Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10210 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10210

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

L.I.A., elettivamente domiciliato in Roma via Monte Santo

68, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Attingenti (fax n.

081/7879041, p.e.c. giovanniattingenti-avvocatinapoli.legalmail.it)

e Francesco Procaccini (fax n. 081/7879041, p.e.c.

francescoprocaccini-avvocatinapoli.legalmail.it), per procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

M.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3871/15 della Corte di appello di Napoli,

emessa il 23 settembre 2015 e depositata il 2 ottobre 2015, n. R.G.

1940/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Il Tribunale di Nola, con sentenza n. 2540/13, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra L.I.A. e M.G. e con sentenza definitiva n. 2712/14 ha respinto la domanda di assegno divorzile proposta dalla M..

2. La Corte di appello di Napoli con sentenza n. 3871/15 ha accolto parzialmente l’appello della M. e riconosciuto il suo diritto all’assegno divorzile quantificandolo in 200 Euro mensili con decorrenza dal passaggio in giudicato della sentenza n. 2540/13 del Tribunale di Nola dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio.

3. Ricorre per cassazione L.I.A. affidandosi a quattro motivi di impugnazione illustrati da memoria difensiva: a) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 degli artt. 2727 e segg., artt. 2697, 2909 c.c., dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; b) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 degli artt. 2727 e segg., art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, dell’art. 111 Cost., comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; c) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 dell’art. 2727 c.c., art. 115 c.p.c., comma 1, art. 116 c.p.c., comma 1, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 dell’art. 111 Cost., comma 6 e art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; d) violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 degli artt. 111 e 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

4. Non svolge difese M.G..

Diritto

RITENUTO

che:

5. La Corte di appello ha fatto riferimento, in primo luogo, al fine di riconoscere il diritto di M.G. all’assegno divorzile, all’assetto economico relativo alla separazione (che prevedeva un assegno mensile di mantenimento di 200 Euro) e all’accertamento, concreto ed effettivo, delle capacità reddituali del coniuge richiedente. A tale riferimento è seguito l’esame di una serie di elementi e parametri di valutazione, espressamente previsti dalla L. n. 898 del 1970, art. 5 e specificamente: il reddito percepito dal L.I. dalla sua attività lavorativa di portiere (16.000 Euro l’anno); l’onere, per il L.I., dopo la separazione di provvedere alle esigenze abitative versando un canone di locazione di 400 Euro al mese; la condizione di disoccupata della M. e la scarsa o nulla potenzialità reddituale derivante dalla pregressa attività lavorativa di sarta, dopo il licenziamento subito nel 2001; la sua residenza presso l’abitazione dei genitori. Nel complesso la Corte distrettuale ha rilevato una sostanziale conformità della situazione economica dei coniugi rispetto alla separazione e ha determinato nella modesta somma di 200 Euro mensili l’assegno divorzile con decorrenza dalla sentenza di divorzio del 2013. In tal modo la Corte distrettuale ha tenuto conto della diminuzione di reddito derivante al L.I. dalla necessità di far fronte alle proprie esigenze abitative dato che l’assegno di mantenimento in sede di separazione era stato determinato nella stessa cifra ma con la rivalutazione a decorrere dal 2008.

6. I1 ricorso contesta il percorso motivazionale sin qui descritto con censure generiche e inidonee a concretizzare le dedotte violazioni e false applicazione di legge (cfr. Cass. civ., sez. 1, n. 24298 del 29 novembre 2016 secondo cui “il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena d’inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, non solo con l’indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione.

Risulta, quindi, inidoneamente formulata la deduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediante specifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata”).

7. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, perchè ripropone, in tutti i suoi motivi, censure di merito, che peraltro risultano, in larga parte, astratte e apodittiche rispetto alla valutazione compiuta dalla Corte di appello. In particolare il ricorso: non chiarisce perchè la liquidazione dell’assegno di separazione non poteva fornire utili elementi di valutazione in sede di divorzio; non apporta alcun elemento concreto circa l’assunto di una assoluta carenza di prove relative alle condizioni economiche della M. e alla mancanza di mezzi adeguati per farle mantenere sia pure tendenzialmente il precedente, e modesto, tenore di vita; si dimostra apodittico nel ritenere indimostrata l’affermazione della Corte di appello sulla difficoltà per la M. di ritrovare una occupazione stabile come quella goduta sino al 2001; infine appare del tutto astratto nel censurare per mancato riferimento ai fattori di valutazione ponderata di cui alla L. n. 898 del 1970f, art. 5 il riconoscimento e la determinazione dell’assegno.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese del giudizio di cassazione. Dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA