenuta inesistente dalla Corte distrettuale, trovava pieno riscontro nella prova
testimoniale e e nella documentazione
um
visionata in giudizio, epperò, omette
sia di riportare le deposizioni delle testimoni, sia pure la proposta irrevocabile
del 15 marzo 1992, che si dichiara recherebbe in calce la firma per
4

4

_

accettazione del Tonietti. Come più volte, ha affermato questa Corte (tra
molte Cass. n. 4980 del 04/03/2014) qualora, con il ricorso per cassazione,
venga dedotta l’incongruità o illogicità della motivazione della sentenza
impugnata per l’asserita mancata valutazione di risultanze processuali è
necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della

decisività della risultanza non valutata (o insufficientemente valutata), che il
ricorrente precisi – mediante integrale trascrizione della medesima nel ricorso
– la risultanza che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficientemente
valutata, dato che solo tale specificazione consente alla Corte di cassazione,
alla quale è precluso l’esame diretto degli atti di causa, di delibare la decisività
della risultanza stessa.
_
Ora, nel caso in esame, la parziale trascrizione delle deposizioni testimoniali
e, soprattutto, la mancanza totale del contenuto della proposta irrevocabile di
acquisto del Rossi, per altro, non essendo stata indicata, neppure, la sede in
cui nel fascicolo di parte sarebbe rinvenibile, non permettono a questa Corte
di esaminare compiutamente la doglianza in ordine all’asserita omessa e
contraddittoria motivazione della sentenza impugnata.
2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1326
e 1329 cc in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 cpc. Secondo il
ricorrente, la Corte distrettuale non avrebbe correttamente applicato le norme
in tema di conclusione del contratto perché, essendo stata provata
l’accettazione della proposta del Rossi da parte del Tonietti ed essendo il
Rossi reso edotto dell’accettazione, il contratto tra le parti, contrariamente a
quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, si sarebbe perfezionato.
Pertanto, conclude il ricorrente, accerti la Corte se, ai sensi del combinato
5

A

disposto degli artt. 1326 e 1329 cc. una proposta contrattuale possa essere
revocata dopo che il proponente ha avuto conoscenza della sua accettazione
da parte di chi ne sia destinatario.
2.1.= Il motivo rimane assorbito dal rigetto del primo motivo, posto che non
risulta provato il presupposto da cui muove il ricorrente e, cioè , l’avvenuta

accettazione da parte del Tonietti della proposta irrevocabile del Rossi. Né, in
questa occasione, il ricorrente indica quando e in che modo l’accettazione sia
stata comunicata al proponente e/o, comunque, posta nella disponibilità dello
stesso e se l’asserita accettazione presentava tutti i requisiti formali e
sostanziali per la conclusione del contratto. Secondo l’art 1326 cc., infatti, il
contratto si considera concluso nel momento in cui il proponente giunge a
conoscenza dell’ accettazione e, in base all’art. 1335 cc., si presume che tale
conoscenza avvenga nel momento in cui l’ accettazione giunge all’indirizzo
del proponente (si tratta di una presunzione relativa, neutralizzabile dalla
prova dell’impossibilità a giungerne a conoscenza). Ma non basta, perché
l’accettazione

sia efficace deve avere determinate caratteristiche:

a)

tempestività: deve avvenire in tempo ragionevole o comunque nel termine
stabilito nella proposta; b) formalità: deve rivestire la forma eventualmente
prevista nella proposta; c) conformità alla proposta, altrimenti, non vale come
accettazione, ma come nuova proposta.
Piuttosto, dalla sentenza impugnata risulta che la proposta

del Rossi non

risulta accettata dal Tonietti, ma evidentemente , chiarisce la Corte
distrettuale, costui (….) si riservava di accettarla soltanto dopo che a seguito
della conclusione del contratto di permuta con il della Libera, avesse avuto,
anche, la disponibilità della strada di accesso al fondo, posta come condizione

.

6

P

_

di validità della proposta di acquisto fatta dal Rossi.
3.= Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art.
360 n. 5 cpc. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata
sarebbe gravemente viziata laddove

escluderebbe apoditticamente la

possibilità di ottenere l’approvazione del progetto di nuova costruzione nei
terreni di Fregona di proprietà del sig. Tonietti, oggetto di proposta di acquisto
del sig. Rossi, pur in presenza di risultanze istruttorie che confermavano la
possibilità di approvazione del progetto.
Piuttosto, non vi era dubbio che la proposta di acquisto del Rossi fosse
subordinata: a) alla possibilità di avere come accesso alla proprietà, ove
sarebbe dovuto sorgere l’immobile nuovo la strada che avrebbe attraversato il
mappale di proprietà del Della Libera e oggetto di permuta con il Tonietti,
nonché b)

che fosse approvato il progetto per la casa singola. Ora,

risulterebbe confermato nella sentenza di appello, in quanto non riformato, il
riconoscimento operato dalla sentenza di primo gardo che le parti avevano,
senza possibilità di equivoco, individuato la strada di accesso alla edificando
costruzione nella strada che, passando per il permutando terreno mapp. 512
di proprietà dei Della Libera consentiva alla proprietà Tonietti in Fregona di
collegarsi alla strada vicinale Prà. A sua volta, all’epoca dei fatti (marzo
aprile 1992), come ha avuto modo di affermare lo stesso CTU, i terreni del
Tonietti oggetto della proposta di acquisto del Rossi fossero edificabili posto
che solo successivamente dal 24 giugno 1992 i suddetti terreni erano stati
classificati ad agricoli. Sicché la motivazione della Corte distrettuale, per
escludere la possibilità di approvazione del progetto presenta gravi vizi logico
.

7

k

giuridico.
E, comunque, ritiene ancora il ricorrente, la fattispecie dedotta in giudizio e da
cui trarrebbe origine la richiesta risarcitoria avanzata dal Tonietti,
configurerebbe un tipico danno da perdita di chance, ovverossia un danno che

omessa, ma ad un giudizio di probabilità di essi e della idoneità della stessa a
produrli ove posta in essere.
Pertanto,

conclude

il

l’omessa/contraddittoria

ricorrente,

accerta

motivazione

della

la

Corte

sentenza

di

cassazione

laddove

ritiene

inverosimile, senza illustrarne le ragioni, il rilascio della concessione edilizia
nei terreni del signor Tonietti, oggetto della proposta Rossi, nel bimestre
precedente l’adozione del nuovo PRG. che trasformò l’area da edificabile ad
agricola, anzi che ritenere il rilascio probabile in presenza dei requisiti

di

edificabilità accertati dal CTU
3.1.= Il motivo è infondato, non solo perché si traduce nella richiesta di una
nuova e diversa valutazione dei dati processuali, non proponibile nel giudizio
di cassazione se, come nel caso in esame, la valutazione effettuata dalla Corte
distrettuale non presenta vizi logici o giuridici, ma, e soprattutto, perché la
Corte distrettuale ha adeguatamente esposto le ragioni poste a fondamento
della decisone di escludere la possibilità per il Rossi di ottenere
l’approvazione del progetto di nuova costruzione nei terreni di Fregona cui era
subordinata l’esecutività della proposta di acquisto del Rossi.
Nella fattispecie in esame, infatti, la sentenza impugnata, ha ritenuto che il
preteso danno del Tonielli per la mancata esecuzione della permuta con il
Della Libera, rappresentato dal fatto di aver perduto la possibilità di eseguire
8

consegue, non già ad un giudizio di certezza degli effetti della condotta

la proposta di acquisto del Rossi, non era configurabile perché i dati
processuali portavano a considerare che, comunque, il Tonielli non avrebbe
potuto dare seguito alla proposta di acquisto del Rossi perché subordinata al
rilascio della concessione a costruire una nuova casa nei terreni oggetto della

che, dal 24 giugno 1992, il nuovo PRG inseriva quei terreni nella categoria dei
terreni agricoli non edificabili. Secondo la Corte distrettuale, sarebbe stato del
tutto inverosimile che l’Amministrazione comunale, a partire dal 26 aprile
1002

(data entro cui il Della Libera era tenuto a stipulare il contratto

definitivo di permuta) e nei due mesi che avevano preceduto l’adozione del
Nuovo PRG, procedesse ad autorizzare costruzioni nella zona agricola che
entro poco tempo non sarebbero state più permesse. E’ anche veramente
improbabile, aggiunge La Corte distrettuale,

considerati i tempi tecnici

notoriamente occorrenti per il rilascio di una concessione edilizia in soli due
mesi l’Amministrazione sarebbe risuscita ad espletare le varie incombenze
necessarie, tra cui l’esame del progetto, la verifica della sua conformità alle
prescrizioni

urbanistiche, il parere della Commissione edilizia ,

la

determinazione e la riscossione dei relativi contributi ed oneri, la
predisposizione del provvedimento e la sua sottoscrizione da parte

del

Sindaco e dell’organo competente delegato. E’ presumibile, invece, che una
volta che il progetto fosse stato presentato ed anche ritenendo che lo stesso
avesse superato positivamente le prime verifiche, prima di arrivare alla fase
del rilascio del provvedimento concessorio, la pratica sarebbe stata arrestata
parchè

nel frattempo era sopravvenuta l’adozione del nuovo PRG

del

Comune di Fregona che per la zona territoriale Omogenea di tipo E/1 in cui

_

9

proposta di acquisto e questa possibilità non sarebbe stata praticabile, dato

,
_
insisteva il fondo del Tonietti prevedeva l’assoluta in edificabilità per le
nuove costruzioni. Ed infatti il progetto fatto predispone dal Tonietti per la
costruzione di un fabbricato residenziale unifamiliare ed annesso rustico non
è stato nemmeno presentato al Comune di Fregona.
Pertanto, è di tutta evidenza che la Corte distrettuale, non solo ha

sufficientemente motivato la decisione di escludere la possibilità di ottenere
l’approvazione del progetto di nuova costruzione sui terreni di Fregona, ma
mostra di avere esaminato la questione in modo approfondito.
D’altra parte, ed è bene evidenziarlo anche in questa occasione, questa Corte
ha costantemente affermato che la deduzione di un vizio di motivazione della
sentenza impugnata, con ricorso per Cassazione, conferisce al giudice di
legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda
processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il
profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva,
il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e
valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere,
tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente
idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così,
liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i
casi tassativamente previsti dalla legge). Ne deriva, pertanto, che alla
cassazione della sentenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo
quando tale vizio emerga dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del
merito, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e
illogico, e non già quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito

10

4

agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e
dalle deduzioni di parte. (fra le altre Cass. S.U. 27/12/1997, n.13045).
4.= Con il quarto motivo il ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia ex art.
360 n. 5 cpc. Secondo il ricorrente la motivazione della sentenza impugnata

sarebbe gravemente viziata, anche in ordine alla mancata dimostrazione della
sussistenza di tutte le condizioni stabilite dalla legge della Regione Veneto n.
24 del 1985 per l’edificazione sui terreni di proprietà del Tonietti, oggetto
della proposta irrevocabile del Rossi, posto che la stessa CTU ha affermato
che sino alla data del 26 giugno 1002, allorquando è stato approvato il nuovo
PRG, esisteva la possibilità di edificare una nuova costruzione sia pure con
certe limitazioni di volumetria, avvalendosi della legge regionale n. 24 del

1985. In particolare, la possibilità edificatoria nei fondi agricoli era ammessa
ex art. 3 della legge 24/1985 ed ex art. 6 della stessa legge con parametri
variabili di edificabilità e con richiesta di vincolo di costituire un vincolo di
destinazione d’uso e necessaria presenza di un annesso rustico
Pertanto,

conclude

il

ricorrente,

accerti

la

Corte

di

cassazione

della sentenza, laddove ritiene

l’omessa/contraddittoria motivazione

non

provata l’esistenza delle condizioni per l’edificabilità dell’area, pur a fronte di
una affermativa conclusione del CTU.
4.1.= Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi, posto che
la sentenza impugnata non ha disconosciuto l’edificabilità dei terreni de quo
entro i limiti stabiliti dalla legge regionale del Veneto n. 24 del 1985, ma la
sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti in capo al Tonietti e al Rossi.
Come ha avuto modo di chiarire la sentenza impugnata: (….), considerate le
_

11

*

rigorose limitazioni poste dalla legge regionale del Veneto n. 24 del 1985
alle edificazioni nelle zone agricole, non è nemmeno provato che ricorressero
tutte le condizioni ivi stabilite per il rilascio al Tonietti

dell’autorizzazione

alla costruzione del fabbricato e per il suo successivo trasferimento al Rossi,

dall’art. 3 della legge appena indicata.
5.= Con il quinto motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 4 della
legge 10/77 in relazione all’art. 360 n. 3 cpc. Errata sarebbe, secondo il
ricorrente, l’affermazione della sentenza impugnata secondo cui non sarebbe
provato che sussistessero le condizioni per il successivo trasferimento al Rossi
dell’eventuale concessione edilizia rilasciata a favore del Tonietti. Piuttosto,
la concessione ad edificare non attribuendo diritti nuovi, ma rimuovendo
ostacolo all’esercizio di facoltà preesistenti, viene trasferita unitamente alla
proprietà dell’area cui inerisce e all’uopo è unicamente necessaria una voltura
amministrativa che si configura con un semplice trasferimento dell’originaria
concessione e non richiede alcun procedimento amministrativo.
Pertanto, conclude il ricorrente, accerti la Corte di cassazione se, ai sensi
dell’art. 4 della legge 10/1977, una licenza ad edificare potesse all’epoca dei
fatti essere revocata all’avente causa per il solo fatto

della compravendita

dell’area cui inerisce.
5.1.= Il motivo che propone un’eccezione non formulata nel giudizio di
appello, come tale inammissibile, tuttavia, rimane assorbito dal rigetto del
motivo precedente. Qui va aggiunto che la sentenza non ha negato la
trasferibilità della concessione edilizia, così come lo stesso ricorrente sostiene,
ma si è limitata ad affermare che nel giudizio de quo non era stata fornita la

12

tra cui la qualifica di imprenditore agricola posseduta da entrambi richiesta

prova della sussistenza delle condizioni previste dalla legge regionale del
Veneto in capo al Tonietti o in capo al Rossi, potendo essere l’uno o l’altro
abilitato a richiedere l’autorizzazione per realizzare la nuova casa di cui si
dice.

soccombenza ex art. 91 cpc., condannato al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
del presente giudizio di cassazione che liquida in E. 4.200,00 di cui E. 200,00
per esborsi oltre spese generali ed accessori come per legge.
..

Così deciso, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte di Cassazione il 26 marzo 2015

In definitiva, il ricorso va rigettato e il ricorrente, in ragione del principio di

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA