Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10207 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. I, 28/04/2010, (ud. 19/11/2009, dep. 28/04/2010), n.10207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO (P.I. (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ARMANDO DI TULLIO 11, presso l’avvocato

TRANQUILLO ILARIA, rappresentata e difesa dagli avvocati TRANQUILLO

LUIGI, PALLONE FEDERICA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

N.D.M.E.;

– intimato-

e sul ricorso n. 2985/2005 proposto da:

N.D.M.E. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso l’avvocato

MIRIGLIANI RAFFAELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura a

margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 414/2003 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 29/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/11/2009 dal Consigliere Dott. DI PALMA Salvatore;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

RAFFAELE MIRIGLIANI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale

e l’accoglimento di quello incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con citazione del 19 giugno 1969, N.d.M.E. convenne – dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme – la Provincia di Catanzaro esponendo che:

a) nel settembre del 1958, la Provincia di Catanzaro, sulla base di una dichiarazione di pubblica utilita’ e di un decreto prefettizio di occupazione d’urgenza, aveva occupato un’area di sua proprieta’ di mq. 6.391, interessata dalla realizzazione del primo tronco della cosiddetta “(OMISSIS)”;

b) l’occupazione si era protratta oltre il previsto biennio con realizzazione, nel 1960, dell’opera pubblica senza emissione del decreto di espropriazione, per cui egli, con citazione del 3 giugno 1963, aveva convenuto la stessa Provincia – dinanzi al Tribunale di Catanzaro -, al fine di ottenere il risarcimento del danno da occupazione acquisitiva;

c) pendente tale giudizio, la Provincia di Catanzaro gli aveva notificato – in data 21 maggio 1969 – il decreto definitivo di esproprio emesso dal Prefetto di Catanzaro il 22 aprile 1969, con il quale era stata determinata l’indennita’ di espropriazione nella misura di L. 694.635;

d) egli aveva rifiutato tale indennita’, ritenendola irrisoria.

Tanto esposto, il N. chiese che il Tribunale dichiarasse l’illegittimita’ del predetto decreto di esproprio e determinasse la giusta indennita’ dovuta.

Costituitasi, la Provincia convenuta, nel chiedere la reiezione della domanda, eccepi’ preliminarmente la litispendenza o la continenza o la connessione delle due cause.

Il Tribunale adito – disposta ed espletata consulenza tecnica d’ufficio -, con la sentenza n. 236/1990 del 30 ottobre 1990, rigetto’ la domanda qualificata come domanda di opposizione alla stima perche’ divenuta improponibile, a seguito della realizzazione dell’opera pubblica nel corso dell’anno 1960 e, quindi, in epoca di molto anteriore alla emanazione del decreto di espropriazione.

2. – Avverso tale sentenza il N. propose appello dinanzi alla Corte d’Appello di Catanzaro, chiedendo – tra l’altro ed in via principale – che, in riforma della decisione impugnata, fosse accolta la domanda formulata in primo grado, “da intendersi come domanda risarcitoria”.

Costituitasi, la Provincia di Catanzaro, nel chiedere la reiezione dell’appello, in via subordinata e con appello incidentale, eccepi’ che – ove la domanda introduttiva del giudizio fosse stata qualificata come di risarcimento del danno – fosse dichiarata la prescrizione del relativo diritto di credito.

La Corte adita, con la sentenza n. 414/2003 del 20 maggio – 29 settembre 2003, in riforma della decisione impugnata, condanno’ la Provincia di Catanzaro a pagare al N. – a titolo di risarcimento del danno – la somma di Euro 5.453,78, rivalutata dal 1 gennaio 1961 al 20 maggio 2003, oltre gli interessi legali calcolati sul capitale annualmente rivalutato, con identica decorrenza e fino all’effettivo soddisfo.

In particolare, la Corte – per quanto in questa sede ancora rileva – ha motivato la decisione come segue.

A) Quanto alla qualificazione della domanda introduttiva del giudizio – se, cioe’, di opposizione alla stima, come affermato dai Giudici di primo grado, oppure di risarcimento del danno, come chiesto dal N. -, i Giudici dell’appello:

1) hanno innanzitutto richiamato la sentenza della Corte di cassazione n. 7078 del 28 dicembre 1988, secondo cui, in tema di occupazione d’urgenza seguita dalla realizzazione dell’opera pubblica, ma da una non tempestiva pronuncia del decreto d’esproprio, la circostanza che la parte privata abbia chiesto in primo grado la determinazione della giusta indennita’ d’espropriazione non preclude alla stessa di chiedere in appello la condanna al risarcimento del danno subito in conseguenza dell’appropriazione acquisitiva del bene, giacche’ le diverse conclusioni determinano unicamente la diversa qualificazione giuridica della domanda, che resta intesa ad ottenere il miglior risultato per il riequilibrio della condizione patrimoniale lesa dalla condotta della pubblica amministrazione, e non trovano percio’ ostacolo nel divieto di proporre in appello nuove domande, divieto che non e’ violato quando, fermi i presupposti di fatto dedotti in primo grado, questi vengono ricondotti in appello a diversa norma giuridica;

2) hanno ritenuto che gia’ nella domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio sono contenuti “chiari e concorrenti profili risarcitori”;

3) hanno, poi, analiticamente esaminato gli atti processuali e quelli difensivi delle parti sia del giudizio di primo grado concluso con la sentenza impugnata, sia del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro;

4) hanno inoltre richiamato – condividendolo – il successivo costante orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui la domanda di opposizione alla stima non puo’ mai convertirsi nel corso del giudizio in domanda di risarcimento del danno, in ragione della evidente diversita’ di causa petendi e di petitum rispettivi delle due domande;

5) dopo aver individuato la questione controversa nello “stabilire se la res litigiosa nel giudizio lametino sia venuta a ridursi alla sola opposizione alla stima, in conseguenza e per effetto delle dichiarazioni del procuratore dell’attore all’udienza del 20.10.1970, ovvero se l’originario petitum a carattere risarcitorio abbia ripreso vigore a seguito delle conclusioni definitive assunte all’udienza del 28.6.1988”, hanno cosi’ concluso: “Orbene, reputa il Collegio che se e’ vero che alla richiamata udienza del 20.10.1970 il N. ebbe a ridurre l’iniziale petitum munito anche di una evidente e concorrente valenza risarcitoria, limitandolo ai profili della opposizione alla stima contestualmente spiegata, e’ altrettanto vero che – alla stregua di quanto in precedenza esposto – l’Ente convenuto non ha nel corso del giudizio accettato la riduzione ed ha anzi finanche richiesto al Tribunale di voler dichiarare la litispendenza con la causa di risarcimento tuttora pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro, pur contraddittoriamente dichiarando di non accettare mutamenti della domanda rispetto alle precisazioni rese dalla controparte nel verbale (OMISSIS). Nulla percio’ impediva a N.E. di riprendere con la precisazione delle conclusioni il contenuto propriamente risarcitorio della sua domanda…. Ne’ potrebbe ragionevolmente prospettarsi che la domanda di risarcimento danni, fondata sulla occupazione divenuta illegittima, per le ragioni prima accennate, del terreno del N. ad opera della P.A., gia’ introdotta dinanzi al Tribunale di Catanzaro sin dal 1963…, fosse causativa di litispendenza, con obbligo del Giudice successivamente adito (il Tribunale di Lametia) di dichiararla anche d’ufficio con sentenza ex art. 39 c.p.c., comma 1, giacche’, alla data di precisazione delle conclusioni dinanzi al G.I. lametino (verbale del (OMISSIS)) N.E. aveva gia’ (anno 1972) definitivamente ed irreversibilmente limitato la sua richiesta al Giudice di Catanzaro ad indennita’ meramente accessorie e non piu’ comprensive del risarcimento del danno – conseguenza derivatogli dal trasferimento del suo terreno alla P.A. e commisurato al valore venale dello stesso”.

B) Quanto alla eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno, i Giudici dell’appello hanno respinto tale eccezione, osservando che “nessuna prescrizione quinquennale del credito risarcitorio del N., insorto nel dicembre 1960, si e’ consumata, giacche’ il danneggiato ne ha interrotto il decorso, azionando il proprio diritto con la citazione della P.A. danneggiante dinanzi al Tribunale di Catanzaro in data 3.6.1963”.

3. – Avverso tale sentenza la Provincia di Catanzaro ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo due motivi di censura.

Resiste, con controricorso, N.d.M.E., il quale ha anche proposto ricorso incidentale condizionato.

4. – Ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Preliminarmente, deve essere disposta la riunione dei ricorsi n. 24462 del 2004 e n. 2985 del 2005 ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti contro la stessa sentenza.

2. – Con il primo motivo (con cui deduce: “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 184 e 345 c.p.c…., insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”), la ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera A), sostenendo che i Giudici dell’appello:

a) muovono dall’erroneo presupposto che nell’atto introduttivo del giudizio sia contenuto un profilo risarcitorio, invece non ravvisatale;

b) hanno erroneamente ritenuto che la ricorrente abbia accettato il contraddittorio sul petitum risarcitorio formulato dal N. nell’udienza di precisazione delle conclusioni del 26 giugno 1988, perche’ tale accettazione non e’ desumibile ne’ direttamente ne’ indirettamente dalla formulazione della eccezione di litispendenza con la domanda proposta dinanzi al Tribunale di Catanzaro, l’eccezione essendo stata sollevata soltanto in via subordinata rispetto alla espressa non accettazione del contraddittorio sulla nuova domanda;

c) la richiamata sentenza della Corte di cassazione n. 7078 del 1988 rappresenta un orientamento isolato e successivamente smentito da numerose e collidenti decisioni, a cominciare dalla sentenza n. 8555 del 1994.

Con il secondo motivo (con cui deduce: “Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”), la ricorrente critica la sentenza impugnata (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 2, lettera B), sostenendo che i Giudici dell’appello sarebbero incorsi in evidente contraddizione, affermando – da un lato – che il N. aveva gia’, nel 1972, “definitivamente ed irreversibilmente limitato la sua richiesta al Giudice di Catanzaro ad indennita’ meramente accessorie e non piu’ comprensive del risarcimento del danno – conseguenza derivatogli dal trasferimento del suo terreno alla P.A. e commisurato al valore venale dello stesso”, ma – dall’altro e contraddittoriamente – che la prescrizione e’ stata interrotta dalla proposizione della domanda di risarcimento del danno nel giudizio promosso dinanzi allo stesso Tribunale di Catanzaro con la citazione del 3 giugno 1963.

3. – Con il ricorso incidentale condizionato, il ricorrente incidentale “richiama tutto quanto esposto e dedotto nell’atto di appello, circa la valenza sostanziale del giudizio instaurato…

dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme a seguito dell’avvento del decreto di espropriazione, per la definizione della vertenza in termini di risarcimento indennitaria”.

4. – Il ricorso principale non merita accoglimento.

4.1. — Il primo motivo e’ infondato.

E’ noto che – secondo il costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio – il giudice del merito, nell’esercizio del potere di interpretazione e di qualificazione della domanda, non e’ condizionato dalla formula adottata dalla parte, dovendo tener conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in giudizio e dalle eventuali precisazioni formulate nel corso del processo, nonche’ del provvedimento in concreto richiesto, e che l’interpretazione della domanda giudiziale costituisce operazione riservata allo stesso giudice del merito, il cui giudizio, risolvendosi in un accertamento di fatto, non e’ censurabile in sede di legittimita’ quando sia motivato in maniera congrua ed adeguata, avuto riguardo all’intero contesto dell’atto e senza che ne risulti alterato il senso letterale (cfr., ex plurimis, le sentenze n. 27 del 2000 e n. 22893 del 2008).

Nella specie, i Giudici a quibus sono pervenuti alla qualificazione della domanda proposta con l’atto introduttivo del presente giudizio – siccome di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva attraverso la specifica e minuziosa ricostruzione dell’annosa controversia de qua e la puntuale analisi degli atti processuali e di quelli difensivi delle parti sia del giudizio di primo grado di cui alla sentenza impugnata, sia del giudizio pendente dinanzi al Tribunale di Catanzaro (cfr., supra, Svolgimento del processo, n. 1, lettere da a a d). Sicche’, al predetto approdo ermeneutico non puo’ certamente muoversi, innanzitutto, la generica censura di insufficienza della motivazione.

Inoltre, quanto alle altre censure formulate dalla ricorrente, va sottolineato che le stesse – a ben vedere – sono tutte volte a criticare sic et simpliciter il predetto esito interpretativo, limitandosi la Provincia di Catanzaro a contrapporvi un esito diverso, a se’ favorevole. In tale prospettiva, in particolare, si muove la censura – peraltro assolutamente generica -, secondo la quale nella domanda proposta con l’atto introduttivo del giudizio non sarebbero contenuti “chiari e concorrenti profili risarcitori”, come invece hanno motivatamente affermato i Giudici dell’appello, collocando tale affermazione nel piu’ ampio contesto della complessiva vicenda processuale con motivazione ampia ed immune da errori logico – giuridici. Nella stessa prospettiva si muove la critica alla affermata accettazione del contraddittorio, da parte della Provincia di Catanzaro, sulla “nuova” domanda risarcitoria – rispetto alla “riduzione” dell’originario petitum effettuata in data 20 ottobre 1970 dinanzi al Tribunale di Catanzaro – proposta dall’odierno intimato nell’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado in data 26 giugno 1988: infatti, tale critica non considera che, come dianzi evidenziato, i Giudici a quibus sono giunti alla predetta ti qualificazione, analizzando complessivamente le posizioni e le precisazioni della parti nelle varie fasi di entrambi i giudizi – caratterizzati da un’evidente connessione -, posizioni e precisazioni che hanno subito mutamenti corrispondenti allo svolgimento della vicenda espropriativa, poi segnata dall’illecita acquisizione dell’area da parte della Provincia di Catanzaro. In questa valutazione del complessivo contesto processuale si giustifica anche la valorizzazione – operata dagli stessi Giudici, ai fini di detta qualificazione – della eccezione di “litispendenza” sollevata, sia pure in via subordinata, dalla Provincia di Catanzaro nel presente giudizio in riferimento alla domanda risarcitoria proposta anche nel giudizio promosso dinanzi al Tribunale di Catanzaro.

In definitiva, la Corte di Catanzaro, conformemente ai surricordati principi, ha tenuto conto del contenuto sostanziale della pretesa, come desumibile dalla situazione dedotta in entrambi i giudizi e dalle precisazioni formulate nel corso degli stessi.

4.2. – Il secondo motivo e’ parimenti infondato.

I Giudici a quibus hanno correttamente respinto l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno sorto nel dicembre 1960, osservando che il N. ha interrotto il decorso del relativo termine quinquennale, notificando alla Provincia di Catanzaro la citazione dinanzi al Tribunale di Catanzaro – contenente pacificamente la domanda di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva, avvenuta nel dicembre 1960 – in data 3 giugno 1963. Ne’, alla luce delle considerazioni svolte in riferimento al primo motivo, tale ratio decidendi appare intrinsecamente contraddittoria, come invece denuncia la ricorrente, perche’ il processo promosso dinanzi al Tribunale di Catanzaro – avente ancora ad oggetto, formalmente, la domanda risarcitoria originariamente proposta – e’ “ancora pendente sebbene sospeso” (pag. 10 della sentenza impugnata).

5. – Il ricorso incidentale, proposto in via condizionata, resta consequenzialmente assorbito.

6. – Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, rigetta quello principale e dichiara assorbito quello incidentale. Condanna la ricorrente alle spese che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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