Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10206 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 27/11/2019, dep. 28/05/2020), n.10206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17906-2015 proposto da:

D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MARCELLO D’APONTE;

– ricorrente –

contro

C.T.P. COMPAGNIA TRASPORTI PUBBLICI S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VELLETRI 21, presso lo studio dell’avvocato LORENZO MAZZEO, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3558/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/06/2014, R.G.N. 9775/2009;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 20.6.2014, respingeva il gravame proposto da D.D. avverso la decisione del Tribunale partenopeo che aveva accolto parzialmente il ricorso avanzato dal predetto – inteso all’accertamento del diritto alla qualifica di assistente di I livello dal giugno del 1990 ed a quella di “Professional” parametro retributivo 230 dall’1.6.2001 o, in via subordinata, al riconoscimento, ai sensi dell’art. 36 Cost., delle differenze retributive corrispondenti alle suddette qualifiche a far data dal mese di gennaio 1990, con conseguente condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive, da liquidarsi in separata sede – condannando la società CTP al pagamento delle differenze retributive maturate dal 27.7.2000 e relative al V livello;

2. la Corte riteneva che, nell’insussistenza di un ordine scritto del direttore riguardante l’espletamento di mansioni superiori, poteva trovare riconoscimento unicamente il diritto del D. alle differenze retributive per la qualifica di Assistente e non anche per quelle di Professional;

3. in particolare, osservava che nessuno dei testi escussi aveva confermato l’esistenza di un potere direttivo in capo al D., nè di un potere gestionale al di fuori delle tipiche e connaturate facoltà esecutive connesse alle mansioni affidate al lavoratore, e che non era emerso nessun elemento probatorio dell’esistenza dell’autonomia decisionale e delle responsabilità tipiche del “Professional”; era emerso lo svolgimento di mansioni tutte riconducibili alla qualifica di “assistente” e, peraltro, anche in tema di interruzione della prescrizione, non era possibile attribuire una valenza interruttiva al reclamo gerarchico, non essendo con lo stesso rivendicate anche le qualifiche superiori e le relative differenze retributive, dal momento che il D. aveva lamentato unicamente l’erroneità della qualifica attribuita dalla società;

4. di tale decisione domanda la cassazione il D., che affida l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, la C.T.P. s. p. a.;

5. il P.G. ha depositato le proprie conclusioni scritte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. con il primo motivo, il D. denunzia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 148 del 1931, lamentando che, quanto alla ritenuta carenza dell’ordine scritto del direttore per lo svolgimento delle superiori mansioni, la sentenza sia frutto di un palese errore nella valutazione degli elementi probatori prodotti in giudizio, nonchè delle circostanze di fatto poste a fondamento della domanda: assume, in particolare, che tutte le mansioni attribuite al D. risultavano da provvedimenti aziendali scritti emessi direttamente dal Direttore generale o da altro soggetto a ciò legittimato in base all’organizzazione societaria e che la Corte non si sia pronunziata in ordine all’ulteriore censura, mossa nei confronti della motivazione del giudice di primo grado, relativa alla sussistenza del requisito della vacanza del posto, dimostrata e suffragata nel giudizio di primo grado dalla difesa del lavoratore, anche in base ad elementi presuntivi desumibili dalla prolungata copertura del posto;

1.1. osserva il ricorrente che, nella particolare disciplina del R.D. n. 148 del 1931, art. 18 il decorso del tempo non può considerarsi quale elemento neutro, in quanto la previsione dei sei mesi di reggenza in un anno, in presenza della quale il direttore è tenuto a deliberare la promozione effettiva, ove vi sia la vacanza del posto, rappresenta un momento essenziale per il riconoscimento del diritto alla qualifica superiore;

2. con il secondo motivo, lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione al mancato riconoscimento delle differenze retributive per le mansioni di “professional” svolte, adducendo che la Corte si è limitata a non ritenere sussistente il diritto richiesto, laddove sia la documentazione versata in atti, sia le dichiarazioni rese dai testi avevano dimostrato la reale natura e la particolare autonomia conferita al D. nello svolgimento delle proprie mansioni, autonomia che non poteva essere collegata unicamente al potere di modificare le clausole di un contratto aziendale, ma doveva essere valutata in rapporto all’effettivo ruolo svolto nell’ambito della gestione del rapporto contrattuale dal responsabile dello stesso nominato dall’Azienda (verifica della corretta esecuzione del singolo contratto, risoluzione dei problemi insorti nell’esecuzione dello stesso nei riguardi dei fornitori);

2.1. la censura riguarda anche la mancata qualificazione del reclamo gerarchico quale atto interruttivo della prescrizione in ordine alle differenze retributive, essendo stato lo stesso ritenuto riduttivamente inteso come limitato solo alla richiesta di superiore qualifica;

3. la controricorrente rileva prioritariamente la tardività della notifica del ricorso (sentenza d’appello impugnata pubblicata il 20 giugno 2014 e ricorso notificato il 4.7.2015 e ricevuto in data 8.7.2015), asseritamente effettuata oltre il termine annuale di legge previsto per i ricorsi proposti anteriormente allàentrata in vigore della L. n. 69 del 2009;

4. il rilievo del CTP è infondato in quanto, in seguito al mancato perfezionamento della notifica del 16.6.2015 e di quella successiva del 24.6.2015, ugualmente non andata a buon fine, il ricorrente ha riattivato in termini ragionevoli il procedimento notificatorio (cfr. Cass. s. u. 17.5.2016 n. 14594, cui sono conformi, tra le altre, Cass. 31.7.2017 n. 19059, Cass. 11.5.2018 n. 11485); il principio affermato è quello alla cui stregua, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell’esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria (con rilevanza del termine iniziale di attivazione del procedimento), deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa;

5. quanto ai due motivi di ricorso del D. – che possono trattarsi congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne costituiscono l’oggetto – non risulta assolto l’onere di specificità degli stessi in relazione al richiamo negli stessi contenuto ad atti e documenti di cui, oltre alla mancata trascrizione dei relativi contenuti, non si indica la sede di rinvenimento nei fascicoli di parte dei gradi di merito; inoltre, rispetto alla mancanza di ogni riferimento al contenuto preciso della pronunzia di primo grado, non si precisano i termini delle censure articolate in sede di gravame;

6. per il resto, si chiede nella sostanza una rivalutazione del merito, la critica non si appunta anche sulla accertata mancanza di una vacanza del posto e, quanto al secondo motivo, non si produce il reclamo gerarchico e non si contesta in termini appropriati la interpretazione dell’atto fornita dal giudice del merito;

7. nè i principi sanciti da Cass. 12601 del 17/06/2016″ secondo cui “Nel rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, in tema di svolgimento di mansioni superiori, pur non applicandosi l’art. 2103 c.c. sulla cd. promozione automatica, ma vigendo ancora l’art. 18 dell’allegato A del R.D. n. 148 del 1931, la pluriennale copertura del posto da parte del lavoratore con qualifica inferiore costituisce elemento presuntivo della relativa vacanza, dell’assenza di una riserva datoriale di provvedervi mediante concorso e dell’idoneità del dipendente all’esercizio delle mansioni superiori, sicchè, in linea con l’attenuazione della specialità del rapporto di lavoro in questione in graduale avvicinamento alla disciplina del rapporto di lavoro privato, al lavoratore può essere riconosciuto il diritto all’inquadramento superiore” potrebbero trovare applicazione nel caso di specie, in quanto sarebbe comunque insuperabile il rilievo della mancanza di specificità del motivo quanto alla permanenza prolungata in ruolo caratterizzato dallo svolgimento, in via prevalente, di mansioni superiori;

8. peraltro, in tale precedente si valorizza la circostanza di incombenze ultrasemestrali espletate su posto reso vacante per la cessazione dal servizio del titolare, e la peculiarità della fattispecie vagliata, ove è stata effettuata una completa valutazione con riguardo alla presenza dei requisiti richiesti dalla speciale disciplina, non rende sic et sempliciter trasponibile al caso qui esaminato il principio affermato con riguardo ad un’ipotesi in cui erano presenti tutti i presupposti che consentivano di pervenire ad una interpretazione estensiva dei criteri validi in tema di riconoscimento di qualifica superiore o del diritto al corrispondente trattamento economico dettati in tema di diritto alla promozione degli autoferrotranvieri;

9. per tutte le svolte considerazioni, deve pervenirsi alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, risultando assorbita ogni altra censura;

10. le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate in dispositivo;

11. sussistono le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis citato D.P.R., ove dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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