Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10211 del 12/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10211 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza 5530-2013 proposto da:
FORCINITI MICHELE FRCMHL21R23E678N, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CARLO ALBERTO RACCHIA 2, presso
lo studio dell’avvocato GAETANO SEMINARIO (Studio Legale
NACCARI), rappresentato e rappresentato e difeso dall’avvocato
ZAGARESE GIOVANNI ROSSANO, giusta procura speciale a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
MAZZA MARIA LUDOVICA, MAZZA ANNELISA, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA DONATELLO 75, presso lo studio
dell’avvocato DE ROSIS MORGIA GIOVANNI, rappresentate e
difese dall’avvocato PASQUARELLA ROSARIO MARIO, giusta
procura speciale a margine della comparsa di costituzione;

Data pubblicazione: 12/05/2014

- resistenti avverso l’ordinanza R.G. 1509/2012 del TRIBUNALE di ROSSANO,
depositata il 29/01/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Michele Forciniti, con ricorso in data 3 ottobre 2013, ha chiesto al
Tribunale di Rossano, sezione specializzata agraria, ex art. 373 cod.
proc. civ., l’immediata sospensione della esecuzione della sentenza n.
366 del 2011 della medesima autorità giudiziaria, sulla cui base gli era
stato notificato atto di precetto per il rilascio di un fondo rustico.
Ha esposto di avere proposto ricorso per cassazione avverso la
pronuncia della Corte d’appello di Catanzaro confermativa della
decisione di prime cure.
Con ordinanza in data 28 gennaio 2013 il giudice adito ha dichiarato la
propria incompetenza, per essere competente la Corte d’appello di
Catanzaro.
Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per regolamento di
competenza, illustrato anche da memoria, Michele Forciniti,
deducendo che una corretta lettura del disposto dell’art. 373 cod. proc.
civ. imponeva di proporre al giudice di primo grado il ricorso volto alla
sospensione della esecuzione della sentenza.
Ha resistito Maria Ludovica Mazza.
Prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
all’art. 380 ter cod. proc. civ., sono state richieste le conclusioni al
Pubblico Ministero presso la Corte e all’esito del deposito della
requisitoria con la richiesta di inammissibilità del ricorso ne è stata

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AMENDOLA.

disposta notificazione agli avvocati delle parti unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza camerale.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso per regolamento di competenza è inammissibile, atteso che
i provvedimenti — come quello qui impugnato — emessi sull’istanza di

genus dei provvedimenti aventi i caratteri della deftnitività e della
decisorietà in senso sostanziale e sono conseguentemente inidonei in
radice a dar luogo alla procedura del regolamento di competenza.
Invero questa Corte — anche dopo il mutamento della veste formale
della decisione sulla competenza per effetto della 1. 18 giugno 2009 n.
69, che ha sostituito la parola “sentenza” con quella “ordinanza”
nell’art. 42 cod. proc. civ. (con corrispondente modifica dell’art. 279
co. 1 cod. proc. civ.) — ha ribadito il principio, affermato dalle SS.UU.
con sentenza 12 maggio 2008, n. 11657, secondo cui una decisione,
implicita, sulla competenza, può essere contenuta solo in
provvedimenti che abbiano natura di sentenza per il fatto di contenere
la decisione d’una domanda o di altra questione pregiudiziale di rito o
preliminare di merito per sè idonea a definire il giudizio.
Valga in proposito considerare che i provvedimenti privi dei caratteri
della decisorietà e definitività in senso sostanziale non sono
impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.
comma 7, neppure sotto il profilo processuale (in senso conforme,
Cass.19 luglio 2012 n. 12536). Ne deriva che la pronunzia sulla
competenza emessa nell’ambito dei relativi procedimenti non è
impugnabile con il regolamento a istanza di parte, atteso che
l’affermazione o negazione della competenza ha qui natura meramente
preliminare e strumentale alla decisione di merito, e ne condivide il

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sospensione proposta dalla parte ex art. 373 non possono assurgere al

regime impugnatorio (cfr. Cass. 14 maggio 2013, n. 11463; Cass. 03
gennaio 2013, n. 49).
2. Non a caso, con riferimento alla materia, per tanti versi analoga,
della sospensione della esecuzione forzata, disciplinata dall’art. 624
cod. proc. civ., questa Corte è costante nel ritenere inammissibile,

del 2006, quanto in quello successivo di cui alla 1. n. 69 del 2009, il
ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso l’ordinanza
con cui il giudice dell’esecuzione abbia provveduto al riguardo,
nell’ambito di un’opposizione proposta ai sensi degli art. 615, 617 e
619 cod. proc. civ., ovvero in sede di reclamo, trattandosi nel primo
caso di provvedimento soggetto a reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies
cod. proc. civ., ed in entrambe le ipotesi di provvedimenti non
definitivi, in quanto suscettibili di ridiscussione nell’ambito del giudizio
di opposizione (Cass. 08 maggio 2010, n. 11243; Cass. 22 ottobre 2009,
n. 22488; Cass. 12 marzo 2008, n. 6680). Ed è stato, altresì, precisato
che, a differenza del provvedimento di sospensione del processo di
cognizione, per il quale l’art. 42 cod. proc. civ., espressamente prevede
l’impugnazione col regolamento di competenza, il provvedimento di
sospensione del processo esecutivo ha natura cautelare e produce
l’effetto indicato dall’art. 626 cod. proc. civ., con la conseguenza che
avverso il medesimo sono esperibili – a seconda del regime applicabile
rcnione temporis – l’opposizione agli atti esecutivi o il reclamo al collegio
di cui all’art. 669

terdecies cod. proc. civ., rimanendo invece

inammissibile il regolamento di competenza. (Cass. Sez. Unite, ord. 19
ottobre 2007, n. 21860; Cass. ord. 15 gennaio 2014, n. 684).
3. Nella medesima prospettiva si è affermato, in tema di procedimenti
cautelari, che è inammissibile la proposizione del regolamento di
competenza, sia in ragione della natura giuridica dei provvedimenti
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tanto nell’assetto normativo scaturito dalla riforma di cui alla 1. n. 52

declinatori della competenza – inidonei, in quella sede, ad instaurare la
procedura di regolamento, in quanto caratterizzati dalla provvisorietà e
dalla riproponibilità illimitata – sia perché l’eventuale decisione,
pronunciata in esito al procedimento disciplinato dall’art. 47 cod. proc.
civ., sarebbe priva del requisito della definitività, stante il peculiare

inserirsi. (Cass. Sez. Unite 29 luglio 2013, n. 18189).
4. Con specifico riguardo ai provvedimenti emessi sull’istanza di
sospensione dell’esecuzione della sentenza impugnata per cassazione,
ex art. 373 cod. proc. civ., l’ammissibilità del ricorso al giudice di
legittimità è stata già esclusa da questa Corte, proprio sul rilievo del
carattere ordinatorio della relativa ordinanza la quale, si è detto, non
contiene alcuna decisione in senso tecnico-processuale. In tale
prospettiva è stata altresì ritenuta manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 373 cod. proc. civ.,
sollevata in riferimento agli ara. 24 e 111 Cost., nella parte in cui
esclude la ricorribilità per cassazione della predetta ordinanza, attesa
l’assoluta ininfluenza del provvedimento cautelare, quale è quello in
parola, nel successivo giudizio di merito e la insussistenza di
preclusioni al pieno dispiegamento, in esso, dei diritti di difesa della
parte istante (confr. Cass. civ. 29 luglio 2009, n. 17647).
5. Se tutto ciò è vero, non può che ribadirsi quanto già innanzi
esplicitato: e cioè che anche la pronuncia sulla competenza contenuta
in un provvedimento privo di decisorietà e definitività non è
impugnabile con il regolamento di competenza a istanza di parte,
considerato che l’affermazione o la negazione della competenza è
preliminare e strumentale alla decisione di merito e ne condivide,
pertanto la natura e il regime, non essendo ragionevolmente
ipotizzabile un interesse all’individuazione definitiva e incontestabile
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regime giuridico del procedimento cautelare nel quale essa andrebbe ad

del giudice chiamato a emettere un provvedimento privo di decisorietà
e definitività (confr. Cass. civ. 14 maggio 2013, n. 11463).
Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi euro
3.200,00 (di cui euro 200,00 per esborsi), oltre IVA e CPA, come per
legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile
2014.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al

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