Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10208 del 12/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10208 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 21764-2012 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, in persona del Presidente e
Responsabile della Direzione Affari Legali di Poste Italiane Spa,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso la
DIREZIONE AFFARI LEGALI, rappresentata e difesa dall’avvocato
AMATO ANTONINO, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
SIMEONE MASSIMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
AGRI 1, presso lo studio dell’avvocato NAPPI PASQUALE, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato BOIOCCHI
PIERLUIGI giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 12/05/2014

avverso la sentenza n. 377/2011 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA del 22/09/2011, depositata il 28/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
08/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO;
udito l’Avvocato Laurora Anna Teresa (delega avvocato Amato)

difensore della ricorrente che si riporta al ricorso e alla memoria.

Ric. 2012 n. 21764 sez. ML – ud. 08-04-2014
-2-

r.g.n. 21764/2012 Poste italiane spa c/ Simeone Massimo
Oggetto: Areola – lavoro straordinario – differenze retributive

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. La Corte d’Appello di Brescia respingeva il gravame svolto da Poste
italiane s.p.a. contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento
della domanda proposta da Simeone Massimo, aveva considerato
lavoro straordinario il lavoro prestato oltre le 40 ore settimanali
previste contrattualmente e condannato la società al pagamento delle
differenze retributive.
3. Per la Corte territoriale, alla stregua della contrattazione collettiva di
settore e del sistema delle areole introdotto con direttiva 25.10.1996
n.2 e circolare n.30 del 1999 delle Poste, riteneva che oltre il limite
delle 40 ore vi era straordinario.
4. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, Poste italiane
s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.
5. La parte intimata ha resistito con controricorso.
6. Il ricorso è qualificabile come inammissibile.
z Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli
artt. 3 e 6 del d.lgs. n.66 del 2003 senza specificare in quale punto della
motivazione la Corte territoriale sarebbe incorsa nella predetta
violazione e nell’erronea ricognizione della fattispecie astratta recata
dalla predetta norma di legge.
8.

Con il secondo motivo d’impugnazione viene dedotta la violazione
della contrattazione collettiva in punto di normale orario contrattuale
r.g.n. 21764/2012

aprile 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente

senza indicare quali disposizioni pattizie si assumono violate.
9.

Infine, con l’ultimo mezzo, la parte ricorrente, nel denunciare omessa e
contraddittoria motivazione, non evidenzia il passaggio dell’iter
argomentativo della sentenza impugnata in cui la motivazione sarebbe
censurabile in ragione dell’omessa o contraddittoria ricostruzione della

viziata perché è stata omessa o perché è contraddittoria, ma non può,
al contempo, mancare ed essere contraddittoria, come invece assume
la ricorrente, con proposizione inammissibile.
io. La parte ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo
inammissibile il ricorso.
12.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la
soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la parte
ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 3,°°9°C7 per
compensi professionali, euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di
legge.

Così deciso in Roma 1’8 aprile 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

fattispecie concreta. Peraltro, va rilevato che la motivazione può essere

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