Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1021 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 1021 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GRASSO GIUSEPPE

ORDINANZA

sul ricorso 28674-2016 proposto da:
ESPOSITO LOREDANA, MAGGI IVANA, CONTI TORELLO, COCO
VINCENZA, BERTE’ LEDA, DE SIMONE EMILIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIALE MAZZINI 114/B, presso lo
studio dell’avvocato GIOVAMBATTISTA FERRIOLO, che 11
rappresenta e difende unitamente agli avvocati RANIERI
RODA, FERDINANDO EMILIO ABBATE;
– ricorrenti contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 17/01/2018

avverso il decreto n. 743/2016 della CORTE D’APPELLO di
PERUGIA, depositata il 03/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 18/10/2017 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE

GRASSO.

Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con decreto depositato
3/5/2016, giudicando in sede di rinvio, condannò il Ministero della
Giustizia a pagare, fra gli altri, in favore di Leda Bertè, Ivana Maggi,
Vincenza Coco, Emilia De Simone, Torello Conti e Loredana Esposito
la somma di C 1.250,00 ciascuno, a titolo d’equo indennizzo per la

89/2001, nonché le spese processuali, liquidate, per la fase del
giudizio di rinvio, in complessivi C 400,00, oltre spese vive per C 8,00
e accessori, distratte in favore dei difensori antistatari;
che avverso il predetto decreto i predetti propongono ricorso,
ulteriormente illustrato da memoria, esponendo, con l’unitaria
censura posta a corredo dello strumento, che la Corte di merito aveva
violato o falsamente applicato gli artt. 91, cod. proc. civ. e 2233, cod.
civ., nonché il d.m. n. 55/2014, per avere liquidate il rimborso spese
della fase di rinvio al disotto del minimo legale;
che l’Amministrazione intimata resiste con controricorso,
ulteriormente illustrato da memoria;
considerato che l’opinione secondo la quale il decreto del
Ministero della Giustizia n. 55 del 10/3/2014, nella parte in cui
stabilisce un limite minimo ai compensi tabellarmente previsti (art. 4)
non poteva considerarsi derogativo del decreto n. 140, emesso dallo
stesso Ministero il 20/7/2012, il quale, stabilendo in via generale i
compensi di tutte le professioni vigilate dal Ministero della Giustizia,
al suo art. 1, comma 7, dispone che «In nessun caso le soglie
numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi che
nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e
nelle tabelle allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa»,
non è condivisa dalla Corte, in quanto: come ricorda lo stesso
controricorrente, il d.m. n. 140 risulta essere stato emanato (d.l. n.
1/2012, conv. nella I. n. 27/2012) allo scopo di favorire la
liberalizzazione della concorrenza e del mercato, adempiendo alle

3

non ragionevole durata di un processo incardinato ai sensi della I. n.

indicazioni della UE, a tal fine rimuovendo i limiti massimi e minimi,
così da lasciare le parti contraenti (nella specie, l’avvocato e il suo
assistito) libere di pattuire il compenso per l’incarico professionale;
per contro, il giudice resta tenuto ad effettuare la liquidazione
giudiziale nel rispetto dei parametri previsti dal d.m. n. 55, il quale

temporale, bensì nel rispetto del principio di specialità, poiché,
diversamente da quanto affermato dall’Amministrazione resistente,
non è il d.m. n. 140 – evidentemente generalista e rivolto a regolare
la materia dei compensi tra professionista e cliente (ed infatti,
l’intervento del giudice ivi preso in considerazione riguarda il caso in
cui fra le parti non fosse stato preventivamente stabilito il compenso
o fosse successivamente insorto conflitto) – a prevalere, ma il d.m. n.
55, il quale detta i criteri ai quali il giudice si deve attenere nel
regolare le spese di causa;
considerato che la liquidazione effettuata dalla Corte locale in
complessivi C 400,00 si pone al di sotto dei limiti imposti dal d.m. n.
55, tenuto conto dl valore della causa (da C 1.100,01 a C 5.200,00) e
pur applicata la riduzione massima, in ragione della speciale
semplicità dell’affare (art. 4, cit.);
considerato che a motivo dell’esposto il provvedimento gravato
deve essere cassato e, sussistendone le condizioni, decisa la causa
nel merito, il complessivo compenso può essere liquidato in C
1.198,50, non ravvisandosi ragioni, tenuto conto della medesimezza
delle questioni trattate, per far luogo all’aumento facoltativo per il
numero delle parti assistite, (C 255,00 per la fase di studio, C 255,00
per la fase introduttiva, C 283,50 per la fase istruttoria, C 405,00 per
la fase decisionale), oltre, spese vive per C 8,00, IVA e contributo ex
art. 11 I. n. 576/1980, con distrazione in favore dagli avv.ti
Giovambattista Ferriolo e Ferdinando Emilio Abbate, che ne hanno
fatto richiesta, dichiarandosi antistatari;

4

non prevale sul d. m. n. 140 per ragioni di mera successione

considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e
possono liquidarsi, sempre con distrazione, siccome in dispositivo,
tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle
attività espletate;

P.Q.M.

merito, liquida a titolo di spese, ponendo la somma a carico del
Ministero controricorrente, per il giudizio di merito svoltosi innanzi
alla Corte d’appello di Perugia, in sede di rinvio, l’importo complessivo
di C 1.198,50, oltre spese generali e accessori, oltre spese vive per e
8,00, distratto in favore degli avv.ti Giovambattista Ferriolo e
Ferdinando Emilio Abbate; condanna il predetto Ministero al
pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di
legittimità, che, distratte in favore avv.ti Giovambattista Ferriolo,
Ferdinando Emilio Abbate e Ranieri Roda, liquida in C 900,00 per
compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e
agli accessori di legge.
Così deciso in Roma il giorno 18 ottobre 2017.
Il Presidente
(Stefano Petitti)

fl F

utr io Giuditiff:k;

lrie NERI
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, j7

6EN.2018

accoglie il ricorso; cassa la decisione impugnata e, decidendo nel

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA