Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10206 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10206
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13488/2016 proposto da:
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona dei legali rappresentanti,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope
legis;
– ricorrente –
e contro
O.F., PROCURATORE GENERALE CORTE APPELLO TRIESTE,
PROCURATORE GENERALE CORTE CASSAZIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 710/2015 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE,
depositata il 25/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che con sentenza n. 710 pubblicata in data 25 novembre 2015 la Corte di appello di Trieste ha riconosciuto al cittadino nigeriano O.F. (o O.), nato ad (OMISSIS) la protezione internazionale sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14;
che, avverso tale pronuncia il Ministero dell’Interno ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, mentre l’intimato O. non ha svolto difese;
considerato che il primo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, censurando la pronunciato nella parte in cui avrebbe omesso di rilevare il fato decisivo, oggetto di discussione tra le parti, che la zona della Nigeria ove lo straniero sarebbe dovuta rientrare dista un migliaio di chilometri dalle zone ove è in atto un conflitto armato;
che il secondo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, laddove la sentenza non avrebbe correttamente effettuato il giudizio individualizzante sul concreto pericolo che lo straniero avrebbe corso in caso di rimpatrio;
ritenuto che il primo motivo è inammissibile, atteso che, come si evince dalla sua stessa narrativa, i fatti che denuncia come omessi sono stati in realtà considerati dalla Corte territoriale, la quale ha basato il suo convincimento sulla base dell’esame di risultanze istruttorie acquisite d’ufficio e di un giudizio di inferenza causale di tale elementi sulla fattispecie, così da far ritenere che la censura in esame sia in realtà diretta a censurare la congruità della motivazione, circostanza non più consentita dopo la novellazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; che il secondo motivo è infondato, atteso che la Corte territoriale ha enunciato gli elementi di individualizzazione del rischio (esistenza di infiltrazioni nel sud della Nigeria, stato di generale rischio per l’incolumità dei cittadini, attualità del rischio terrorismo in varie aree del Paese) sì da soddisfare il criterio legale di riferimento (Sez. 6-1, Sentenza n. 6503 del 20/03/2014);
che non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l’intimato svolto difese.
PQM
rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017