Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10210 del 12/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10210 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: AMENDOLA ADELAIDE

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal Giudice di Pace
di Grosseto, conn ordinanza RG. 2025/2012 del 19.2.2013, depositata
il 22.2.2013, nel procedimento pendente fra:
FI CARA GIOVANNI FCRGNN35S01A973R, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA PREMUDA 2, presso lo studio
dell’avvocato BOMBARDIERI LEANDRO, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale in calce alle scritture difensive;
– ricorrente CONFEDERAZIONE GENERALE DELL’AGRICOLTURA
ITALIANA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
15/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE
AMENDOLA.

Data pubblicazione: 12/05/2014

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Giovanni Ficara propose innanzi al Tribunale di Grosseto opposizione
all’esecuzione promossa nei suoi confronti dalla Confagricoltura
adducendo, a sostegno, l’arbitrarietà della notificazione di un secondo
atto di precetto, che era la mera reiterazione di altro precedente già

Il giudice adito, con ordinanza emessa in sede di reclamo, sospese
l’esecuzione, rimettendo la causa al Giudice di Pace di Grosseto,
competente ratione valotis, per la trattazione del merito.
Nel giudizio, riassunto dal Ficara, si costituì la Confagricoltura,
eccependo l’infondatezza del mezzo ex adverso azionato.
Con ordinanza in data 22 febbraio 2013, il Giudice di Pace di
Grosseto, ritenuto che la causa, integrante una opposizione agli atti
esecutivi, piuttosto che all’esecuzione, rientrava nella competenza del
Tribunale, ha sollevato conflitto di competenza ex art. 45 cod. proc.
civ.
Giovanni Ficara ha depositato memoria.
Il Procuratore generale, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto di
dichiarare il ricorso inammissibile.

MOTIVI DELLA DECISIONE
111 ricorso non supera il preventivo vaglio di ammissibilità.
È giurisprudenza assolutamente consolidata di questa Corte, alla quale
si intende dare continuità, che è inammissibile il conflitto di
competenza elevato dal giudice oltre la prima udienza di trattazione
(confr. Cass. civ. 5 luglio 2013, n. 16888; Cass. civ. 20 luglio 2011, n.
15951). E tanto in nome del principio della ragionevole durata del
processo, ormai presidiato dall’art. 111 Cost.

Ric. 2013 n. 05444 sez. M3 – ud. 15-04-2014
-2-

opposto.

In tale prospettiva è stato ritenuto inammissibile il conflitto di
competenza elevato dal giudice dopo che aveva già concesso alle parti i
termini di cui all’art. 183, sesto comma, cod. proc. civ.

2 Siffatti principi si applicano, con i necessari adattamenti, anche nel
procedimento davanti al giudice di pace, caratterizzato, nella

procedimento dinanzi al tribunale, dalla inconfigurabilità della
distinzione tra udienza di prima comparizione e prima udienza di
trattazione.
Ne consegue che, in tale rito, le preclusioni sono collegate allo
svolgimento della prima udienza effettiva, di talché, se in questa la
causa sia stata trattata, il rilievo della incompetenza è precluso anche al
giudice, laddove se la prima udienza sia stata di mero rinvio,
l’incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei
casi di cui all’art. 28 possono essere rilevate d’ufficio anche in quella
immediatamente successiva (confr. Cass. civ. 27 aprile 2007, n. 10032;
Cass. civ. 26 aprile 2006, n. 9580).

3 Nella fattispecie il Giudice di Pace ha sollevato conflitto di
competenza in sede di decisione, e quindi quando aveva certamente già
consumato il relativo potere processuale.
Il ricorso non sfugge pertanto alla declaratoria di inammissibilità.

P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 15 aprile
2014.

perdurante operatività del regime di preclusimi che assiste il

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