Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10210 del 19/05/2015
Civile Sent. Sez. 2 Num. 10210 Anno 2015
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO
SENTENZA
sul ricorso 23573-2009 proposto da:
FALLIMENTO
DI
SANNA
ANGELO
SNNNGL35P19G084P,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERTO
CARONCINI 58, presso lo studio dell’avvocato BARBARA
MORABITO; cOoje, se° a,car
(1,1M/f t^ C”‘P”.
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– ricorrente contro
CASA CORREDO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GERMANICO 146, presso lo studio dell’avvocato
ERNESTO MOCCI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato GIANNETTO SODDU;
Data pubblicazione: 19/05/2015
- controricorrente nonchè contro
CHILLOCCI ADALGISA;
– intimati
–
avverso la sentenza n. 513/2008 della CORTE D’APPELLO
il 12/09/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 25/03/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito
l’Avvocato MOCCI
Ernesto
difensore
del
resistente che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
,
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per l’accoglimento del ricorso.
DI CAGLIARI sezione distaccata di SASSARI, depositata
e
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l.- Con sentenza dep. il 12 settembre 2008 la Corte di appello di
Cagliari sez. distaccata di Sassari dichiarava l’estinzione del
giudizio promosso da Angelo Sanna e Adalgisa Chillocci nei confronti
t
Secondo i Giudici :
– il giudizio era stato riassunto tardivamente, il 7 agosto
1998, oltre il termine semestrale decorrente dal 2 ottobre 1997, cioè
dall’udienza in cui il procuratore dell’attore aveva dichiarato l’evento
interruttivo, ovvero il fallimento del suo assistito;
– in proposito, alla predetta udienza del 2 ottobre 1997, il
difensore dell’attore aveva chiesto un rinvio per
curatela
del Sanna,
• caduto in fallimento,
consentire alla
di officiare proprio
difensore; in ciò era ravvisabile, contrariamente a quanto ritenuto dal
tribunale, dichiarazione dell’evento interruttivo nelle forme prscritte
dall’art. 300 primo comma cod. proc. civ., dichiarazione dalla quale
doveva decorrere il termine semestrale per la riassunzione ;
– l’eccezione di estinzione era stata sollevata dalla controparte
nella prima udienza successiva alla riassunzione e in sede di conclusioni
era stata reiterata, dovendosi escludere che integrasse rinuncia a fare
valere la eccezione la circostanza che nella precedente udienza la
convenuta si fosse limitata a confermare le conclusioni formulate nella
comparsa di risposta del 25 novembre 1998, ove tale eccezione non era
riportata.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il Fallimento
della Casa Corredo s.r.l.
Sanna sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso l’intimata
moTrvI
DELLA DECISIONE
Preliminarmente va disattesa la richiesta di differimento della
udienza di discussione formulata dal difensore del ricorrente, che ha
rinunciato al mandato, atteso che il giudizio di cassazione si
caratterizza per l’impulso di ufficio.
1.- Il primo motivo denuncia che erroneamente la sentenza impugnata
avava ritenuto dichiarazione dell’evento interruttivo la richiesta del
difensore dell’attore Angelo Sanna di un rinvio per consentire
all’intervenuto fallimento
del proprio cliente di
costituirsi in
giudizio; deduce al riguardo che occorre una formale dichiarazione
negoziale del difensore specificamente e formalmente orientata a fare
valere l’interruzione del processo,
non
assumendo rilevanza le
dichiarazioni di scienza o informative dell’evento interruttivo.
2- Il secondo motivo denuncia che erroneamente la sentenza impugnata
aveva considerato irrilevante la circoptanza che il G.I. ebbe a
dichiarre l’interruz2one del processo
per il fallimento del Sanna
soltanto all’udienza del 12-2-1998 in cui il difensre della convenuta
ebbe a chiedere di dichiarari l’interruzione del processo e il legale
del Sanna dichiarò di non opporsi.
3.- I motivi – che, per la stretta connessione, possono essere esaminati
congiuntamente – sono fondati.
2
t
Secondo la disciplina
ratione temporis
applicabile alla specie
(non è applicabile il terzo comma dell’art. 43 r.d. n. 267 del 1942
introdotto dal d. lgs n. 5 del 2006), la pronuncia di fallimento non
produce effetti interruttivi automatici sui processi in corso in cui sia
consegue non si sottrae alla regola, dettata a tal fine dall’art. 300
cod. proc. civ., della necessità della dichiarazione in giudizio
dell’evento, in difetto della quale il processo prosegue tra le parti
originarie, e l’eventuale sentenza resa nei confronti del fallito è
soltanto inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali il
giudizio in tal modo proseguito costituisce “res inter alios acta”( Cass.
10724/13; 6262/02).
In tema di interruzione del processo, la dichiarazione resa dal
procuratore della parte costituita, a termini dell’art. 300 cod. proc.
civ., sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, ha carattere
negoziale e suppone la volontà del dichiarante di provocare
l’interruzione, con la conseguenza che quest’ultima non si realizza
allorché la causa interruttiva risulti solo esposta, non già allo scopo
di conseguire l’effetto interruttivo previsto dal legislatore, bensì per
fini diversi, quale quello di ottenere il rinvio della trattazione della
causa per esigenze di difesa (Cass. 6062/1995) .
t
Pertanto, erroneamente la sentenza
impugnata ha attribuito valore
di dichiarazione diretta a provocare l’interruzione del processo alla
mera richiesta con la quale il legale degli attori aveva chiesto un
rinvio per dare modo al Fallimento del Sanna di costituirsi nominando un
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parte il fallito, perché la perdita della capacità processuale che ne
•
difensore
per la eventuale prosecuzione del giudizio; il termine
semestrale per la riassunzione decorreva dalla successiva dichiarazione
formulata all’udienza del 12-2-1998 in cui,
il G.I
dichiarò
l’interruzione del giudizio, posto che l’avv. Marras, difensore del
difensore di controparte, fece propria tale richiesta, in tal modo
formulando la dichiarazione diretta a provocare l’interruzione.
Ne consegue che il ‘giudizio venne tempestivamente riassunto con li
ricorso dep. il 7-8-1998.
4.- Il terzo motivo, con cui si denuncia l’erronea statuizione che
aveva escluso la rinuncia, da parte della convenuta, ad avvalersi della
t
eccezione di estinzione, è assorbito.
La sentenza va cassata in relazione ai
motivi accolti, con
rinvio,anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della
Corte di appello di Cagliari.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso assorbito il
terzo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e
rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della
Corte di appello di Cagliari.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 marzo 2015
Il Cons. estensore
Il Presidente e
Sanna, non opponendosi alla richiesta di interruzione formulata dal