Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10209 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 763-2014 proposto da:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ DELLA

REGIONE SICILIANA, (già ASSESSORATO REGIONALE AI LAVORI PUBBLICI),

in persona dell’Assessore pro tempore, rappresentato e difeso

dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia

in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12, ope legis;

– ricorrente –

contro

D.L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA STIMIGLIANO

5, presso lo studio dell’avvocato FABIO CODOGNOTTO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1217/2013 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 24/06/2013 R.G.N. 2605/2010.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. con sentenza in data 9 maggio-24 giugno 2013 n. 1217 la Corte d’Appello di Palermo confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto il ricorso proposto dall’ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ (in prosieguo: l’ASSESSORATO) avverso il decreto ingiuntivo notificato da D.L.A., dipendente della REGIONE SICILIA inquadrata nella categoria D, per il pagamento del trattamento retributivo accessorio maturato nel periodo 21.9.2005-30.9.2006 quale componente della segreteria tecnico-amministrativa dell’UFFICIO REGIONALE PER L’ESPLETAMENTO DELLE GARE DI APPALTO (in prosieguo: UREGA).

2. La Corte territoriale esponeva che le ragioni dell’appello dell’ASSESSORATO vertevano sul rigetto nel primo grado dell’istanza istruttoria dell’ente di produzione dell’ACCORDO collettivo ratificato in corso di causa – il 25 maggio 2007 – relativo anche agli anni 2005-2007, che quantificava l’importo del compenso in misura inferiore all’importo ingiunto.

3. Osservava non essere dubbio che il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro 2002-2005, art. 88 e la successiva Delib. Giunta Regionale 6 aprile 2006, n. 178 rinviavano per la determinazione del compenso accessorio del personale dell’UREGA alla contrattazione regionale integrativa, intervenuta il 25.5.2007.

4. Il contratto integrativo, tuttavia, avrebbe dovuto essere prodotto nella prima difesa successiva alla sua ratifica ovvero alla prima udienza di discussione (del 15 maggio 2018); l’ASSESSORATO aveva chiesto di depositarlo, invece, soltanto in occasione dell’ultima udienza, incorrendo nella decadenza correttamente rilevata dal Tribunale.

5. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’ASSESSORATO, articolato in un unico motivo, cui D.L.A. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con l’unico motivo la parte ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – violazione e falsa applicazione degli artt. 414, 415 e 437 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per avere dichiarato la propria decadenza dalla produzione della contrattazione regionale integrativa benchè si trattasse di documento formato dopo la proposizione del ricorso introduttivo.

2. Ha sotto altro profilo dedotto che il sistema delle preclusioni istruttorie nel rito del lavoro è temperato dal principio della ricerca della verità materiale, in relazione al quale l’art. 437 c.p.c. prevede la ammissione d’ufficio di nuovi mezzi di prova indispensabili alla decisione.

3 Il ricorso è inammissibile.

4. La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il giudice dell’appello ha tenuto conto della formazione del documento in epoca successiva al deposito del ricorso dell’ASSESSORATO introduttivo della opposizione ed ha affermato che l’onere della produzione del documento sopravvenuto avrebbe dovuto essere assolto nella prima difesa successiva utile, nella specie coincidente con la udienza di discussione.

5. Avverso tale statuizione la odierna parte ricorrente non muove ragioni di impugnazione.

6. Quanto alla censura relativa al mancato esercizio dei poteri istruttori d’ufficio, questa Corte (Cass. civ., sez. lav. 25 ottobre 2017 n. 25374), pur chiarendo che nel rito del lavoro l’uso dei poteri istruttori da parte del giudice ex artt. 421 e 437 c.p.c. non ha carattere discrezionale ma costituisce un potere-dovere del cui esercizio o mancato esercizio questi è tenuto a dar conto, ha precisato che, al fine di censurare idoneamente la mancata attivazione di detti poteri in sede di ricorso per cassazione, la parte ricorrente è tenuta a dimostrare di averne sollecitato l’esercizio con specifica istanza, in quanto diversamente si introdurrebbe per la prima volta in sede di legittimità un tema del contendere totalmente nuovo rispetto a quelli già dibattuti nelle precedenti fasi di merito.

7. Nella specie l’ASSESSORATO ricorrente si limita, con censura non adeguata in relazione al suddetto principio, ad invocare la disciplina di cui all’art. 437 c.p.c., senza allegare di avere non solo censurato la statuizione del Tribunale ma anche sollecitato l’esercizio del potere di acquisizione in via ufficiosa del documento nel grado di appello.

8. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato inammissibile.

9. Il ricorrente non è tenuto alla refusione delle spese, in quanto la parte controricorrente non ha prodotto l’avviso di ricevimento della notifica del controricorso – avvenuta a mezzo del servizio postale – sicchè manca la prova del perfezionamento della sua costituzione.

10. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 17) – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA