Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10207 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. I, 16/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 16/04/2021), n.10207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 11978/2015 proposto da:

Gestione Agroalimentare Molisana s.r.l. in concordato preventivo, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via T. Monticelli n. 12, presso lo studio

dell’Avvocato Corrado Matera, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Solagrital Società Cooperativa a r.l. in liquidazione coatta

amministrativa, in persona del commissario liquidatore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Yser n. 8, presso lo studio

dell’Avvocato Vittorio Martellini, rappresentata e difesa

dall’Avvocato Stefano Mazzuoli giusta procura in calce al

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

Gestione Agroalimentare Molisana S.r.l., in concordato preventivo, in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in Roma, Via T. Monticelli n. 12, presso lo studio

dell’Avvocato Corrado Matera, che la rappresenta e difende giusta

procura in calce al ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto n. 2207/2015 del Tribunale di Campobasso del

31/3/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/1/2021 dal cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il tribunale di Campobasso – decidendo in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo proposto da Gestione Agroalimentale Molisana s.r.l. in concordato preventivo nei confronti di Solagrital Soc. Cooperativa a r.l., in liquidazione coatta amministrativa – confermava il provvedimento del commissario liquidatore che aveva escluso il riconoscimento nello stato passivo della procedura del credito prededucibile vantato da GAM per Euro 484.301,8 oltre I.V.A., al netto della compensazione con i minori crediti della procedura, e relativo a: i) canoni di locazione maturati in costanza di procedura; ii) forniture di prodotti effettuate in costanza di procedura; iii) anticipazioni per forniture di gas; iv) anticipazioni per ferie non godute dai dipendenti Solagrital passati alla GAM con il contratto di affitto di azienda stipulato con la procedura.

2. Il decreto di rigetto dell’opposizione, pubblicato il 31 marzo 2015, è stato impugnato da Gestione Agroalimentale Molisana s.r.l. in concordato preventivo con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui Solagrital Soc. Cooperativa a r.l. in liquidazione coatta amministrativa ha resistito con controricorso, con il quale ha anche proposto ricorso incidentale.

Gestione Agroalimentale Molisana s.r.l. in concordato preventivo ha deposito controricorso al ricorso incidentale.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

Le parti, con istanza congiunta presentata in data 17 dicembre 2020, hanno concordemente chiesto un ulteriore rinvio dell’udienza onde poter procedere, all’esito di una transazione, alla rinuncia dei rispettivi ricorsi.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss..

4. Con il secondo mezzo si denuncia il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. e di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5. Il ricorso incidentale prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. da 1362 a 1371 c.c., artt. 1321 e 1322 c.c..

6. Ritiene il Collegio di aderire alla richiesta congiunta di rinvio dell’udienza per la pendenza di trattative volte alla chiusura del contenzioso intercorso tra le parti in causa.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

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