Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10209 del 12/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10209 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 2599-2013 proposto da:
SINTI LAURA SNTLRA85B48H501V, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA EMANUELE GIANTURCO 4, presso lo studio
dell’avvocato PULIATTI MARCO, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato DELUIGI ANGELA giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore Centrale,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI, CAPANNOLO

Data pubblicazione: 12/05/2014

EMANUELA, PULII CLEMENTINA giusta delega in calce al
ricorso notificato;
-resistente contro

80415740580;

intimato

avverso la sentenza n. 1725/2012 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 29/02/2012, depositata il 29/03/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Vetta Francesca (delega avvocato Puliatti) difensore
della ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avvocato Capannolo difensore del resistente che si riporta agli
scritti.

Ric. 2013 n. 02599 sez. ML – ud. 08-04-2014
-2-

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

r.g.n. 2599/2013 Sinti Laura c/INPS +1
Oggetto: pensione di inabilità/assegno d’invalidità — omessa pronuncia

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8
aprile 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente

2

“Sinti Laura fa valere, con il ricorso avverso la sentenza della Corte
d’appello di Roma, del 29 marzo 2012, un vizio di omessa pronunzia
per non avere la predetta Corte statuito sulla domanda, proposta in
entrambi i gradi di merito, per il riconoscimento del diritto alla
pensione di invalidità o all’assegno mensile di assistenza ex ara. 12 e
13 L.n.118/71;

3. l’INPS ha depositato delega in calce alla copia notificata del ricorso;
4. tale vizio si appalesa sussistente dal momento che nella sentenza
impugnata non vi è alcuna esplicita presa di posizione, dei Giudici del
gravame, sul motivo di appello incentrato sulla provvidenza richiesta,
in aggiunta all’indennità di accompagnamento riconosciuta in riforma
della sentenza di prime cure;
5. il ricorso è qualificabile come manifestamente fondato;
6. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
z E Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
manifestamente fondato il ricorso che va, pertanto, accolto.
8.

Per essere necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa va rinviata
alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione, che
provvederà anche alle spese del giudizio di legittimità.

r.g.n. 259912013

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Roma, in diversa composizione.

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Così deciso in Roma, 1’8 ottobre 2014

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