Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10207 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. III, 10/05/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10207

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 21623/2006 proposto da:

P.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 71, presso lo studio dell’avvocato DEL

NOSTRO PATRIZIA, rappresentato e difeso dall’avvocato TABACCO Fausto

con studio in 98122 MESSINA VIA CESARE BATTISTI 63 giusta delega a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FONDIARIA SAI ASSICURATRICE S.P.A. (OMISSIS) in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA DELLA CONCILIAZIONE 44, presso lo studio dell’avvocato PERILLI

MARIA ANTONIETTA, che la rappresenta e difende giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

TECNOGEOSUD S.N.C., M.A., COMPAGNIA ITALIANA DI

ASSICURAZIONI COMITAS S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 303/2005 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 5/5/2005, depositata il 30/05/2005, R.G.N. 970/2001;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato MARIA ANTONIETTA PERILLI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I fatti di causa rilevanti ai fini della decisione del ricorso possono così ricostruirsi sulla base della sentenza impugnata.

P.G. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Messina M.A., Tecnogeosud s.n.c. e Comitas Ass.ni s.p.a., chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni subiti a causa di un incidente stradale verificatosi nella stessa città il (OMISSIS) allorchè, mentre camminava sul marciapiedi, era stato investito da un’autovettura di proprietà di Tecnogeosud, condotta dal M..

La compagnia assicuratrice, costituitasi in giudizio, contestò l’ammontare dei danni pretesi dalla controparte.

Il giudizio, interrotto a seguito della sottoposizione di Comitas alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, venne riassunto dall’attore nei confronti del Commissario Liquidatore nonchè di SAI s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, oltre che degli originari convenuti.

Con sentenza del 12 settembre 2000 il giudice adito, ritenuta la esclusiva responsabilità del M. nella causazione del sinistro, condannò i convenuti in solido a pagare all’attore, a titolo di risarcimento danni per invalidità temporanea assoluta e parziale, per invalidità permanente, per danno morale e per rimborso di spese mediche, la complessiva somma di L. 193.875.000, oltre interessi dalla domanda e spese di giudizio.

Su gravame principale del P. e incidentale di Comitas e di SAI s.p.a., la Corte d’appello di Messina, in parziale riforma della decisione impugnata, ha rideterminato il credito risarcitorio del P. in Euro 129.800,777, importo da devalutarsi – a eccezione della somma di Euro 4.131,65 attribuita a titolo di rifusione degli esborsi sostenuti – dalla data della sentenza di primo grado fino a quella dell’evento dannoso, da rivalutarsi progressivamente sino al soddisfo e da maggiorarsi via via degli interessi legali; ha poi limitato a Euro 103.291,38 la somma al cui pagamento è tenuta SAI s.p.a.; ha infine posto a carico degli appellati le spese del grado, in ragione della metà, compensando tra le parti il residuo.

Avverso detta pronuncia propone ricorso per cassazione P. G. formulando quattro motivi e notificando l’atto a Fondiaria Sai s.p.a., Comitas s.p.a., Tecnogeosud s.n.c. e M.A..

Solo la prima ha notificato controricorso, mentre nessuna attività difensiva hanno svolto gli altri intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Col primo motivo l’impugnante denuncia violazione degli artt. 1917 e 1224 cod. civ., della L. 24 dicembre 1969, n. 990, artt. 18, 21, 22 e 25, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Oggetto delle censure è la mancata condanna ultra massimale di SAI s.p.a., per interessi, rivalutazione e/o maggior danno ex art. 1224 cod. civ., comma 2, argomentata sulla base dell’assunto che, per la sua pronuncia, fosse necessaria la proposizione di specifica e tempestiva domanda. Rileva per contro l’esponente, richiamando più recenti arresti della giurisprudenza di legittimità, che la richiesta di attribuzione degli accessori oltre la soglia contrattualmente prevista, deve tout court ritenersi compresa in quella di pagamento di interessi e maggior danno da svalutazione, non essendo necessaria la specificazione della loro debenza con supero del massimale.

In tale prospettiva evidenzia quindi come, nell’atto introduttivo del giudizio, egli avesse espressamente chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento di tutti i danni da lui subiti, maggiorati di svalutazione e interessi, mentre per contro solo SAI s.p.a. – e non già Comitas – aveva in sede di gravame, e con apposito appello incidentale, opposto di essere tenuta entro il limite del massimale, eccezione alla quale l’attore aveva prontamente replicato con domanda di condanna ultramassimale per mala gestio tanto di Comitas, quanto di SAI. 1.2 Col secondo mezzo il ricorrente lamenta violazione degli artt. 2043 e 2056 cod. civ., art. 112 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto essenziale della controversia, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Le critiche si appuntano contro il mancato risarcimento del danno cosiddetto futuro nonchè di quello alla vita di relazione ed estetico.

Ricordati gli esiti permanenti residuati dall’infortunio, evidenzia l’impugnante che nell’atto di gravame aveva specificamente evidenziato sia la maggiore penosità che, dopo l’incidente, aveva per lui rivestito lo svolgimento dell’attività lavorativa, al punto da indurlo a chiedere l’anticipato collocamento a riposo, sia la conseguente impossibilità di svolgere un secondo lavoro o un’attività alternativa post pensione. Deduce quindi che erroneamente la sentenza impugnata aveva ritenuto non provato tale pregiudizio, facendo malgoverno del materiale probatorio acquisito.

1.3 Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 2059, 1226 e 2056 cod. civ., ex art, 360, n. 3, cod. proc. civ., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

Oggetto delle critiche è la liquidazione del danno morale in un terzo del danno biologico da invalidità permanente, senza considerare che, secondo i consolidati arresti del Supremo Collegio, il ricorso a tale criterio è legittimo solo ove il giudice mostri, con motivazione adeguata, di avere tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

Nella fattispecie era invece incomprensibile l’iter logico in base al quale il decidente aveva ritenuto l’indicata frazione di un terzo assai rilevante e congrua in relazione alle peculiarità della vicenda, laddove tutti gli indici richiamati nella sentenza impugnata – quali le modalità del fatto, l’assenza di colpa dell’infortunato, la natura delle lesioni, la durata dell’invalidità temporanea (pari a ben 420 giorni), l’entità degli esiti permanenti – la facevano per contro apparire iniqua e illogica.

1.4 Con il quarto mezzo il ricorrente si duole della parziale compensazione delle spese di causa, lamentando violazione dell’art. 91 cod. proc. civ., ex art. 360 cod. proc. civ., n. 3, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sul medesimo punto, ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5.

2 Ragioni di ordine logico consigliano di partire dall’esame del secondo e del terzo motivo di ricorso che, per la loro evidente connessione, si prestano a essere scrutinati congiuntamente.

Le censure con essi svolte sono infondate.

Ai fini della compiuta esposizione dei motivi della scelta adottata in dispositivo, è opportuno preliminarmente evidenziare l’entità degli importi riconosciuti all’attore, a titolo risarcitorio, dal giudice di merito.

Il decidente di prime cure liquidò al P.: a) L. 6.000.000 per ITT; b) L. 7.500.000 per ITP; c) L. 129.375.000 per danno biologico; d) L. 43.000.000 per danno morale; e) L. 8.000.000 per spese mediche e quindi, in tutto, L. 193.875.000.

La Corte d’appello, ferme la prima, la seconda e la quinta voce – sub lettere a), b) ed e) – gli ha invece riconosciuto, considerata la particolare gravita del fatto, la somma di L. 168.997.000 per danno biologico e quella di L. 60.832.333, per danno morale.

In particolare, con riferimento al danno patrimoniale c.d. futuro, la Corte territoriale ne ha argomentatamente negato la sussistenza, richiamando il parere dell’ausiliario, secondo il quale gli esiti permanenti residuati non avevano inciso sull’attività lavorativa del P., impiegato amministrativo della USL, con mansioni di archivista. Nè, ha aggiunto, alcun concreto elemento aveva offerto l’attore idoneo a dimostrare i pregiudizi determinati dagli esiti invalidanti dell’incidente sullo sviluppo della sua carriera. Invece, quanto al danno alla vita di relazione ed estetico, lo ha ritenuto già compreso nel danno biologico. Infine ha incrementato la misura del danno morale, ragguagliandola a un terzo di quanto attribuito per danno biologico, per ITT e per ITP. 3 A giudizio del collegio, tale impianto motivazionale resiste alle critiche formulate in ricorso.

Va all’uopo anzitutto rimarcato che la valutazione equitativa del danno, in quanto inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimatività, è suscettibile di rilievi in sede di legittimità, sotto il profilo del vizio di motivazione, solo se difetti totalmente la giustificazione che quella statuizione sorregge; ovvero se essa macroscopicamente si discosti dai dati di comune esperienza; o se, ancora, sia radicalmente contraddittoria (confr. Cass. civ., 26 gennaio 2010, n. 1529; Cass. civ. 19 maggio 2010, n. 12318; Cass. civ. 18 settembre 2009, n. 20112).

Nello specifico, con riferimento all’asserita sottovalutazione del livello di compromissione prodotto dall’infortunio sulla capacità lavorativa del P., e quindi sulla sua capacità di reddito futuro, le critiche, incentrate soprattutto sui rilievi e sulle argomentazioni del consulente di parte, ignorano il principio, ripetutamente affermato da questa Corte, e dal quale non v’è ragione di discostarsi, secondo cui, allorchè il giudice del merito aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, delle osservazioni dei consulenti di parte, esaurisce l’obbligo della motivazione con l’indicazione delle fonti del suo convincimento, di talchè non è necessario che egli si soffermi sulle contrarie deduzioni dei consulenti di fiducia le quali, anche se non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perchè incompatibili con le argomentazioni accolte (confr.

Cass. civ., 3 aprile 2007, n. 8355).

3.1 Invece, quanto al danno estetico e al danno alla vita di relazione, la decisione impugnata è assolutamente in linea con gli enunciati della giurisprudenza di legittimità. Le sezioni unite di questa Corte, riportato il sistema della responsabilità aquiliana nell’ambito della bipolarità prevista dal codice civile tra danno patrimoniale, connotato da atipicità (art. 2043 cod. civ.) e danno non patrimoniale, caratterizzato da tipicità (art. 2059 cod. civ.), hanno invero chiarito che il danno non patrimoniale costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva nella cui liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dalla vittima, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l’attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, segnatamente evidenziando che costituisce inammissibile duplicazione risarcitoria la liquidazione del danno biologico separatamente da quello estetico, da quello alla vita di relazione e da quello cosiddetto esistenziale, i quali pertanto rilevano come mere entità descrittive della conformazione che l’unitaria figura del danno non patrimoniale di volta in volta assume in concreto (cofr. Cass. civ. sez. un. 11 novembre 2008, nn. 26972, 26973, 26974).

A ciò aggiungasi che, nè la liquidazione del danno biologico operata dal giudice di merito appare ictu oculi meramente simbolica e assolutamente sperequata, rispetto alla oggettiva gravita dell’evento lesivo, nè, per quanto attiene al danno morale, è condivisibile la denunzia di mancata personalizzazione dei criteri tabellari adottati dal decidente. Proprio all’opposto di quanto sostiene l’impugnante, invero, gli importi risultanti dalla rigida applicazione dei parametri automatici sono stati maggiorati in ragione di indici quali le modalità del fatto, l’assenza di colpa dell’infortunato, la natura delle lesioni, la durata dell’invalidità temporanea, l’entità degli esiti permanenti residuati. Nè, per la verità, sussistono elementi per affermare che la loro considerazione sia stata puramente teorica.

4 Sono invece fondate le critiche svolte nel primo motivo.

Come esplicitato innanzi, la Corte d’appello ha limitato a Euro 103.291,38 la somma al cui pagamento è tenuta SAI s.p.a., espressamente escludendo la possibilità di una condanna ultra massimale di SAI s.p.a. per mancanza di una domanda volta a far valere la colposa inerzia dell’assicuratore nella liquidazione dell’indennizzo.

L’ assunto è sbagliato nei sensi che qui di seguito si vanno ad esporre.

E’ principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, a partire dal noto arresto dell’8 luglio 2003 n. 10725, che, mentre nei riguardi del danneggiante – assicurato il superamento del limite del massimale si colloca nell’ambito della disciplina della responsabilità contrattuale (comunemente definita mala gestio c.d.

propria), trovando fondamento nella violazione dell’obbligo dell’assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175 e 1375 cod. civ. – di talchè, perchè la relativa azione possa considerarsi introdotta, è necessaria la formulazione, da parte del danneggiante, o del danneggiato in via surrogatoria ex art. 2900 cod. civ., di un’espressa domanda (cfr. Cass. civ., 22 dicembre 2004, n. 23819;

Cass. civ., Sez. 5 agosto 2005, n. 16598) -, diversamente è a dirsi nel rapporto danneggiato/assicuratore. Posto invero che il primo ha azione diretta contro il garante e che, specularmente, l’obbligazione di quest’ultimo ha ad oggetto la corresponsione dell’indennità entro i limiti del massimale di polizza, il comportamento dilatorio espone l’assicuratore, nei confronti del soggetto leso, agli effetti dell’art. 1224 cod. civ., a subire cioè le conseguenze che la legge ricollega al ritardo nell’adempimento di un’obbligazione pecuniaria.

Il che significa che, una volta scaduto il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta del danneggiato, l’assicuratore – che sìa stato messo in grado di determinarsi sull’ari e sul quantum della richiesta stessa – è, in via di principio e con le precisazioni che di qui a poco si andranno ad esporre, tout court in mora.

Ciò comporta, sul piano processuale, che il danneggiato, esercitando l’azione diretta contro l’assicuratore, non ha l’onere di proporre una specifica domanda di responsabilità per colpevole ritardo (mala gestio c.d. impropria), necessario e sufficiente essendo che dalle ricadute patrimoniali di quella mora egli chieda di essere tenuto indenne. Se è vero infatti, da un lato, che il massimale di polizza costituisce il limite dell’obbligazione indennitaria, gravante sull’assicuratore, ma non anche dell’ulteriore diritto del danneggiato al risarcimento dei danni conseguenti al ritardato adempimento di siffatta obbligazione, e, dall’altro, che il giudice non può provvedere al riguardo in assenza di un’iniziativa di parte, tuttavia, perchè la relativa domanda possa considerarsi proposta, basta la richiesta del danneggiato di essere integralmente risarcito, posto che tale domanda deve ritenersi comprensiva sia della somma rappresentata dal massimale, sia delle altre somme che ad essa possono aggiungersi per interessi moratori, rivalutazione e spese (confr. Cass. civ. 23 marzo 2010, n. 6951; Cass. civ. 24 gennaio 2006, n. 1315).

4.1 E’ peraltro il caso di precisare, sciogliendo la riserva fatta innanzi, che interessi e maggior danno ex art. 1224 cod. civ., comma 2, vanno calcolati, nel caso in cui il danno sia già al momento del sinistro pari o superiore al massimale, sul massimale stesso dalla data della mora, come testè individuata (sessantesimo giorno successivo alla ricezione della raccomandata contenente la richiesta di risarcimento); mentre, nel caso in cui il danno sia inferiore al massimale, ma ne raggiunga il livello col passare del tempo, dalla data in cui l’equivalenza è superata (confr. Cass. civ. n. 6951 del 2010; Cass. civ. 9 febbraio 2005, n. 2653).

4.2 Non è infine superfluo evidenziare, con riguardo agli oneri probatori gravanti sul danneggiato che avanzi richiesta di maggior danno, che il pregiudizio da ritardato adempimento può ritenersi esistente in via presuntiva, in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali. Hanno invero affermato le sezioni unite di questa Corte che, in siffatta ipotesi, il risarcimento di cui all’art. 1224 cod. civ., comma 2, spetta a qualunque creditore, quale che ne sia la qualità soggettiva o l’attività svolta, fermo restando che, ove questi domandi una somma superiore a quella così calcolata, avrà l’onere di provare l’esistenza e l’ammontare di tale pregiudizio, anche per via presuntiva; e, specularmente, che il debitore il quale sostenga di nulla dovere oltre gli interessi legali, dovrà dimostrare con ogni mezzo che il creditore, in caso di tempestivo adempimento, non avrebbe potuto impiegare il denaro dovutogli in forme di investimento che gli avrebbero garantito un rendimento superiore al saggio legale (Cass. civ. sez. un. 16 luglio 2008, n. 19499).

4.3 La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo di ricorso.

Ritiene peraltro il Collegio che sussistano i presupposti per decidere la causa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ.. In base a tale norma, invero, la Corte può e, per quanto di qui a poco si dirà, deve – non rinviare la causa ad altro giudice tutte le volte in cui essa si presti ad essere definita, stante la mancanza di ulteriori fatti da accertare e l’univoca valenza di quelli accertati (Cass. civ. 10 settembre 2010, n. 19301; Cass. civ. 23 marzo 2010, n. 6951; Cass. civ. 15 febbraio 2005 n. 2005). E di ciò, nel caso di specie, non si ravvisa necessità, tenuto conto che, relativamente al danno da mora, quanto testè esposto, sub 4.1 e 4.2, consente di affidare a un mero calcolo aritmetico, anche in sede di esecuzione, la precisa individuazione sia del dies a quo, sia dell’ammontare degli interessi e dell’eventuale maggior danno da svalutazione.

La soluzione che si va ad adottare appare, del resto, coerente con il disposto dell’art. 111 Cost., comma 2, che, demandando alla legge di assicurare la ragionevole durata del processo, detta una regola per una interpretazione delle singole norme di rito funzionalizzata alla celerità del giudizio (Cass. civ. 7 gennaio 2009, n. 55; Cass. civ. 28 ottobre 2010, n. 22873). Ed è a dir poco ovvio che tale celerità risulterebbe, nella specie, inutilmente sacrificata, ove si seguisse la diversa soluzione della cassazione con rinvio. Ritiene invero il collegio che il principio di cui all’art. 111 cit. imponga di fare un uso il più lato possibile del potere di decisione nel merito (art. 384 cod. proc. civ., comma 2), evitando di rinviare la causa in appello, tutte le volte in cui non vi siano poteri istruttori da esercitare.

5 Non sussistono invece i presupposti per una revisione della regolamentazione data dal giudice di appello al carico delle spese del grado. La condanna, sia pure pro quota, dell’appellante è stata invero correttamente argomentata dalla Corte territoriale in ragione vuoi del solo parziale accoglimento dell’appello principale, vuoi della ritenuta fondatezza di quello di SAI s.p.a., di talchè non sussiste la denunziata violazione del principio della soccombenza, la quale è riscontrabile solo laddove le spese, in violazione del divieto posto dalla norma codicistica menzionata, vengano poste a carco della parte integralmente vittoriosa (Cass. civ., 17 novembre 2006, n. 24495).

6 In definitiva, in accoglimento del primo motivo di ricorso, SAI s.p.a. deve essere condannata al pagamento, in favore di P.G., oltre che della somma indicata nella sentenza impugnata, anche degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria da computarsi, nei sensi innanzi precisati, sul massimale di polizza, pari ad Euro 103.291,38, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla richiesta ovvero dalla data in cui il credito del danneggiato, ove all’origine inferiore al predetto importo, cumulato agli accessori, è divenuto ad esso equivalente, sino al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso; rigetta gli altri;

cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna SAI s.p.a. al pagamento, in favore di P.G., oltre che della somma indicata nella sentenza impugnata, anche degli interessi e del maggior danno da svalutazione monetaria da computarsi sul massimale di polizza, pari ad Euro 103.291,38, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla richiesta ovvero dalla successiva data in cui il credito del danneggiato, ove all’origine inferiore al predetto importo, cumulato agli accessori, è divenuto ad esso equivalente, sino al soddisfo;

condanna Fondiaria SAI al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi Euro 2.000,00 (di cui Euro 1.800,00 per onorari), oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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