Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10209 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. I, 16/04/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10209

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 6061/2017 proposto da:

(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via C. Colombo n. 436, presso lo

studio dell’Avvocato Riccardo Riedi, che la rappresenta e difende

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott.

F.R., elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Belli n. 27,

presso lo studio dell’Avvocato Giuseppina Ivone, che lo rappresenta

e difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 481/2017 della Corte d’appello di Roma

depositata il 26/1/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/1/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il tribunale di Roma, con sentenza del 17 febbraio 2016, riteneva inammissibile il ricorso presentato da (OMISSIS) s.r.l. per la dichiarazione del suo stato di insolvenza ai sensi del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 8 in mancanza del requisito dimensionale previsto dal precedente art. 2, comma 1, lett. a), e dichiarava il fallimento della medesima compagine, su istanza del P.M..

2. La Corte d’appello di Roma, a seguito del reclamo proposto da (OMISSIS) s.r.l., condivideva la valutazione del primo giudice, ritenendo che ai fini della verifica della sussistenza del requisito dimensionale necessario per l’avvio della procedura, finalizzata al risanamento dell’impresa, non potesse essere computata la forza lavoro già trasferita in virtù di un contratto di affitto di azienda, poichè la finalità conservativa perseguita dalla procedura rendeva imprescindibile che la gestione dell’azienda competesse direttamente al titolare dell’impresa che vi accedeva.

3. Per la cassazione della sentenza con cui il reclamo è stato rigettato, pubblicata in data 26 gennaio 2017, ha proposto ricorso (OMISSIS) s.r.l. prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso il fallimento di (OMISSIS) s.r.l..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 2, comma 1, lett. a), in quanto la Corte d’appello si è limitata a richiamare un isolato precedente di legittimità relativo alla diversa fattispecie della cessione di ramo d’azienda, senza affrontare le rilevanti differenze esistenti fra cessione e affitto di azienda, malgrado l’effetto traslativo nel primo caso si verifichi in maniera definitiva, nel secondo soltanto con effetti temporanei, con obbligo per l’affittuario di retrocessione alla scadenza del contratto, oltre che di conservazione della struttura e del compendio produttivo. Se il concedente, in costanza di affitto, mantiene sostanzialmente la titolarità del compendio aziendale e dei rapporti contrattuali che lo compongono, un simile legame risulta – in tesi del ricorrente – di portata tale da indurre a ritenere che le sue dimensioni strutturali e organizzative rimangano immutate e come tali debbano essere considerate ai fini di valutare il ricorrere delle condizioni per l’accesso all’amministrazione straordinaria.

Nè può essere condiviso – prosegue il ricorrente – l’assunto della Corte di merito secondo cui il requisito dimensionale implica che l’imprenditore svolga un’attività dinamica e i lavoratori prestino effettivamente un’attività lavorativa subordinata alle sue dipendenze, dato che la norma, includendo nel novero dei rapporti lavorativi rilevanti anche quelli con i dipendenti ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, mostra di voler avere riguardo non tanto all’effettiva fruizione delle prestazioni lavorative delle maestranze aziendali, quanto piuttosto alla sostanziale titolarità dei rapporti lavorativi.

5. Il secondo mezzo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 2, comma 1, lett. a), nonchè l’omesso esame del rapporto contrattuale esistente fra (OMISSIS) e Studium s.r.l. e delle sue peculiarità, in quanto Corte di merito non ha colto che il contratto solo all’apparenza aveva natura di affitto di azienda, ma in realtà era volto a conseguire un temporaneo effetto conservativo del compendio aziendale che ne scongiurasse il dissolvimento al fine di consentire l’avvio della procedura di amministrazione straordinaria, il cui commissario giudiziale avrebbe potuto in qualunque momento e per qualsiasi motivo recedere ad nutum.

6. Questo collegio ritiene opportuno che la trattazione del ricorso avvenga in pubblica udienza, per la particolare rilevanza della questione di diritto su cui occorre statuire.

P.Q.M.

La Corte, visto l’art. 375 c.p.c., u.c., rinvia la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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