Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1021 del 17/01/2011

Cassazione civile sez. I, 17/01/2011, (ud. 23/11/2010, dep. 17/01/2011), n.1021

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11593-2009 proposto da:

M.C. ((OMISSIS)) T.G.

((OMISSIS)) TE.GI. ((OMISSIS))

quali eredi Te.Ge., elettivamente domiciliati in

ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 394/08 V.G. della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

16/05/08, depositato il 30/05/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

23/11/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

è presente il P.G. in persona del Dott. PIETRO ABBRITTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

p. 1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- La Corte d’appello di Napoli – adita da M.C., Te.Gi. e T.G., quali eredi di Te.Ge., al fine di conseguire l’equa riparazione per la lamentata irragionevole durata di un processo pendente dal settembre 2000 dinanzi al TAR Campania (avente ad oggetto impugnativa di atto di rigetto di attribuzione di diversa qualifica funzionale) – con il decreto impugnato (dep. 30.5.2008) ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze a pagare ai ricorrenti la somma di Euro 3.733,33 a titolo di danno non patrimoniale nonchè al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 956,25.

La Corte di merito, in particolare, ha accertato in tre anni il periodo di ragionevole durata del processo presupposto ed ha, per il ritardo di 4 anni e otto mesi circa, quantificato l’indennizzo in Euro 3.733,33, tenuto conto dell’oggetto della causa e della mancata presentazione dell’istanza di prelievo.

Per la cassazione di tale decreto M.C., Te.

G. e T.G., quali eredi di Te.

G., hanno proposto ricorso affidato a 17 motivi.

Il Ministero intimato resiste con controricorso.

2.- Con i primi dieci motivi di ricorso i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001 e Convenzione Europea per i diritti dell’uomo, come interpretata dalla Corte Europea) e relativo vizio di motivazione, lamentando, in estrema sintesi, che la Corte di appello:

a) non ha ritenuto direttamente applicabile la C.E.D.U., sia erroneamente applicando la normativa italiana in contrasto con la C.E.D.U., dimenticando che la L. n. 89 del 2001 costituisce diretta applicazione della C.E.D.U. – specie art. 6 -, sia disattendendo la giurisprudenza Europea e l’interpretazione, i parametri dalla stessa enunciati e la relativa elaborazione ermeneutica;

b) non si è attenuta ai parametri minimi sanciti dalla giurisprudenza di Strasburgo in tema di quantificazione dell’equo indennizzo (che non può essere inferiore a Euro 1.000,00 – 1.500,00 per anno di procedura e non per anno di ritardo);

c) non ha tenuto conto che, una volta accertata la irragionevole durata, deve essere riconosciuto l’equo indennizzo per tutta la durata del processo e non il solo periodo eccedente la ragionevole durata (cioè il solo ritardo) – ha liquidato il danno solo per la parte eccedente la durata ragionevole (ritardo) e non già per l’intera durata del processo.

d) non ha tenuto conto del bonus dovuto in ipotesi di cause in materia di lavoro e previdenziale;

e) erroneamente ha tenuto conto della posta in gioco, riducendo l’indennizzo;

Con i restanti motivi i ricorrenti denunciano violazione di legge e vizio di motivazione e lamentano che il Giudice del merito:

f) non ha tenuto conto in sede di liquidazione delle spese dei parametri Europei ai quali doveva adeguarsi;

g) non ha motivato la liquidazione delle spese;

h) ha erroneamente applicato la tariffa professionale, richiamando le voci relative ai procedimenti speciali anzichè quelle relative al processo contenzioso.

3.- Il ricorso appare infondato.

A più riprese la S. Corte ha affermato che la L. n. 89 del 2001, art. 2 espressamente stabilisce che il danno debba essere liquidato per il solo periodo eccedente la durata ragionevole (v., da ultimo, Sez. 1^, n. 28266 del 2008). Invero, “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, deve aversi riguardo al solo periodo eccedente il termine ragionevole di durata e non all’intero periodo di durata del processo presupposto. Nè rileva il contrario orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, poichè il giudice nazionale è tenuto ad applicare le norme dello Stato e, quindi, il disposto dell’art. 2, comma 3, lett. a) della citata legge; non può, infatti, ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dei criteri di determinazione della riparazione della Corte Europea dei diritti dell’uomo, attraverso una disapplicazione della norma nazionale, avendo la Corte costituzionale chiarito, con le sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, che la Convenzione Europea dei diritti dell’uomo non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti, essendo piuttosto configurabile come trattato internazionale multilaterale, da cui derivano obblighi per gli Stati contraenti, ma non l’incorporazione dell’ordinamento giuridico italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, “omisso medio”, per tutte le autorità interne” (Sez. 1, Sentenza n. 14 del 03/01/2008 (Rv. 601232).

Quanto alla richiesta di “bonus”, va ricordato che “ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, non può ravvisarsi un obbligo di diretta applicazione dell’orientamento della giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo, secondo cui va riconosciuta una somma forfetaria nel caso di violazione del termine nei giudizi aventi particolare importanza, fra cui anche la materia previdenziale; da tale principio, infatti, non può derivare automaticamente che tutte le controversie di tal genere debbano considerarsi di particolare importanza, spettando al giudice del merito valutare se, in concreto, la causa previdenziale abbia avuto una particolare incidenza sulla componente non patrimoniale del danno, con una valutazione discrezionale che non implica un obbligo di motivazione specifica, essendo sufficiente, nel caso di diniego di tale attribuzione, una motivazione implicita” (Sez. 1, Sentenza n. 6898 del 14/03/2008).

Relativamente alla misura dell’equa riparazione per il danno non patrimoniale, va osservato che, secondo la più recente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, qualora non emergano elementi concreti in grado di farne apprezzare la peculiare rilevanza, l’esigenza di garantire che la liquidazione sia satisfattiva di un danno e non indebitamente lucrativa, alla luce di quelle operate dal giudice nazionale nel caso di lesione di diritti diversi da quello in esame, impone di stabilirla, di regola, nell’importo non inferiore ad Euro 750,00, per anno di ritardo, in virtù degli argomenti svolti nella sentenza di questa Corte n. 16086 del 2009, i cui principi vanno qui confermati, con la precisazione che tale parametro va osservato in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, dovendo aversi riguardo, per quelli successivi, al parametro di Euro 1.000,00, per anno di ritardo, dato che l’irragionevole durata eccedente tale periodo comporta un evidente aggravamento del danno.

Nella concreta fattispecie, la Corte d’appello si è sostanzialmente attenuta ai parametri CEDU innanzi indicati, tenuto conto che per un ritardo di quattro anni la S.C. liquiderebbe la somma di Euro 3.250,00 e, nella concreta fattispecie, non è contestato che non sia stata presentata istanza di prelievo.

Anche le censure relative alle spese sono infondate.

Va evidenziata la manifesta inammissibilità delle censure (e dei corrispondenti profili dei quesiti) incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, risolvendosi in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie. Tanto va rilevato in relazione ai motivi: 8, laddove si fa riferimento ai presupposti della compensazione, nella specie non disposta; alla deduzione che la Corte territoriale avrebbe applicato la tariffa per i procedimenti di volontaria giurisdizione, mancando ogni accenno al riguardo ed evincendosi dal quantum liquidato il riferimento alla tariffa, nella parte stabilita per i procedimenti contenziosi; alla astratta deduzione in ordine alla ammissibilità della riduzione delle spese dedotte nella nota, svincolate da ogni riferimento al caso di specie.

Posta questa premessa, le questioni poste vanno risolte facendo applicazione dei seguenti principi, già enunciati da questa Corte:

la L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui agli artt. 3 e 4 e, in virtù del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5-bis, e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265) (Cass. n. 23789 del 2004);

le disposizioni degli artt. 91 e segg. c.p.c. in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla Convenzione CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);

dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attività dello Stato che “miri alla distruzione dei diritti o delle libertà” riconosciuti dalla Convenzione o ad “imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione” (Cass. n. 18204 del 2003);

la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso comporta l’applicabilità della Tab. A-4^ e della Tab. B-1^.

In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in riferimento ai quesiti qui in esame. Inoltre, va ricordato che, secondo un principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, la parte che censura in sede di legittimità la liquidazione delle spese processuali è tenuta ad indicare in modo specifico ed autosufficiente quali siano le voci della tabella forense non applicate dal giudice del merito, elencando in dettaglio le prestazioni effettuate, per voci ed importi, così consentendo al giudice di legittimità il controllo di tale error in iudicando, pena l’inammissibilità del ricorso (Cass. n. 17059 del 2007; n. 8160 del 2001), senza bisogno di svolgere ulteriori indagini in fatto e di procedere alla diretta consultazione degli atti (Cass. n. 3651 del 2007; n. 2626 del 2004). La doglianza richiede, inoltre, che dall’erronea applicazione delle voci della tariffa applicata sia conseguita la lesione del principio dell’inderogabilità ed il ricorrente non può, dunque, limitarsi alla generica denuncia dell’avvenuta violazione del principio di inderogabilità della tariffa professionale o del mancato riconoscimento di spese che si asserisce essere state documentate, in quanto, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, tenuto conto della natura del vizio, devono essere specificati gli errori commessi dal giudice e precisate le voci di tabella degli onorari, dei diritti di procuratore che si ritengono violate, nonchè le singole spese asseritamente non riconosciute (Cass. n. 14744 del 2007; n. 9082 del 2006; n. 13417 del 2001).

Nella specie siffatto onere non risulta adempiuto, posto che i ricorrenti hanno dedotto che il decreto avrebbe erroneamente individuato le voci della tariffa forense applicabili, omettendo del tutto di indicare che ciò avrebbe comportato la violazione del principio di inderogabilità, procedendo sia alla specifica indicazione dell’attività svolta (in punto di numero di udienze in CC alle quali hanno partecipato, di atti depositati) sia alla trascrizione delle singole voci per le quali ciò sarebbe accaduto (con specifica indicazione per ciascuna di esse della corrispondente voce della tariffa ritenuta applicabile e non, come è accaduto, mediante la mera trascrizione nel ricorso della nota spese), nell’osservanza del principio sopra indicato, con conseguente inammissibilità delle censure.

Inoltre, ciò sarebbe stato vieppiù necessario perchè la liquidazione operata dalla Corte di merito, pari a complessivi Euro 956,00, alla luce del valore della domanda accolta risulta ampiamente superiore ai minimi globalmente considerati, in riferimento alle tariffe applicabili e in concreto applicate dalla S.C. (378+445).

Il ricorso, quindi, può essere deciso in camera di consiglio”.

p. 2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

Le spese – liquidate in dispositivo – vanno poste a carico dei soccombenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del Ministero resistente delle spese processuali del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 565,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2011

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