Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10209 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10209
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D.C. e T.S., rappresentati e difesi, giusta
procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. Anna Ferraris che
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo
alla p.e.c. anna.ferraris-milano.pecavvocati.it e al fax n.
(OMISSIS);
– ricorrente –
nei confronti di:
Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;
– intimato –
avverso il decreto del Tribunale di Biella, emesso e depositato in
data 11 settembre 2015, n. R.G. 30-1/2014.
Fatto
RILEVATO
che:
1. Con decreto dell’11.9.2015 il Tribunale di Biella ha rigettato l’opposizione allo stato passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l. proposta da D.C. e T.S. e intesa ad ottenere il riconoscimento del loro credito nella misura di Euro 114.000,00, per pagamenti effettuati a favore della società successivamente fallita, in seguito alla stipula di un contratto preliminare di vendita immobiliare.
2. Ha rilevato il Tribunale biellese che il contratto preliminare era ancora ineseguito, o non compiutamente eseguito, da entrambe le parti (e in particolare non erano stati pagati tutti gli acconti previsti). Conseguentemente, il contratto definitivo doveva considerarsi non ancora stipulato. Il Tribunale ha pertanto ritenuto l’applicabilità della L. Fall., art. 72, che prevede la sospensione ex lege del contratto e la facoltà del curatore di esercitare il subentro nel contratto o di determinarne lo scioglimento e specificamente ha ritenuto che, nella specie, non essendo stata ancora operata tale scelta da parte del curatore, nessun credito poteva considerarsi insorto in capo alla parte contraente in bonis. Infatti la sospensione del contratto è un effetto legale che esclude la configurabilità di una condotta inadempiente in capo alla curatela.
3. Avverso tale decreto D.C. e T.S. hanno proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo mediante il quale deducono la violazione della L. Fall., art. 72 e dell’art. 1362 c.c. (in relazione alla L. Fall. , art. 360, n. 3), avendo il Tribunale errato nel qualificare il contratto in esame alla stregua di un contratto preliminare, venendo semmai in rilievo un contratto misto di vendita ed appalto con conseguente applicabilità del differente regime previsto dalla L. Fall., art. 81.
Diritto
RITENUTO
che:
4. Il ricorso è inammissibile atteso che la diversa qualificazione del contratto quale contratto misto di appalto è questione ermeneutica, del tutto nuova ed altresì contrastante con la stessa qualificazione originariamente introdotta dai ricorrenti che nel corso del giudizio di opposizione hanno pacificamente fatto riferimento ad un credito nascente da un contratto preliminare di vendita stipulato con la società fallita.
5. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017