Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10206 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. II, 28/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MG ADVERTISING SRL gia’ denominata STUDIO MG srl, in persona del

legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA A. CHINOTTO 1, presso lo studio dell’avvocato PRASTARO ERMANNO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA ROMA ora UFFICIO TERRITORIALE GOVERNO ROMA – MINISTERO

INTERNO;

– intimato –

COMUNE DI ROMA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso gli uffici

dell’Avvocatura Comunale, difeso dall’avvocato CECCARANI BRUNO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 35022/2004 del GIUDICE DI PACE di ROMA,

depositata il 16/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2010 dal Consigliere Dott. BURSESE Gaetano Antonio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La srl MG Advertising propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza n. 35022 depos. in data 16.9.2004 con la quale il G.d.P. di Roma, aveva respinto l’opposizione da essa proposta avverso due ordinanze ingiunzioni emesse dal Prefetto della Provincia di Roma in data 7.3.03 relative al verbale di accertamento riguardante la violazione dell’art. 23 C.d.S..

Secondo il G.d.P. era stata disposta regolarmente dal Prefetto, l’audizione del ricorrente che ne aveva fatta espressa richiesta come da nota d’invito depositata; l’ordinanza era motivata per relationem al verbale di accertamento, mentre l’impianto pubblicitario non era compreso nella procedura di riordino.

Il ricorso per Cassazione si fonda sulla base di 2 motivi; l’intimata prefettura non ha svolto difese; resiste con controricorso il comune di Roma, pur non essendo parte nel presente giudizio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, l’esponente denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 204 C.d.S. e L. n. 689 del 1981 nonche’ il vizio di motivazione. Deduce “l’erroneita’ della sentenza ove riporta che i provvedimenti opposti erano forniti di sufficiente motivazione assolta per relationem mediante il richiamo al verbale di accertamento di violazione”. Le ordinanze prefettizie invero si riferivano solo alle controdeduzioni dei verbalizzanti, atti che la P.A. non aveva esibiti nemmeno nel corso del giudizio di primo grado.

Con il 2 motivo del ricorso, l’esponente denunzia il difetto di motivazione e la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

Deduce l’erroneita’ della sentenza nella parte ove riporta che la ricorrente sarebbe stata convocata, ai fini della richiesta audizione, con l’invito dimesso in atti dalla P.A., mentre in realta’ mancherebbe la prova dell’avvenuta comunicazione ad essa ricorrente di tale invito a comparire.

Le doglianza, congiuntamente esaminate non sono fondate. A tal fine occorre sottolineare la peculiarita’ del ricorso facoltativo al Prefetto previsto dall’ari. 204 C.d.S. avverso i verbali di contestazione delle violazioni di cui trattasi, in relazione al quale la motivazione ancorche’ succinta, puo’ anche ritenersi congrua.

D’altra parte l’esponente, in omaggio del principio dell’autosufficienza del ricorso, avrebbe dovuto trascrivere la motivazione dell’ordinanza prefettizia che assume insufficiente.

In proposito, con una recente decisione, le S.U. hanno stabilito “..che In tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo ai Prefetto, ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 204 ovvero a conclusione del procedimento amministrativo L. 24 novembre 1981, n. 689, ex art. 18 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullita’ del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorita’ amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. (Cass. Sez. U, n. 1786 del 28/01/2010).

Ne consegue il rigetto del ricorso; nulla per e spese, rilevata l’inammissibilita’ del controricorso proposto dal comune di Roma.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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