Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10210 del 10/05/2011
Cassazione civile sez. III, 10/05/2011, (ud. 24/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10210
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –
Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –
Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 7853/2009 proposto da:
CAFFE’ CONCERTO S.N.C. (OMISSIS), in persona dell’Amministratore
legale rappresentante Sig. T.G., elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA G.G. BELLI 36 INT. 10, presso lo studio
dell’avvocato MANFREDINI Ornella, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato SCRIPELLITI NINO giusta delega in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, AGENZIA DEL DEMANIO
(OMISSIS) in persona del ministro p.t., elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, da cui è difesa per legge;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1390/2008 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,
depositata il 27/05/2008, R.G.N. 730/2004;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
24/03/2011 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
udito l’Avvocato ORNELLA MANFREDINI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Come si legge nel ricorso, la “Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza impugnata, con sentenza n. 1390 dell’1 ottobre 2008 determinava l’indennizzo dovuto dall’appellante a titolo risarcitorio per l’occupazione senza titolo del terreno demaniale per cui è causa, nell’importo in euro corrispondente alle seguenti somme in L. 5.287.500 per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994; L. 13.218.750 per ciascuno degli anni 1995, 1996, 1997 e 1998. Conferma nel resto l’impugnata sentenza”.
Avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello la società Caffè Concerto s.n.c. (già Caffè Concerto di Tarchiani Gabriele s.a.s.) propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi.
Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e delle finanze.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che non risulta debitamente prodotta in atti la copia autentica dell’impugnata sentenza n. 1390 del 2008 della Corte d’Appello di Firenze, non avendovi i ricorrenti provveduto nè al momento del deposito del ricorso per cassazione nè successivamente ex art. 372 c.p.c. (cfr. Cass., 21/10/1995, n. 10959.
V. anche Cass., 24/4/2009, n. 9752. E già Cass., 25/1/1986, n. 491), laddove risulta viceversa depositata la sentenza di primo grado Trib.
Firenze 17/2/2003.
Il ricorso va pertanto dichiarato improcedibile, non potendo alla suddetta mancanza ovviarsi valorizzando forme alternative o di supplenza, come la produzione di esemplari del documento non dotati dell’attestazione di autenticità o la conoscenza biella sentenza impugnata desumibile da altri atti del processo (v. Cass., Sez. Un., 16/4/2009, n. 9005).
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara improcedibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00 di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 marzo 2011.
Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011