Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1021 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. II, 20/01/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 20/01/2021), n.1021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25288-2019 proposto da:

E.M., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO

CERIO, giusta procura in calce al ricorso;

contro

– ricorrente –

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

e

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 1684/2019 del TRIBUNALE di

CAMPOBASSO, depositato il 25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere GRASSO Giuseppe.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che la vicenda qui al vaglio può sintetizzarsi nei termini seguenti:

– il Tribunale di Campobasso disattese l’opposizione proposta dal ricorrente, in contraddittorio con il Ministero dell’Interno e la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, avverso il provvedimento di diniego in sede amministrativa della domanda di protezione internazionale dal predetto avanzata;

ritenuto che il richiedente ricorre sulla base di due motivi avverso la statuizione e che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

ritenuto che con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, assumendo che il Tribunale era venuto meno al dovere di esaminare la domanda alla luce di informazioni precise e aggiornate, acquisite ai sensi del D.L. n. 119 del 2014, precetto che la decisione non aveva rispettato;

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che la doglianza è fondata:

– questa Corte ha condivisamente chiarito, infatti, che in tema di protezione sussidiaria dello straniero, ai fini dell’accertamento della fondatezza di una domanda proposta sulla base del pericolo di danno di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato determinativa di minaccia grave alla vita o alla persona), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice del merito è tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, a cooperare nell’accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri-doveri officiosi d’indagine e di acquisizione documentale in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul Paese di origine del richiedente; al fine di ritenere adempiuto tale onere, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Sez. 6, n. 11312, 26/4/2019, Rv. 653608; conf. nn. 13449/2019, 13897/2019, 26728/209, 9231/2020, 9230/2020, 13255/2020), indicazione che nel caso risulta omessa, non potendosi reputare tale il sommario riferimento a non meglio precisate conclusioni tratte da indicazioni dell’UNHCR;

– la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145);

– siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertientg, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);

– il Tribunale, come si è detto, piuttosto che rendere compiuta motivazione, spiegando le specifiche ragioni del proprio convincimento, sulla base dei report consultati, si è limitato a esprimere un’insondabile opinione;

– applicando il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite e le ulteriori specificazioni sopra richiamate deve, pertanto, escludersi che l’espressione lessicale di cui sopra possa ricondursi al genus di motivazione, cioè di giustificazione, non solo intellegibile, ma anche ripercorribile, della decisione; essa costituisce apparenza, vero e proprio simulacro, dei motivi del decidere, perchè non rende percepibile il fondamento della decisione;

considerato che a motivo dell’accoglimento in parte qua del primo motivo, il secondorcon il quale il ricorrente prospetta l’omesso esame di documenti decisivi avuto riguardo alla richiesta di protezione umanitaria, resta assorbito;

considerato che, in relazione all’accolto profilo di censura, il decreto deve essere cassato con rinvio, rimettendosi al Giudice del rinvio il regolamento delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa l’impugnato decreto in relazione all’accolto motivo, e rinvia al Tribunale di Campobasso, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

 

 

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