Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10208 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10208

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Banco Popolare Società Cooperativa, elettivamente domiciliato in

Roma via Pierluigi da Palestrina 63, rappresentato e difeso dagli

avv.ti Alessandra Calogero (p.e.c.

alessandra.calogero-servicepec.it, fax 049/8171619) e Mario Contaldi

(p.e.c. studiocontaldi-cgn.legalmail.it, fax 06/3214925), giusta

procura con atto in autentica del notaio P.C.M. del

(OMISSIS);

– ricorrente –

nei confronti di:

Fallimento (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) e del socio accomandatario

P.P., in persona del curatore dott. R.M., domiciliati in

Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati

e difesi dagli avv.ti Alessandro Micucci (p.e.c.

alessandro.micucci-rovigoavvocati.it, fax 0426/900016) e Antonio

Noccioli (fax 0532/764783, p.e.c. antonionoccioli-lamiapec.it)

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 7111/15 del Tribunale di Rovigo, emesso il 17

luglio 2015 e depositato il 20 luglio 2015, n. R.G. 966/2015.

Fatto

RILEVATO

che:

1. Con decreto del 20.7.2015 il Tribunale di Rovigo ha rigettato l’opposizione allo stato passivo proposta dal Banco Popolare soc. coop. volta a far valere il proprio credito riconosciuto da un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova e che il giudice delegato aveva ammesso al passivo solo in parte.

2. Avverso tale decreto il Banco Popolare ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

3. Con il primo motivo di ricorso il Banco ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 52 e 96 e degli artt. 324 e 647 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3), avendo il Tribunale rigettato l’opposizione unicamente considerando che l’esecutività del decreto ingiuntivo, posta a fondamento della domanda di insinuazione, era successiva al fallimento ma trascurando la circostanza che il decreto era già divenuto definitivo, una volta decorsi i termini di opposizione, in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

4. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., artt. 45 e 52 e dell’art. 647 c.p.c., alla luce del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (conv. con L. n. 221 del 2012) e del D.L. 25 giugno 2014, n. 90 (conv. con L. n. 114 del 2014), in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., atteso che, a seguito dell’introduzione del processo civile telematico, il deposito dell’istanza volta all’ottenimento della declaratoria di esecutività deve avvenire in forma esclusivamente telematica e quindi in casi come quello in esame dovrebbe necessariamente considerarsi, ai fini dell’opponibilità al fallimento, la data nella quale il creditore abbia domandato la dichiarazione di esecutività, non potendo il creditore soffrire un pregiudizio a causa del tempo impiegato dal giudice per emettere tale dichiarazione (che, appunto, potrebbe intervenire dopo il fallimento).

Diritto

RITENUTO

che:

5. I due motivi, che possono essere congiuntamente esaminati in quanto strettamente connessi, sono infondati. La giurisprudenza di legittimità ritiene che “in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c.e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52” (Cass. civ. sezione 1, nn. 1650 del 27 gennaio 2014, 2112 del 31 gennaio 2014 e 23202 dell’il ottobre 2013). Tali considerazioni assorbono ogni ulteriore questione concernente i possibili ritardi del giudice e le possibili conseguenze – per altro riguardanti uno scenario solo ipotetico e non pertinenti nel caso in esame – che derivano dall’introduzione del processo civile telematico.

6. Il ricorso va pertanto respinto con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.500 Euro di cui 100 per spese, oltre accessori di legge e spese forfettarie.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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