Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10210 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3070-2014 proposto da:

V.L., (OMISSIS), G.P. (OMISSIS), elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA SANT’AGATONE PAPA 50, presso lo studio

dell’avvocato CATERINA MELE, che le rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANDREAS STACUL;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ELISABETTA LANZETTA, CHERUBINA CIRIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 431/2013 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 24/08/2013 R.G.N. 890/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 13 giugno-24 agosto 2013 n. 431 la Corte d’Appello di Venezia confermava la sentenza del Tribunale di Belluno che, per quanto ancora in discussione, aveva respinto la domanda proposta da V.L., G.P. ed altri litisconsorti – già docenti del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, transitati dall’1 settembre 1998 alle dipendenze dell’INPS in forza del D.M. Pubblica Istruzione n. 135 del 1998 e della ordinanza ministeriale n. 217/1998 – diretta all’accertamento della non-riassorbibilità della retribuzione individuale di anzianità riconosciuta presso il MINISTERO, mantenuta presso l’INPS come elemento dell’assegno ad personam soggetto a riassorbimento.

2. La Corte territoriale esponeva che i dipendenti sostenevano che i contratti collettivi di entrambi i comparti (MINISTERI ed ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI) includevano nel trattamento fondamentale la retribuzione individuale di anzianità e che essa non poteva essere oggetto di riassorbimento in quanto ciò determinava l’azzeramento della anzianità maturata ed una penalizzazione del docente con maggiore anzianità di servizio, che si trovava nel tempo a percepire il medesimo trattamento economico di un nuovo assunto.

3. Aderiva al principio enunciato in senso contrario nell’arresto di Cass. n. 9430/2010, aggiungendo che su di esso non incideva la sentenza della Corte di Giustizia 6 settembre 2011, in causa C-108/2010 Scattolon, in quanto le parti non avevano lamentato un peggioramento retributivo sostanziale della loro posizione immediatamente precedente al trasferimento per effetto del mancato riconoscimento della anzianità maturata.

4.Hanno proposto ricorso per la Cassazione della sentenza V.L. e G.P., articolato in un unico motivo, cui l’INPS ha opposto difese con controricorso.

5. Le ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con l’unico motivo le parti ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione delle norme del contratto collettivo nonchè – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – omesso esame ed omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

2. Hanno esposto che la retribuzione individuale di anzianità (in prosieguo: RIA) costituisce un elemento fondamentale del trattamento economico tanto ai sensi dell’art. 63 del CCNL 1994/1997 del comparto SCUOLA che ai sensi dell’art. 32 del CCNL 1994/1997 del comparto ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI e che pertanto essa non poteva essere oggetto di riassorbimento.

3. Hanno dedotto che il riassorbimento operato dall’INPS – ed il conseguente azzeramento della anzianità di servizio in termini economici – determinava un trattamento economico tanto più sfavorevole quanto maggiore era la anzianità di servizio maturata alla data dell’1 settembre 1998, momento di mobilità.

4. Il ricorso è infondato.

5. La questione posta è stata già esaminata da questa Corte (per tutte: Cass. sez. lav. ordinanza n. 19039 del 2017 e giurisprudenza ivi citata) la quale ha ritenuto legittimo il riassorbimento negli aumenti retributivi successivi del trattamento di miglior favore già goduto dai docenti presso l’amministrazione di provenienza ed attribuito, all’atto del trasferimento all’INPS, a titolo di “assegno garanzia stipendio”. Si è rilevato che nelle procedure volontarie di mobilità nel pubblico impiego privatizzato – in difetto di disposizioni speciali che espressamente definiscano un determinato trattamento retributivo come non riassorbibile (o, comunque, ne prevedano la continuità indipendentemente dalle dinamiche retributive del nuovo comparto) – si applica il principio generale della riassorbibilità degli assegni “ad personam” attribuiti al fine di rispettare il divieto di “reformatio in peius” del trattamento economico acquisito. Si è in particolare osservato che l’argomentazione secondo cui la struttura stipendiale prevista tanto dal contratto della scuola che da quello dell’INPS prevede che nel trattamento retributivo fondamentale sia inserita la retribuzione individuale di anzianità non vale affatto ad escludere il riassorbimento della parte di stipendio denominata RIA nei successivi aumenti contrattuali previsti dalla contrattazione collettiva del comparto dell’ente di destinazione. La conservazione dell’anzianità di servizio, infatti, non significa niente di più che riconoscimento della continuità giuridica del rapporto e dell’anzianità fin dall’assunzione presso l’amministrazione di provenienza mentre la continuità giuridica del rapporto implica il mantenimento dell’anzianità ma con il rilievo che essa assume nella nuova organizzazione.

6. Neppure si ravvisa alcun contrasto tra il sistema della riassorbilità dell'”assegno ad personam” nei successivi incrementi retributivi ed i principi affermati dalla CGUE nella sentenza 6 settembre 2011 Causa C108/10, non venendo in questione alcun peggioramento retributivo sostanziale rispetto alla posizione dei docenti in epoca immediatamente precedente al trasferimento all’INPS.

7. Il Collegio ritiene di dare continuità ai principi affermati nella sentenza sopra indicata e nei precedenti da essa richiamati, condividendo le ragioni ivi esposte, da intendersi richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.

8. Il ricorso deve essere pertanto respinto.

9. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

10. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese, che liquida in Euro 200 per spese ed Euro 5.500 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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