Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10207 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10207 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: NUZZO LAURENZA

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SENTENZA

sul ricorso 9076-2009 proposto da:

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REGGIANI ANNA C.F.RGGNNA34M45A944M, REGGIANI FERNANDO
O FERDINANDO, IN PROPRIO E QUALI EREDI DELLA SORELLA
REGGIANI MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FILIPPPO EREDIA 12, presso lo studio dell’avvocato
CARLO TESTA, che li rappresenta e difende unitamente
2015

all’avvocato LUISA LENZI;
– ricorrenti –

965

contro

RIMONDI GIUSEPPE C.F.RMNGPP63C19A944M, RIMONDI ALDINO
C.E.RMNLDN29M29I110C, QUALI EREDI DI RAIMONDI CLARA,

Data pubblicazione: 19/05/2015

elettivamente

domiciliati

in

ROMA,

VIA

DELLA

CAMILLUCCIA 145, presso lo studio dell’avvocato
EMANUELA PASTORE STOCCHI, che li rappresenta e
difende;
– controricorrenti

di BOLOGNA, depositata il 19/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/03/2015 dal Consigliere Dott. LAURENZA
NUZZO;
udito l’Avvocato Pastori Stocchi Emanuela difensore
dei controricorrenti che ha chiesto il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto del
ricorso.

avverso la sentenza n. 335/2008 della CORTE D’APPELLO

Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, Reggiani
Anna e Reggiani Fernando, in proprio e quali eredi della

al Tribunale di Bologna, Rimondi Clara, seconda moglie
del padre, impugnando il testamento pubblico con cui il
padre, Reggiani Giuseppe, deceduto in data 8.11.1986,
aveva istituito erede universale la convenuta.
Assumevano che era stata lesa la loro quota di legittima
riguardante l’asse ereditario paterno e chiedevano, pertanto,che fosse accertata e dichiarata la lesione dei loro
diritti di legittima con condanna della convenuta al pagamento della somma corrispondente alla quota ereditaria
loro spettante.
Rimondi Clara si costituiva in giudizio eccependo che gli
attori avevano ricevuto dal padre, in vita, donazioni in
denaro idonee ad integrare ampiamente la quota di legittima loro spettante.
Con sentenza 21.2.2003 il Tribunale rigettava la domanda i
avendo la Rimondi provato che il Reggiani aveva effettuato, in favore dei figli, donazioni in denaro per un valore superiore alla loro quota di legittima.
Avverso tale decisione Reggiani Anna e Reggiani Fernando, in detta qualità, proponevano appello cui resistevano Rimondi Aldino e Rimondi Giuseppe, quali eredi di

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I

sorella Reggiani Maria, convenivano in giudizio, innanzi

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Rimondi Clara.
Con sentenza depositata il 19.2.2008 la Corte di Appello
di Bologna rigettava l’appello condannando Reggiani

grado nei confronti degli appellati.
Osservava la Corte di merito, per quanto ancora rileva
nel presente giudizio che, in data 18.11.1985, il de cuius
aveva corrisposto a ciascuno dei tre figli un assegno di
£ 80.000.000, così donando un importo maggiore di quanto sarebbe loro spettato, come accertato mediante C.T.U.
Per la cassazione di tale sentenza propongono ricorso,
affidato a tre motivi, Reggiani Anna e Reggiani Fernando( Ferdinando).
Resistono con controricorsovRimondi Aldino e Rimondi
Giuseppe/ quali eredi di Rimondi Clara.
Motivi della decisione
I ricorrenti,sulla base di tre motivi, corredati dai quesiti
di diritto ex art. 366 bis c.p.c. applicabile ratione temporis, deducono:
1)violazione dell’art. 354 c.p.c. e degli artt.50 bis c.p.c.161 c.p.c. e 91 c.p.c.; il giudice di appello aveva omesso
di dichiarare la nullità della sentenza di primo grado in
quanto emessa dal Tribunale in composizione monocratica anziché collegiale, trattandosi di causa in materia di
impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di

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Anna e Reggiani Fernando alla rifusione delle spese del

legittima; la nullità della sentenza di primo grado ed il
difetto di soccombenza avrebbe dovuto comportare quanto meno la compensazione delle spese processuali;

circa un fatto controverso e decisivo in causa, in relazione agli artt. 1325 e 1418 c.c. ed alle norme sulla determinazione della massa ereditaria; il giudice di appello
aveva omesso di considerare il contratto in data
18.11.1985 con cui Reggiani Giuseppe e Rimondi Clara
avevano venduto le quote di partecipazione alla Immobiliare e Moderno s.r.1., quote di cui Rimondi Clara non sarebbe stata proprietaria, valutando in conseguenza l’asse
ereditario per la metà del valore effettivo;
3)errore materiale ed omessa considerazione delle regole
in materia di prova, in relazione agli artt. 112-113-115116 c.p.c., per avere il giudice di appello fondato la decisione su alcuni elementi non provati, quale
l’elencazione dattiloscritta di pretesi assegni del de
cuius; inoltre la Corte di merito aveva erroneamente indicato le date di nascita dei fratelli Reggiani.
Il primo motivo di ricorso é infondato.
Il giudice di appello ha deciso la causa nel merito, ai
sensi dell’art. 354 c.p.c.,senza rimettere la causa al primo giudice, dando atto, in motivazione, della nullità
della sentenza di primo grado, per essere stata emessa

3

2)omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione

dal Tribunale in funzione di giudice unico anziché dal
Tribunale in composizione collegiale, come richiesto nella cause di impugnazione dei testamenti e di riduzione

La statuizione è conforme alla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del Tribunale
legittimato a decidere, costituisce, alla stregua del rinvio
operato dall’art. 50 quater c.p.c. al successivo art. 161,
comma primo, un’autonoma causa di nullità della decisione e non una forma di nullità relativa derivante da atti processuali antecedenti alla sentenza ( e, perciò, soggetta al regime della sanatoria implicita),con la sua conseguente esclusiva convertibilità in motivo di impugnazione e senza che la stessa produca l’effetto della rimessione degli atti al primo giudice ove il giudice
dell’impugnazione sia anche giudice del merito ( Cass. n.
28040/2008; n. 1658/2004).
La Corte di merito ha, peraltro, ritenuto soccombenti
gli appellanti con conseguente ricaduta sul regime delle
spese processuali.
Quanto al secondo motivo non viene censurata
l’affermazione e la “ratio decidendi” della Corte di Appello secondo cui, in precedenza, il de cuius aveva effettuato versamenti in denaro in favore dei figli sicché le

,.

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per lesione di legittima, ex art. 50 bis c.p.c.

..

~i censure non valgono ad integrare il vizio di
motivazione sulla determinazione dell’asse ereditario /
con riferimento all’asserita simulazione o parziale nul-

La terza doglianza, oltre ad essere corredata da quesiti
generici ed astratti( “se sia vero che il giudice di merito deve decidere in base agi elementi probatori acquisiti
secondo le regole processuali; se sia vero che siano inutilizzabili, dal giudice di merito, elementi probatori
contro cui ci sia stata opposizione della controparte, e
che non siano stati acquisiti nelle forme di legge; se sia
vero che l’errore materiale che investe circostanze sostanziali conduca al vizio di violazione di legge, distorcendogli elementi di fatto su cui fondare la decisione”) /
non rapportati alle ragioni della decisione, è inficiata da
genericità, non essendo specificati gli errori in cui sarebbe incorso il giudice di appello nella valutazione delle prove ed avendo comunque i la sentenza impugnata dato
/
conto dell’avvenuta donazione da parte del Reggiani di
somme di denaro in favore degli figli.
In conclusione il ricorso va rigettato.
Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle
spese pro cessuali liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pa-

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5

lità dell’atto pubblico 18.11.85.

gamento, nei confronti dei controricorrenti, delle spese
processuali che si liquidano in e 3.200,00 di cui E
200,00 per esborsi oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma il 17.3.2015

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