Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10207 del 12/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10207 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 12638-2012 proposto da:
SIRIO – SICUREZZA INDUSTRIALE SCPA 05325740016, in
persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19, presso lo studio
dell’avvocato DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati DIRUTIGLIANO DIEGO,
ROPOLO LUCA giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
GIOVANDITTO NICANDRO;
– intimato avverso la sentenza n. 1100/2011 della CORTE D’APPELLO di
TORINO dell’11/10/2011, depositata il 17/11/2011;

Data pubblicazione: 12/05/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

08/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA MANCINO.

Ric. 2012 n. 12638 sez. ML – ud. 08-04-2014
-2-

r.g.n. 12638/2012 Sirio sicurezza industriale SCPA c/ Giovanditto Nicandro
Oggetto: sostitutivo del pasto – mancata fornitura – risarcimento

Svolgimento del processo e motivi della decisione

i.

La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8

relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Torino,
accogliendo il gravame avverso la statuizione di primo grado,
riconosceva a Giovanditto Nicandro il diritto al risarcimento dei
danni, oltre accessori, per gli esborsi effettuati per la consumazione
dei pasti.
3. La Corte territoriale, sulla base dell’interpretazione letterale
dell’accordo aziendale 11.4.2000, ha riconosciuto il diritto del
lavoratore al rimborso forfettario della spesa nell’impossibilità di
fruire del servizio mensa. Nel testo dell’accordo, hanno ritenuto i
Giudici del gravame, l’impossibilità di accedere al servizio di
ristorazione era del tutto svincolata dall’esistenza o meno di una
mensa aziendale nello stabilimento al quale il sorvegliante era adibito
e, al contrario, l’impossibilità per il dipendente di fruire di un servizio
di ristorazione aziendale (per qualsiasi ragione: inesistenza della
struttura o mancato funzionamento della stessa in determinati giorni
o orari) era la condizione necessaria e sufficiente perché sorgesse, in
capo al dipendente, il diritto al sostitutivo del pasto. In definitiva, per
la Corte di merito l’unica interpretazione desumibile era quella di
riconoscere la sussistenza del diritto del lavoratore a vedersi
corrispondere, per il servizio prestato nei siti o nelle fasce orarie in
cui il servizio mensa non era assicurato, un sostitutivo del pasto in
natura o un controvalore in denaro.

r.g.n. 12638/2012

aprile 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente

4. Avverso detta sentenza la Sirio sicurezza industriale s.c.p.a. ha
proposto ricorso affidato a tre motivi con i quali ha denunciato
violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1371 c.c. e vizio di
motivazione in relazione all’interpretazione del predetto accordo
sindacale.
5. L’intimato ha resistito con controricorso.

7. Le osservazioni critiche svolte con i mezzi d’impugnazione sono
indirizzate, sostanzialmente, a sostenere un diverso risultato
interpretativo dell’accordo anzidetto, considerato preferibile a quello
accolto nella sentenza gravata.
8. Una censura siffatta è comunque inammissibile alla stregua della
funzione del giudizio di legittimità, limitata, per accordi del tipo in
esame, al controllo della motivazione e alla verifica dell’impiego
corretto dei canoni ermeneutici secondo le censure proposte dal
ricorrente.
9. D’altra parte, la prospettazione di una diversa ricostruzione della
clausola invocata non potrebbe comportare un diretto esame del
diverso risultato interpretativo da contrapporre a quello raggiunto dal
Giudice di merito per l’omessa indicazione, nella denuncia dei singoli
canoni interpretativi violati, delle ragioni dell’asserita violazione, da
parte della Corte territoriale, in relazione ai consolidati principi
enunciati, sul punto, da questa Corte di Cassazione.
10. Invero, in tema di interpretazione degli accordi aziendali,
l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto della
contrattazione aziendale si traduce in un’indagine di fatto, affidata al
giudice di merito e censurabile, in sede di legittimità, nella sola ipotesi
di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di
interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e seguenti c.c.

2
ngm 1263812012

6. Il ricorso è qualificabile come inammissibile.

a. Pertanto, al fine di far valere la violazione sotto i due richiamati
profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito
riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica
indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse
contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo, e con quali
considerazioni, il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali

argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il
riesame del merito in sede di legittimità (v., ex multis, Cass.
2625/2010).
12. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza
in Camera di consiglio.
13. La parte ricorrente ha depositato memoria.
14. Il Collegio condivide il contenuto della relazione E Collegio
condivide il contenuto della relazione conforme, peraltro, ai
numerosi precedenti specifici di questa Corte (da ultimo Cass.
n.5231/2014 ed altre decisioni coeve).
15. Il ricorso deve essere dichiarato, per le esposte considerazioni,
inammissibile.
16. La complessità delle questioni, che attengono all’interpretazione di
clausole di accordo aziendale, giustifica l’integrale compensazione tra
le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate.

3
r.g.n. 1 2638/2012

assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di

Così deciso in Roma 1’8 aprile 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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