Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10211 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10211 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 11423/11 proposto da:
Agenzia

delle

rappresentante

Entrate,

pro tempore,

in

persona

del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ope

legis;

– ricorrente

Data pubblicazione: 18/05/2016

contro
Greco Pietro e Zeminiani Osanna, in proprio e quali
“.9

legali rappresentanti della Società Agricola Greco
Pietro e Zeminiani Osanne S.s., elettivamente
domiciliati in Roma, Via Borgognona n. 47, presso lo
Studio dell’Avv. G. Brancadoro, rappresentati e difesi

dall’Avv. Antonio Vincenzi, giusta delega a margine del
controricorso;

avverso la sentenza n.

25/18/10

cori trori c or.ren t i

della Commissione

Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, depositata il

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21 aprile 2016 dal Consigliere Dott.
Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Paolo Gentili, per la
ricorrente;
udito l’Avv. Antonio Vincenzi, per i controricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Luigi Cuomo, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 25/18/10 depositata il 15 marzo 2010 la
Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna respingeva
l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, così confermando la
decisione n. 81/02/07 della Commissione Tributaria Provinciale di
Ferrara che aveva accolto il ricorso promosso da Greco Antonio e
Zeminiani Osanna in proprio e quali soci e legali rappresentanti della
Società Agricola Greco Pietro e Zeminiani Osanna 5.s. avverso l’avviso di
liquidazione con il quale al sensi dell’art. 20 d.p.r. 28 aprile 1986 n. 131
veniva riqualifIcato come atto di compravendita una serie negoziale
ritenuta «collegata» comprendente l’aumento di capitale della
Società Agricola, un aumento di capitale che veniva interamente
sottoscritto dai nuovi soci Bigoni Sandro e Bigoni Romeo mediante
conferimento di ramo di azienda agricola in data 7 giugno 2003 alle ore
10.30, nonché in pari data alle ore 11.10 il loro recesso e

2

15 marzo 2010;

contemporanea cessione a favore degli originari soci Greco Antonio e
Zeminiani Osanna delle quote di partecipazione a fronte del pagamento
da parte di questi ultimi di una somma esattamente corrispondente
all’aumento di capitale.
Per quanto rimasto d’interesse la CTR motivava la propria decisione
osservando che l’art. 20 d.p.r. n. 131 cit. non consentiva di riqualificare
la serie negoziale in base agli «effetti economici» raggiunti dalla
stessa e che l’Ufficio non aveva provato «l’esistenza di una realtà

quindi non aveva provato alcuna elusione d’imposta e simulazione
negoziale.
Contro la sentenza della CTR, l’Ufficio proponeva ricorso per cassazione
affidato a due motivi.
I contribuenti resistevano con controricorso.
I contribuenti si avvalevano della facoltà di depositare memoria.
Diritto
1.

Con il primo motivo di ricorso l’Ufficio censurava la sentenza

denunciando in rubrica «Violazione e falsa applicazione degli artt. 20 e
21 d.p.r. 131/1986, dell’art. 1325, comma 1, n. 2 c.c., dell’art. 53 cost.
e principi in materia di abuso dei diritto, in relazione all’art. 360, comma
1, n. 3 c.p.c.», nella sostanza lamentando che la CTR aveva male
interpretato e quindi male applicato l’art. 20 d.p.r. n. 131 cit. il quale
ben permetteva di riqualificare la serie negoziale in relazione agli effetti
giuridici cui la stessa aveva dato in concreto luogo e che anzi questa era
proprio la funzione «antielusiva» che il legislatore aveva assegnato
alla norma.

Il motivo, seppure con le puntualizzazioni appresso, è fondato.
In effetti questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che l’art. 20
d.p.r. 131 cit. non è disposizione che dal legislatore sia stata predisposta
al recupero di imposte «eluse», questo perché l’istituto del V< del diritto» in attualità disciplinato dall'art. 10 bis I. 27 luglio 2000 n. 212 presuppone una mancanza di «causa economica» che non è Invece prevista per l'applicazione dell'art. 20 d.p.r. n. 131 cit. Norma che invece semplicemente Impone, al fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il «collegamento» negoziale in ragione del loro «intrinseco». E cioè in ragione degli effetti «oggettivamente» raggiunti dal negozio o dal «collegamento» negoziale, come per es. può avvenire con il conferimento di beni in una Società e la cessione di quote della stessa diversa da quella rappresentata dal negozio giuridico in questione» e ti che se «collegati» potrebbero essere senz'altro idonei a realizzare «oggettivamente» gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo. Ed è utile ulteriormente precisare che la fattispecie regolata dall'art. 20 cl.p.r. n. 131 cit, nemmeno ha a che fare con l'istituto della simulazione, atteso che la riqualificazione in parola avviene anche se le parti hanno realmente voluto quel negozio o quel «collegamento» negoziale e questo appunto perché ciò che conta sono gli effetti Cass. sez. trib. n. 8655 del 2015). 2. La CTR, che nella sostanza ha ritenuto che l'applicazione dell'art. 20 d.p.r. 131 cit. fosse subordinata alla dimostrazione di una elusione per tramite una simulazione, è quindi incorsa nella evidenziata violazione di legge. 3. Assorbito 11 secondo motivo. 4. Alla cessazione dell'impugnata sentenza deve pertanto seguire il giudizio di rinvio, per l'accertamento dell'eventuale «collegamento» e degli effetti «oggettivamente» raggiunti con lo stesso e il controllo della corrispondente tassazione. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna in altra composizione, la quale nel decidere la controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese di ogni fase e grado. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dei giorno 21 aprile 2016 Il Consigliere estensore «oggettivamente» prodottisi (Cass. sez. trib. n. 25050 del 2015;

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