Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1021 del 20/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1021 Anno 2014
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA
sul ricorso 14751-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico – in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO
LUIGI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale a margine
del ricorso;
– ricorrente contro
SECHI GIUSEPPE;
-intimato avverso la sentenza n. 393/2011 della CORTE D’APPELLO di
CAGLIARI del 25/05/25011, depositata il 10/06/2011;

Data pubblicazione: 20/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES;

è presente il P.G. in persona del Dott. GIULIO ROMANO.

Ric. 2012 n. 14751 sez. ML – ud. 24-10-2013
-2-

FATTO E DIRITTO
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 24
ottobre 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione
redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” Con sentenza del 10 giugno 2011 la Corte di appello di Cagliari — sez.
distaccata di Sassari — sul gravame proposto da Poste Italiane s.p.a.

l’impugnata sentenza nella parte in cui era stata dichiarata la nullità del
termine apposto al contratto di lavoro intercorso tra detta società e Sechi
Giuseppe per il periodo dal 1.10.2001 al 31.11.2001, accertata la
intercorrenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
dal 1.10.2001 e condannata la società a riammettere in servizio il Sechi,
riformandola nella statuizione relativa al risarcimento del danno e
condannando Poste Italiane al pagamento in favore del dipendente di una
indennità, ex art. 32 L. n. 813/2010, pari a 2,5 mensilità dell’ultima
retribuzione percepita.
Il termine al contratto era stato apposto ” per esigenze di carattere
straordinario conseguenti a processi di ristrutturazione ivi comprendendo un
più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da
innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o
sperimentazioni di nuova tecnologie , prodotti o servizi”.
Per la Cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane s.p.a.
affidato a sei motivi.
Il Sechi è rimasto intimato.
E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti in data
20 novembre 2012 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal
lavoratore interessato e dal rappresentante della Poste Italiane S.p.A.,
risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la
controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva
conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che, in caso di fasi
giudiziali ancora aperte, le stesse sarebbero state definite in coerenza con il
verbale stesso; tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare
i

avverso la decisione del Tribunale di Sassari del 3.10.2010 confermava

l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a
proseguire il processo; alla cessazione della materia del contendere
consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in quanto l’interesse
ad agire (e, quindi, anche ad impugnare), deve sussistere non solo nel
momento in cui è proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel

domanda originariamente formulata, va valutata la sussistenza di tale
interesse (cfr. Cass., SU, 29 novembre 2006 n. 25278).
Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria di
inammissibilità del ricorso con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 cod. proc.
civ., n. 5.”
Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione,
unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di
consiglio.
Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo il ricorso
inammissibile.
Non si provvede in ordine alle spese del presente giudizio essendo il Sechi
rimasto intimato.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso, nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2013.

momento della decisione in relazione alla quale, ed in considerazione della

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