Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10211 del 26/04/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10211

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17743-2016 proposto da:

L.S. SRL, (P.I. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

delegato e legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA ARNO, 6, presso lo studio dell’avvocato

GLORIA GEMMA che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIOVANNI BABINO;

– ricorrente –

contro

C & P GROUP SRL, (C.F. e P.I. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PUBLIO VALERIO 9, presso lo studio dell’avvocato MARIO ROMANO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MICHELE NATALE;

– controricorrente –

per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di

NAPOLI, depositata il 16/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

lette le conclusioni scritte del P.G. Lucio Capasso che conclude

dichiarando l’inammissibilità del proposto regolamento.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che nel giudizio per risoluzione di contratto di licenza e risarcimento danni instaurato dinanzi al Tribunale di Napoli da C&P Group s.r.l. nei confronti di L.S. s.r.l., nel quale quest’ultima ha eccepito l’esistenza in contratto di clausola arbitrale, il giudice, con ordinanza emessa nell’udienza del 16.6.2016, così ha disposto: “dichiara la competenza del tribunale di Napoli a pronunciare in ordine alla presente controversia; autorizza la parte attrice a proseguire con l’assunzione in forma delegata, presso il Tribunale di Milano, dell’interrogatorio formale della convenuta entro la data del….e rinvia la causa in prosieguo prove alla udienza del… “, considerato che avverso tale provvedimento L.S. s.r.l. ha proposto regolamento di competenza chiedendo dichiararsi la incompetenza del Tribunale di Napoli in favore della competenza dell’Arbitro previsto nella clausola contrattuale, della quale ha chiesto dichiararsi la validità;

che al ricorso resiste con memoria C&P Group s.r.l.; che il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; che la ricorrente ha depositato memoria illustrativa; ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto diretto, contrariamente a quanto previsto dall’art. 43 c.p.c., nei confronti di un provvedimento che non ha pronunciato sulla competenza;

che in tal senso le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 20449/14) si sono pronunciate confermando un orientamento più volte seguito dalle sezioni semplici: il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla L. n. 69 del 2009, che ha sul punto modificato l’art. 43 c.p.c., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 c.p.c.; sì che il provvedimento del giudice adito che, nel disattendere l’eccezione di incompetenza, confermi la propria competenza e disponga la prosecuzione del giudizio davanti a sè, è insuscettibile di impugnazione con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e quindi dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito;

che invero nella richiamata sentenza le Sezioni Unite hanno anche indicato una eccezione a tale regola, ravvisandola, alla stregua del criterio della apparenza, nel solo caso in cui il giudice, pur non avendo disposto la rimessione della causa in decisione, abbia conclamato in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità il proprio convincimento in ordine alla idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sè, la questione di competenza, e quindi al carattere decisorio del provvedimento;

che tuttavia deve escludersi la ricorrenza di tale ipotesi eccezionale nella specie, essendosi il giudice limitato a disporre la prosecuzione della prova delegata, pur affermando brevemente la nullità della clausola vessatoria avente ad oggetto la competenza arbitrale senza tuttavia esprimere in modo inequivoco ed incontrovertibile un proprio convincimento in ordine alla definitività davanti a sè di tale pronuncia, il cui carattere interlocutorio (art. 187 c.p.c., comma 3) non può del resto ritenersi smentito dalla sommaria motivazione esposta: ciò che rileva ai fini del carattere decisorio del provvedimento non è (cfr. Cass. Sez. 6-3 n. 21561/15) il fatto che il giudice esponga una propria valutazione sulla questione di competenza (l’onere della motivazione si pone, a norma dell’art. 134 c.p.c., comma 1, anche per le ordinanze), bensì per l’appunto l’eventuale manifestazione inequivoca di un suo convincimento che quanto espresso circa la competenza non sarà ridiscutibile in sede di decisione;

ritenuto pertanto che la declaratoria di inammissibilità si impone, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese di questo regolamento, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per regolamento di competenza e condanna la ricorrente al rimborso in favore della resistente delle spese di questo regolamento, in Euro 3.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) oltre spese generali forfetarie e accessori di legge.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA