Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10209 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 02/12/2009, dep. 28/04/2010), n.10209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO TELEELETTRICA E SCAVI DI C.M., in persona del

Curatore Dott. P.C., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA G. AVEZZANA 31, presso l’avvocato GUIDI ENRICO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CORDELLA MARIO, giusta procura a margine

ricorso;

– ricorrente –

contro

ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 343/2004 della SEZ. DIST. di SASSARI – CORTE

D’APPELLO di CAGLIARI, depositata il 10/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

02/12/2009 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che, su ricorso di C.M. – titolare della impresa Teleelettrica e Scavi -, il Presidente del Tribunale di Sassari, con decreto n. 596 del 1994, ingiunse alla s.p.a. Ericsson Telecomunicazioni di pagare al C. la somma di L. 385.556.906, a titolo di corrispettivi ancora dovuti per lavori dati in appalto, eseguiti e fatturati;

che, con citazione del 2 maggio 1994, propose opposizione la s.p.a.

Ericsson, eccependo, tra l’altro, l’incompetenza per territorio del Tribunale di Sassari, essendo stata contrattualmente convenuta la competenza esclusiva del Foro di Roma;

che, intervenuta nel corso di tale giudizio la dichiarazione di fallimento del C., il processo fu interrotto e poi riassunto dalla s.p.a. Ericsson nei confronti del Fallimento di C.M.;

che, con la sentenza n. 1404/2002 del 12 febbraio 2002, il Tribunale di Sassari, ritenuta la propria competenza, rigetto’ l’opposizione e confermo’ il decreto ingiuntivo opposto;

che avverso tale sentenza la s.p.a. Ericsson propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, deducendo, tra l’altro – quanto alla questione della competenza per territorio -, che alla fattispecie era applicabile non la disciplina del foro alternativo – come erroneamente ritenuto dai Giudici di primo grado -, ma la clausola contrattuale con cui le parti avevano convenuto la competenza esclusiva del Foro di Roma;

che, costituitosi, il Fallimento di C.M. eccepi’ l’inefficacia di detta clausola, perche’ non era stata approvata specificamente e separatamente per iscritto;

che la Corte adita, con la sentenza n. 343/04 del 10 giugno 2004, ha dichiarato l’incompetenza del Tribunale di Sassari e la competenza del Foro di Roma, revocando il decreto ingiuntivo opposto;

che avverso tale sentenza il Fallimento di C.M., titolare della impresa Teleelettrica e Scavi, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo sei motivi di censura illustrati con memoria;

che la s.p.a. Ericsson Telecomunicazioni, benche’ ritualmente intimata, non si e’ costituita ne’ ha svolto attivita’ difensiva.

Ritenuto che il ricorso e’ inammissibile, perche’ il Fallimento ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza mediante tempestiva istanza di regolamento necessario di competenza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 42 e 47 c.p.c.;

che, infatti, la sentenza impugnata ha pronunciato – accogliendola – sulla sola eccezione di incompetenza sollevata dalla Societa’ Ericsson, senza adottare alcuna decisione sul merito della causa, tale non potendosi certamente considerare la disposta revoca del decreto ingiuntivo opposto, meramente consequenziale alla dichiarazione di incompetenza (cfr., ex plurimis e fra le ultime, la sentenza n. 11748 del 2007 e l’ordinanza n. 16744 del 2009);

che inoltre, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, non puo’ neppure considerarsi decisione sul merito della causa la ritenuta validita’ – in quanto non “vessatoria”, ai sensi dell’art. 1341 c.c., comma 2, – della clausola contrattuale che stabiliva la competenza esclusiva del Tribunale di Roma, sia perche’ tale clausola attiene unicamente alla individuazione del giudice competente a dirimere le controversie eventualmente insorte tra i contraenti, sia perche’, comunque, e’ evidente che, nel contesto della sentenza impugnata, la decisione sulla validita’ della stessa clausola risolve una questione strettamente strumentale alla pronuncia sulla competenza (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 563 del 2007);

che, infine – posto che la sentenza impugnata risulta comunicata al ricorrente in data 22 giugno 2004 e che il presente ricorso e’ stato notificato alla Societa’ intimata in data 4 novembre 2004 -, a cio’ consegue la non convertibilita’ dello stesso ricorso ordinario per cassazione in istanza di regolamento necessario di competenza, in quanto costituisce consolidato orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, quello secondo cui la sentenza pronunciata in grado di appello, che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza – come nella specie -, e’ impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’art. 42 c.p.c., con conseguente inammissibilita’ del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, puo’ convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine perentorio fissato dall’art. 47 c.p.c., comma 2, ovvero in quello cosiddetto “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c. soltanto quando manchi la comunicazione da parte della cancelleria della decisione sulla competenza, la cui prova e’ posta a carico della parte impugnante (cfr., ex plurimis, l’ordinanza n. 5391 del 2009);

che, pertanto, da tutte le considerazioni che precedono consegue la inammissibilita’ del ricorso;

che non sussistono i presupposti per pronunciare sulle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 2 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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