Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10208 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10208 Anno 2015
Presidente: MAZZACANE VINCENZO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA
sul ricorso 20352-2009 proposto da:
FRALLEONI

ILIA

FRLLLI35B43A468Z,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ADDA 99, presso lo studio
dell’avvocato DE CICCIO BRUNO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MASSIMO PAGLIARA con
procura speciale notarile del 17/3/2015 n.rep.4963;
– ricorrente –

2015
contro

1009

CARDARELLI EMIDIO CRDMDE38P18E228Q, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CRATI 20, presso lo
studio

dell’avvocato

LUIGI

SABATINI,

che

lo

Data pubblicazione: 19/05/2015

rappresenta e difende;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2614/2008 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 19/06/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

MAZZACANE;
udito l’Avvocato PAGLIARA Massimo difensore della
ricorrente che deposita in udienza preliminarmente
procura speciale notarile,

ì- e- G

si riporta al

ricorso;
udito

l’Avvocato

MUZZIOLI

Paolo

con

delega

depositata in udienza dell’Avvocato SABATINI Luigi,
difensore del resistente che ha chiesto di
riportarsi al controricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

udienza del 20/03/2015 dal Presidente Dott. VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Pretore di Frascati ingiungeva ad Dia Fralleoni con decreto n. 81/1997, a seguito di ricorso di
Emidio Cardarelli, dalla quale il ricorrente aveva ricevuto in appalto la costruzione della struttura
in cemento armato di un fabbricato sito in Roma, via Casal Morena 87, di pagare lire 37.134.402; a

pagamento di lavori ulteriori rispetto a quelli stabiliti in contratto, aveva autorizzato l’esponente
ad emettere cambiali tratte con scadenza al 18-1-1987 per l’importo di lire 36.433.650, non pagate
e protestate, con un ulteriore aggravio di spese per lire 700.752.

La Fralleoni proponeva opposizione al suddetto decreto ingiuntivo affermando l’insussistenza del
credito vantato “ex adverso”, avendo saldato il corrispettivo dell’appalto a mezzo tratte, cessione
di materiali edili della propria impresa ed un assegno di lire 1.029.000; negava che vi fossero lavori
ulteriori rispetto a quelli pattuiti, osservando che in ogni caso il Cardarelli non avrebbe neppure
dato esecuzione completa al contratto; aggiungeva che l’autorizzazione alla emissione delle tratte
sarebbe stata frutto di un errore nei conteggi, cosicché con missiva del 14-10-1996 aveva revocato
l’autorizzazione ad emettere tratte che superassero l’importo dovuto a quella data di lire
101.066.391; deduceva che comunque non sarebbero state liquide ed esigibili le somme per
interessi, dal momento che non sarebbe stato neppure indicato il saggio applicato, con la
conseguenza che la clausola relativa alla misura degli stessi con riferimento al tasso di sconto
doveva ritenersi nulla per difetto di specificità.

Il Cardarelli si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione.

Il Pretore adito con sentenza n. 142/2002 accoglieva parzialmente l’opposizione, e condannava la
Fralleoni al pagamento di lire 15.829,39 oltre interessi legali dalla domanda.

sostegno del ricorso il Cardarelli aveva evidenziato che il 17-9-1996 la committente, per il

Proposta impugnazione da parte della Fralleoni cui resisteva il Cardarelli la Corte di Appello di
Roma con sentenza del 19-6-2008 ha respinto l’appello ed ha compensato per due terzi le spese
del secondo grado di giudizio, condannando l’appellante al pagamento del residuo terzo.

La Corte territoriale ha anzitutto ritenuto inammissibile l’eccezione della Fralleoni di incompetenza

Il giudice di appello poi ha negato rilievo pregiudiziale alla sentenza n. 20.006/2007 resa tra le
stesse parti in un altro giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 558/1997 svoltosi dinanzi al
Tribunale di Roma, che aveva revocato tale decreto ed aveva dichiarato la risoluzione del
contratto di appalto “per le opere successive al 31 luglio 1995” sia perché dalla narrativa della
predetta sentenza sarebbe parso che il Cardarelli in quella sede avesse fatto valere titoli scaduti
prima del luglio 1995 (mentre quelli oggetto del presente giudizio erano quelli emessi dopo), sia
anche perché dalla copia dell’atto di opposizione della Fralleoni inserito nel fascicolo di primo
grado non risultava neppure essere stata proposta domanda di risoluzione parziale; inoltre la
menzionata sentenza, non essendo ancora decorso il termine per appellarla, non poteva neppure
porsi in termini di definitiva contraddittorietà logica rispetto a quanto formava oggetto del
presente giudizio.

Nel merito la Corte territoriale ha premesso che i rapporti tra le parti avevano dato luogo alla
emissione di due decreti ingiuntivi; quello riguardante l’opposizione oggetto del giudizio
riguardava esclusivamente la parte di lavori successiva al 31-7-1995, giorno in cui era stata redatta
una ricognizione dei rapporti di debito/credito, comprensivi dell’emissione degli effetti cambiari,
in cui si era dato atto che i lavori ancora da pagare ammontavano a lire 81.723.850, che gli
interessi rispetto al piano di dilazione erano pari, al 7-12-1994, a lire 8.373.059, che i bolli per
tratte rimborsate erano pari a lire 3.750.000; inoltre nella stessa scrittura privata le parti avevano
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per valore in quanto sollevata tardivamente solo nel secondo grado di giudizio.

accertato che il credito del Cardarelli nei confronti della Fralleoni al 31-7-1995 era di lire
103.893.046, e che l’ammontare dei lavori da eseguire sino al completamento della struttura
erano di lire 49.539.270 oltre IVA; tale accordo quindi aveva da un lato carattere ricognitivo per i
lavori già svolti, comprese le modalità di pagamento ed i rinnovi ad essi relativi, mentre nulla

comportava che non costituiva oggetto del giudizio la ricostruzione dei rapporti complessivi di
dare/avere tra le parti, e che l’unica obiezione opponibile dalla Fralleoni al pagamento delle tratte
emesse a seguito dell’autorizzazione del 17-9-1996 per lavori successivi al 31-7-1995 sarebbe stata
la mancata esecuzione dei lavori ai quali i titoli si riferivano; tuttavia tale eccezione non era stata
sollevata nel presente giudizio, bensì in quello concluso con la sentenza n. 20.006/2007 già
richiamata; conseguentemente la ricognizione dei reciproci rapporti contenuta nella prima parte
della scrittura del 31-7-1995 non formava oggetto del presente giudizio, ma semmai di quello
relativo al decreto ingiuntivo n. 558/2007; come ulteriore conseguenza l’autorizzazione ad
emettere tratte — che presupponeva soltanto la previsione dei lavori da eseguire per lire 49 milioni
più IVA — non poteva essere sindacata se non adducendo la soprawenienza di fatti modificativi del
debito, e tale riscontro era stato compiuto dal CTU, che aveva portato in diminuzione del credito
di lire 36.433.651 (di cui all’autorizzazione del 17-9-1996) lire 4.754.281 per forniture non
conteggiate e lire 1.029.391 per un assegno non contabilizzato.

Il giudice di appello ha quindi concluso ritenendo assorbita ogni ulteriore censura sollevata
dall’appellante.

Per la cassazione di tale sentenza la Fralleoni ha proposto un ricorso articolato in nove motivi cui il
il Cardarelli ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE
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disponeva in merito al pagamento dei lavori di completamento da svolgere successivamente; ciò

Con il primo motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 38 primo e terzo comma-39 e
43 c.p.c., censura la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di appello relativo alla
incompetenza per valore e per territorio sul presupposto che tale eccezione era stata introdotta
soltanto nel giudizio di secondo grado; invero è stato così trascurato che ai sensi dell’art. 38 terzo

Fralleoni in sede di appello.

La censura è infondata.

L’incompetenza per materia, al pari di quella per valore e per territorio nei casi previsti dall’art. 28
c.p.c., deve essere eccepita o rilevata, anche d’ufficio, ai sensi dell’art. 38 primo comma c.p.c. (nel
testo introdotto dall’art. 4 della L. n. 353 del 1990, in vigore dal 30.4-1995, applicabile nella
fattispecie “ratione temporis”) non oltre la prima udienza di trattazione; ne consegue che, in
difetto, diviene insindacabile ed irretrattabile la competenza del giudice dinnanzi al quale
l’incompetenza non sia stata eccepita o rilevata (vedi “ex multis” Cass. 19-2-2009 n. 4007).

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 112-132 n. 4-282 c.p.c.-118
disp. att. c.p.c.-1458 c.c. e 111 Cost., assume che erroneamente la Corte territoriale ha negato
rilevanza alla sentenza del Tribunale di Roma del 16-10-2007, pronunciata tra le stesse parti, che
aveva risolto il contratto di appalto tra di esse stipulato in particolare in relazione alla scrittura del
31-7-1995; invero non era stato tenuto conto delle stesse dichiarazioni espresse dal Cardarelli in
questo giudizio secondo cui tutte le tratte in qualsiasi momento autorizzate si riferivano ad un
unico rapporto contrattuale scaturente dall’appalto del 7-1-1994 e dalla scrittura aggiuntiva del
31-7-1995; inoltre la sentenza suddetta aveva rilevato l’inadempimento della controparte relativo
alle opere successive alla scrittura del 31-7-1995, e per questa ragione aveva risolto il contratto di

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comma c.p.c. tale incompetenza è rilevata d’ufficio, e che di tale omissione si era doluta la

appalto; infine il fatto che tale sentenza non fosse passata in giudicato era irrilevante, non
essendosi tenuto conto della natura costitutiva della sentenza di risoluzione contrattuale.

Con il terzo motivo la Fralleoni, denunciando violazione degli artt. 112-132 n. 4 c.p.c.-1325 n. 3
c.c.-118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la

nel presente giudizio, che riguardava esclusivamente la “tronche” di lavori successiva al 31-7-1995;
in tal modo era stato trascurato il rilievo che la suddetta scrittura prevedeva, oltre le modalità di
dilazione dei pagamenti afferenti al contratto del 30-1-1994, anche l’esecuzione di ulteriori lavori e
diversi lavori di completamento della struttura ed il relativo prezzo (lire 49.539.270 oltre IVA).

Gli enunciati motivi, da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati.

Il giudice di appello ha escluso rilievo pregiudiziale alla sopra richiamata sentenza del Tribunale di
Roma per la fondamentale considerazione che l’oggetto di quel giudizio riguardava i rapporti
scaturenti dal contratto di appalto stipulato tra le parti in epoca antecedente al luglio 1995, posto
che in quella sede il Cardarelli aveva fatto valere titoli scaduti prima di quel tempo; invece
l’oggetto del presente giudizio è stato delimitato dalla Corte territoriale alla richiesta, sempre da
parte del Cardarelli, del pagamento dei lavori di completamento da svolgere successivamente al
31-7-1995 in ordine ai quali la Fralleoni in data 17-9-1996 aveva autorizzato l’emissione di tratte
con scadenza al 18-1-1987 (“rectius” 18-1-1997) per l’importo di lire 36.433.650; è pur vero,
quindi, che la scrittura del 31-7-1995 prevedeva, oltre ad una ricognizione dei rapporti di
debito/credito fino ad allora maturati, anche l’esecuzione di ulteriori lavori di completamento,
come rilevato dal giudice di appello, ma il punto decisivo al riguardo è costituito dal rilievo che
l’oggetto del presente giudizio era costituito soltanto dalla pretesa creditoria del Cardarelli
rispetto alla esecuzione di detti lavori; orbene sulla base di tale incontestata distinzione
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sentenza impugnata per aver ritenuto che la scrittura del 31-7-1995 non aveva alcuna influenza

dell’oggetto dei due giudizi emergente dalla lettura degli atti, la conclusione cui è pervenuta la
sentenza impugnata è logicamente corretta ed immune dai profili di censura sollevati dalla
ricorrente.

Con il quarto motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 112-113-132 n. 4 c.p.c.-1460
c.c.-118 disp, att. c.p.c. e 111 Cost. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, assume
che, contrariamente al convincimento espresso dal giudice di appello, l’esponente aveva eccepito
nell’atto di opposizione notificato il 19-7-1997 l’inesistenza di

‘ulteriori lavori eseguiti per il

completamento della struttura”, cosicché il Cardarelli non poteva vantare alcun diritto al relativo
compenso.

La censura è inammissibile.

In presenza dell’affermazione della Corte territoriale in ordine alla insussistenza di una eccezione
della Fralleoni relativa alla mancata esecuzione dei lavori di completamento che avrebbero dovuto
essere effettuati dal Cardarelli in epoca successiva al 31-7-1995, la ricorrente aveva l’onere — in
realtà non assolto — non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di
appello, ma anche di indicare in quale atto di tale giudizio lo avesse fatto, per dar modo a questa
Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la
questione stessa; è quindi evidente che nessun rilievo può attribuirsi alla deduzione della Fralleoni
di aver eccepito la mancata esecuzione di tali lavori nel giudizio di primo grado.

Con il quinto motivo la Fraelloni, denunciando violazione degli artt. 1375-1376 c.c. e vizio di
motivazione, premesso che il Cardarelli non aveva completato le opere oggetto dell’appalto di cui
alla scrittura del 30-1-1994 e non aveva eseguito quelle contemplate nella scrittura del 31-7-1995,
afferma che la controparte illegittimamente aveva emesso fatturazione per l’importo economico
globale dell’appalto prescindendo dall’effettiva realizzazione di tutte le opere pattuite, ed aveva
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.

preteso i rinnovi delle tratte previste nella scrittura del 31-7-1995 con applicazione di interessi
globali di cui non era stato predeterminato il tasso.

Il motivo è infondato.

Una volta chiarito che l’oggetto del presente giudizio è limitato al pagamento in favore del

IVA, pagamento previsto mediante l’autorizzazione da parte della Fralleoni in data 17-9-1996 alla
emissione di tratte con scadenza 18-1-1997, la doglianza della ricorrente in ordine ad una
fatturazione da parte del Cardarelli per l’importo economico globale dell’appalto non ha nessun
fondamento, non avendo il Cardarelli preteso in questo giudizio crediti ulteriori rispetto a quelli
ora evidenziati.

Con il sesto motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 112-115 c.p.c.-1165-1460 e 2697
c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, sostiene che erroneamente la sentenza
impugnata ha escluso che l’esponente avesse eccepito la mancata esecuzione dei lavori in
relazione ai quali era stata autorizzata l’emissione di tratte in data 17-9-1996; invero la Fralleoni
nell’atto di opposizione già richiamato nel quarto motivo di ricorso aveva espressamente dedotto
l’inesistenza di “lavori di completamento successivi al 31-7-1995”.

Il motivo, di contenuto sostanzialmente identico a quello del quarto motivo, è inammissibile per le
considerazione già espresse in sede di esame di quest’ultimo motivo.

Con il settimo motivo la Fraelloni, denunciando violazione degli artt. 1655-1460 e 2697 c.c.,
sostiene che il Cardarelli non aveva mai dimostrato di aver eseguito, certificato e collaudato alcun
lavoro successivamente al 31-7-1995, così come non aveva provato che gli interessi da lui applicati
nell’emissione delle tratte corrispondessero come pattuito a quelli da lui versati alla banca per le

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Cardarelli del corrispettivo dei lavori di completamento della struttura per lire 49.539.270 oltre

operazioni di sconto delle tratte stesse; tale rilievo era stato effettuato nel giudizio di primo grado
ed aveva formato oggetto del secondo motivo di appello, dove era stato affermato che, avendo il
Cardarelli introdotto un’azione causale, avrebbe dovuto fornire la prova della effettiva esecuzione
dei lavori in ordine ai quali aveva chiesto il relativo corrispettivo; aggiunge che l’entità delle opere

l’appaltatore, e che il saldo di essi era esigibile solo dopo il collaudo.

La censura è inammissibile.

Con tale motivo la Fralleoni sostanzialmente ribadisce di aver eccepito la mancata esecuzione, da
parte del Cardarelli, dei lavori di completamento della struttura, a fronte dell’affermazione della
sentenza impugnata secondo cui tale eccezione non era stata sollevata nel presente giudizio, bensì
in quello conclusosi con la sentenza n. 20.006/2007; è pur vero che nel motivo in esame la
ricorrente assume non solo di aver dedotto tale questione nel giudizio di primo grado, ma anche di
averne fatto oggetto del secondo motivo di appello; tuttavia la lettura di tale ultimo motivo non
conforta tale assunto, non essendo ivi stata eccepita, quantomeno in termini specifici, la mancata
esecuzione dei suddetti lavori.

Con l’ottavo motivo la ricorrente, deducendo violazione degli artt. 1372-1366-1375 e 1815 ultimo
comma c.c. e della L. n. 108 del 1996, premesso che la Corte territoriale ha dichiarato assorbite le
censure contenute nel terzo e nel quarto motivo di appello riguardanti le carenze e le reticenze
della CTU contabile svolta in primo grado, ed anzi ha attribuito a detta CTU credibilità
chiarificatrice della situazione contabile tra le parti, afferma che neppure in sede di CTU il
Cardarelli, che ne aveva l’onere, aveva provato la corrispondenza degli interessi addebitati alla
Fralleoni a quelli a sua volta addebitati a lui dalla banca per lo sconto delle tratte autorizzate
dall’esponente; si trattava di un punto essenziale della causa, posto che l’esponente con la
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avrebbe dovuto essere certificata al committente dal direttore dei lavori in contraddittorio con

scrittura aggiuntiva del 31-7-1995 si era impegnata a pagare sulla sorte rateizzata e sui rinnovi solo
gli interessi di sconto al momento praticati al Cardarelli dal proprio istituto di credito; ed invero il
CTU non aveva risposto al quesito in ordine all’accertamento non solo della somma degli interessi
pattuiti, ma anche e sopratutto della sua rispondenza agli accordi; in realtà il tasso degli interessi

La censura è infondata.

Come evidenziato in precedenza, il giudice di appello ha rilevato che l’oggetto del presente
giudizio riguardava esclusivamente la pretesa creditoria del Cardarelli relativamente al
corrispettivo dei lavori di completamento della struttura, determinato nella scrittura privata del
31-7-1995 in lire 49.539.270 oltre IVA, e che l’accordo ivi contenuto aveva carattere ricognitivo per
i lavori già svolti, comprese le modalità di pagamento ed i rinnovi ad essi relativi, mentre nulla
disponeva in merito al pagamento dei lavori di completamento, da svolgere successivamente;
orbene tale statuizione, non oggetto di censure specifiche in questa sede, induce
conseguentemente a concludere che la questione sollevata con il motivo in esame, riguardante la
ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti, ed in particolare il tasso di interessi applicato
alle operazioni di rinnovo delle tratte, attenesse appunto alla parte ricognitiva della menzionata
scrittura privata del 31-7-1995 con riferimento ai lavori a quella data già eseguiti, e fosse dunque
estranea all’oggetto della presente controversia, come espressamente affermato dalla sentenza
impugnata; tale rilievo spiega la ragione per la quale la Corte territoriale, una volta accertato
l’effettivo credito del Cardarelli in ordine ai lavori svolti successivamente al 31-7-1995, ha ritenuto
logicamente assorbite le altre censure sollevate dalla appellante.

Con il nono motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 96 c.p.c. e 111 Cost. nonché
contraddittorietà della motivazione, assume che il giudice di appello ha respinto la domanda
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applicati dal Cardarelli in sede di rinnovo delle tratte era ingiustificatamente superiore al tasso ABI.

risarcitoria ex art. 96 c.p.c. pur avendo rilevato la confusione dei rapporti tra le parti e l’esistenza
di due ingiunzioni di pagamento per causali che avrebbero potuto anche essere sovrapponibili.

Il motivo è infondato.

Il giudice di appello ha correttamente ritenuto l’insussistenza dei presupposti per la configurabilità

responsabilità aggravata presuppone la soccombenza della parte nei cui confronti l’altra parte
chiede il risarcimento dei danni in base alla norma ora richiamata, mentre nella fattispecie all’esito
del giudizio di secondo grado, conclusosi con il rigetto dell’appello della Fralleoni, quest’ultima è
risultata la parte soccombente.

In definitiva il ricorso deve essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate
come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento di euro 200,00 per esborsi e di euro
2.300,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 20-3-2015

Il Presidente estensore

di una responsabilità ex art. 96 c.p.c. riguardo all’azione introdotta dall’appellato; ed invero tale

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