Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10210 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10210 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI

SENTENZA
sul ricorso n. 25396/10 proposto da:
Agenzia

delle

rappresentante

Entrate,
pro tempore,

in

persona

del

legale

elettivamente domiciliato

in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato, che la rappresenta e difende

ape

legis;
– ricorrente contro
Giusti Luisa Zelina Ernesti, elettivamente domiciliata
in Roma, Via Federico Confalonieri n. 5, presso lo
Studio dell’Avv. Luigi Manzi, che con l’Avv. Cesare
Glendi, la rappresenta e difende, anche disgiuntamente,
giusta delega a margine del ricorso;

Data pubblicazione: 18/05/2016

- controricorrente e ricorrente

incidentale

avverso la sentenza n. 90/12/2009 della Commissione
Tributaria Regionale della Liguria, depositata il 22
luglio 2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
2016

dal Consigliere Dott.

Ernestino Bruschetta;
udito l’Avv. dello Stato Giammario Rocchitta, per la
ricorrente;
udito

l’Avv.

Emanuele Coglitore, per delega dell’Avv.

Luigi Manzi, per la contro ricorrente e ricorrente
incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso principale e rigetto di
quello incidentale.

Fatto
Con l’impugnata sentenza n. 90112/09 depositata il 22 luglio 2009 la
Commissione Tributaria Regionale della Liguria dichiarava parzialmente
inammissibile «per difetto di motivi specifici» l’appello proposto
dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione n. 378/10/06 della
Commissione Tributaria Provinciale di Genova che «soprattutto a
seguito della mancanza di allegazione della stima UTE» aveva accolto
il ricorso di Giusti Luisa Zelina Ernesti avverso l’avviso n.
00/00022/000046 di rettifica del valore di immobili «In Genova e
Sesta Godano» devoluti mortis causa e mentre invece la decisione
della CTP veniva in parte riformata stabilendosi dalla CTR con riguardo
agli immobili «in Borghetto Vara» che il valore attribuito agli stessi
dall’Ufficio doveva reputarsi congruo specialmente considerando il
carattere edificabile dei terreni in quanto al momento del decesso del de

udienza del 20 aprile

cuius il PRG era stato approvato e seppure non erano stati ancora
approvati gli strumenti attuativi.
Contro la sentenza della CTR, l’Ufficio proponeva ricorso per cessazione
affidato a quattro motivi.
La contribuente resisteva con controricorso, a sua volta proponendo
ricorso incidentale affidato a due motivi.
Al ricorso incidentale, l’Ufficio resisteva con controricorso.

Diritto
Con il secondo motivo di ricorso principale, da esaminarsi

preventivamente per il suo carattere logico giuridico preliminare, l’Ufficio
denunciava in rubrica «Nullità della sentenza per violazione dell’art. 53
digs. 546/92, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.»,
sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere in parte inammissibile
l’appello «per difetto di motivi specifici» e questo perché con i mezzi
di gravame era stato innanzitutto specificatamente lamentato che il
primo giudice aveva integralmente annullato l’impugnato avviso di
rettifica «omettendo» di pronunciarsi «sui terreni siti nel Comune
di Genova» e inoltre perché per gli «immobili siti nei comuni di Sesta
Godano e Genova» l’Ufficio aveva specificatamente lamentato che il
primo giudice ben avrebbe potuto giudicare congruo il valore accertato
con l’impugnato avviso di rettifica facendo semplice «riferimento ai
valori applicati in occasione di precedenti trasferimenti» e quindi anche
in mancanza dì produzione della stima UTE ecc.
Il motivo è fondato alla luce della ormai consolidata giurisprudenza per
cui soddisfano il requisito di specificità i motivi che permettono di
stabilire senza incertezza i limiti della devoluzione al secondo giudice,
cosicché non c’è dubbio che nella concreta fattispecie i motivi d’appello
come in sintesi sopra riassunti fossero idonei a circoscrivere le questioni
sulle quali la CTR avrebbe dovuto pronunciarsi e che erano tra l’altro la
questione della necessità di pronunciarsi sul valore dei «terreni siti in
Genova» e quella della idoneità a dare dimostrazione del valore degli
«immobili siti nei comuni di Sesta Godano e Genova» per tramite la
prova cosiddetta comparativa consistente nella indicazione di immobili in
precedenza trasferiti aventi analoghe caratteristiche e ciò anche in
mancanza di produzione della stima UTE ecc. (Cass. sez. un. n. 16 del
2000; Cass. sez. trib. n. 12589 del 2004). E del resto, in questa pratica
prospettiva per cui il carattere specifico dei motivi d’appello deve
intendersi come semplicemente servente l’esatta individuazione della
devoluzione, particolarmente in ragione del generale principio di

3

1.

strumentalità delle forme di cui all’art. 156, comma 3, c.p.c., è ormai
acquisito che anche la mera riproposizione di quanto dedotto
dall’Amministrazione nelle controdeduzioni o anche Il semplice richiamo
alle motivazioni contenute nell’atto impositivo possono essere sufficienti
a circoscrivere la materia che deve essere decisa dalla CTR (Cass, sez.
trib. n. 3064 del 2012; Cass. sez. trib. n. 4784 del 2011).
2. Con ciò deve considerarsi assorbito il primo motivo del ricorso
principale.
Con il terzo e quarto motivo del ricorso principale, l’Ufficio

identicamente denunciava in rubrica «Nullità della sentenza per
violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4
c.p.c.», con questo lamentando che a causa della dichiarata
inammissibilità in parte qua dell’appello, la CTR aveva omesso di
pronunciare sul valore degli immobili di Sesta Godano e di Genova, con
la conseguente violazione dell’art. 112 c.p.c.
I motivi, che per la loro stretta connessione possono essere esaminati
congiuntamente, sono infondati perché all’evidenza con la dichiarazione
di inammissibilità dei veduti motivi d’appello, la CTR ha assorbito le
questioni di merito circa il valore degli «immobili di Sesta Godano e
Genova», senza quindi alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c.
4. Con il primo motivo del ricorso incidentale, peraltro rubricato sul) 5, la
contribuente denunciava «Violazione o falsa applicazione dell’art. 53,
comma 1, d.lgs. 546/1992. Denunzia ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.
siccome richiamato dall’art. 62, comma 1, d.lgs. n. 546/1992»,
lamentando che erroneamente la CTR aveva giudicato ammissibile
l’appello contro la statuizione della CTP che aveva annullato l’impugnato
avviso di rettifica di valore anche con riguardo agli immobili «in
Borghetto Vara», difetti secondo la contribuente anche questo mezzo
di gravame mancava di specificità.
Il motivo è infondato per le medesime ragioni in fatto e diritto sopra
esposte, cioè perché il requisito di specificità dei motivi è
sufficientemente integrato dalla chiara delimitazione delle questioni
devolute e perché nella concreta fattispecie l’Ufficio aveva senza
incertezza individuato la questione da decidere in quella del valore dei
terreni «in Borghetto Vara» e particolarmente in relazione alla
circostanza che il PRG li aveva indicati tra quelli edificabili.
5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale, peraltro rubricato sub 6,
la contribuente censurava la sentenza denunciando «Violazione o falsa
applicazione degli artt. 54 e 56 d.lgs. n. 546/1992. Denunzia a sensi

3.

dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c. richiamato dall’art. 62, comma 1,
d.lgs. n. 546/1992», nella sostanza deducendo che nel confermare
l’impugnato avviso di rettifica con riguardo al valore attribuito agli
immobili «in Borghetto Vara», la CTR era incorsa in errore laddove
aveva trascurato di esaminare nel merito «tutte le questioni»
sottoposte e quindi la «perizia del geom. Roba», la «riliquidazione
delle imposte» e la «illegittimità per mancata motivazione delle
sanzioni irrogate», mentre invece «su tali questioni il giudice
d’appello era viceversa obbligato a pronunciarsi».
Il motivo è inammissibile non solo perché il denunciato omesso esame
delle autonome questioni relative alla «riliquidazione delle imposte»
o alla «illegittimità per mancata motivazione delle sanzioni» avrebbe
dovuto essere semmai censurata per violazione dell’art. 112 c.p.c., ma
altresì perché l’omessa valutazione della «perizia del geom. Roba»
costituisce materia di scelta e di valutazione delle prove e che pertanto
andava eventualmente censurata ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5,
c.p.c.
6. Alla cassazione della sentenza deve seguire il rinvio al giudice a quo
per l’accertamento degli ulteriori fatti.
P.Q. M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso principale, dichiara
assorbito il aeconddl respinge il terzo e il quarto; respinge il ricorso
incidentale; cassa l’impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della
Commissione Tributaria Regionale della Liguria che nel decidere la
controversia dovrà uniformarsi ai superiori principi e regolare le spese
di ogni fase e grado.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 20 aprile 2016
Il Consigliere estensore

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