Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10206 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. III, 10/05/2011, (ud. 07/03/2011, dep. 10/05/2011), n.10206

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 28802/2006 proposto da:

C.A. (OMISSIS), C.C.

(OMISSIS), C.R. (OMISSIS), quali

eredi del de cuius C.G. e C.F.

(OMISSIS), in proprio e quale erede del de cuius C.

G., considerati domiciliati “ex lege” in ROMA, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato IANSITI Girolamo giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

C.C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3165/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI –

Sezione Quarta Civile, emessa il 6/7/2005, depositata il 15/11/2005,

R.G.N. 2843/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/03/2011 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- C.R., C.A., C.C. e C.F., tutti quali eredi di C.G. e l’ultima anche in proprio, proposero appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino, con la quale era stata rigettata l’opposizione all’esecuzione proposta dai coniugi C.G. e C. F. nella procedura di esecuzione forzata per obblighi di fare che Co.Ca.Ca. aveva iniziato in base alla sentenza n. 107/87 del Tribunale di Avellino ed alla sentenza n. 691/91 della Corte d’Appello di Napoli, recanti la condanna dei coniugi C. ad arretrare parzialmente il fabbricato di loro proprietà, realizzato in prossimità del confine col fondo del Co..

2.- La Corte d’Appello di Napoli ha rigettato l’appello, condannando gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellato.

3.- Avverso la sentenza della Corte d’Appello hanno proposto ricorso per cassazione C.R., C.A., C. C. e C.F., tutti quali eredi di C. G. e l’ultima anche in proprio, a mezzo di due motivi. Non si è difeso l’intimato.

La Corte, dopo la camera di consiglio tenuta il 7 marzo 2011, si è riconvocata in data 28 aprile 2011.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il presente ricorso per cassazione è inammissibile.

Il ricorso risulta notificato il 10 ottobre 2006 e risulta proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli pubblicata il 15 novembre 2005 e notificata il 26 giugno 2006.

Trattandosi di causa di opposizione all’esecuzione introdotta ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, va fatta applicazione delle norme della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 e dell’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, per le quali la sospensione feriale dei termini processuali non si applica alle opposizioni esecutive. Tale disciplina regola il processo di opposizione all’esecuzione in ogni sua fase ed a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 20745/09, Cass. ord. n. 9997/10), purchè sia ancora in discussione il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

Nel caso di specie, il termine per proporre ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 325 c.p.c., comma 2, va computato a decorrere dal 26 giugno 2006, senza tenere conto della sospensione dei termini dal 1 agosto al 15 settembre, sicchè era già scaduto alla data del 10 ottobre 2006, quando il ricorso venne notificato all’intimato. Ne segue che, essendo in contestazione il diritto dell’intimato Co.Ca.Ca. a procedere ad esecuzione forzata, l’impugnazione, proposta dai ricorrenti, che insistono in tale contestazione, va dichiarata inammissibile.

Non sussistono i presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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