Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10205 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 26/11/2016, dep. 28/05/2020), n.10205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27648-2016 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, C.F.

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e

difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia in ROMA, ALLA VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

F.A., C.S., M.L.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PREMUDA, 6, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE AMATORE, rappresentati e difesi

dall’avvocato PAOLA MEDORI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 240/2016 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 20/09/2016 r.g.n. 511/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/11/2019 dal Consigliere Dott. LUCIA TRIA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO Alessandro, che ha concluso per l’accoglimento del primo

motivo, assorbimento del secondo motivo;

udito l’Avvocato GABRIELLA D’AVANZO;

udito l’Avvocato PAOLA MEDORI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La sentenza della Corte d’appello di Ancona attualmente impugnata (pubblicata il 20 settembre 2016) in parziale accoglimento dell’appello proposto da C.S., F.A. e M.L. avverso la sentenza n. 87/2014 del Tribunale di Macerata, riconosce l’illegittimità dei contratti a termine stipulati dai suddetti docenti con il Ministero della Istruzione, dell’Università e della Ricerca (d’ora in poi: MIUR) e condanna l’Amministrazione al pagamento in loro favore di un’indennità risarcitoria pari a cinque mensilità e mezza della retribuzione globale di fatto per la F. e a sei mensilità ciascuno per gli altri due.

Infine, la Corte territoriale ha riconosciuto ai docenti il diritto alla progressione economica prevista per i dipendenti a tempo indeterminato in relazione all’anzianità di servizio complessivamente calcolata computando i rapporti a termine (con attribuzione degli scatti biennali di anzianità), con le conseguenti statuizioni di condanna a carico dell’Amministrazione, in applicazione del principio di non discriminazione tra lavoratori di cui alla clausola 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.

2. La causa, dapprima avviata alla trattazione camerale dinanzi alla VI sezione-Lavoro, è stata rimessa a questa Sezione con ordinanza 4124/2018 per la trattazione in pubblica udienza rilevandosi che, sebbene dalla sentenza impugnata non emerga che le supplenze conferite su “organico di diritto” abbiano superato il limite di trentasei mesi, tuttavia nel controricorso sono stati addotti elementi ulteriori e diversi, rispetto alla mera reiterazione, a sostegno dell’abusiva successione di supplenze su “organico di fatto” in sequenza a quelle svolte per l’intero anno scolastico, con particolare riferimento all’identità sia del posto (stesso istituto) che della classe di concorso, meritevoli di approfondimento, in applicazione dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.

3. Il ricorso del MIUR, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza per due motivi; resistono, con controricorso, C.S., F.A. e M.L..

4. Il MIUR deposita anche memoria ex art. 378 c.p.c., nella quale sottolinea che i docenti, nelle more, sono stati tutti stabilizzati.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I – Sintesi dei motivi di ricorso.

1. Il ricorso è articolato in due motivi.

1.1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999 e della clausola 5 dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato alla stessa allegato, degli artt. 485, 489 e 526 D.Lgs., dell’art. 1218 c.c., assumendosi la piena compatibilità della disciplina speciale sul reclutamento del personale scolastico con la normativa Europea e, comunque, l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha assimilato, equiparandole, le supplenze annuali conferite su “organico di fatto” rispetto a quelle su “organico di diritto”, ai fini del superamento del termine massimo di 36 mesi. E aggiungendosi che l’avvenuta stabilizzazione è idonea a sanzionare l’abuso nell’utilizzazione dei contratti a termine.

1.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione dell’art. 2947 c.c. e dell’art. 2948 c.c., n. 4, della L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 43, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 5, per avere la Corte territoriale riconosciuto le differenze retributive spettanti per l’anzianità di servizio derivante dai contratti a termine nel limite della prescrizione decennale in luogo di quella quinquennale, avendo configurato la fattispecie come danno da inadempimento del diritto UE derivante dalla mancata trasposizione della clausola 4 dell’Accordo quadro cit.

II – Esame delle censure.

2. L’esame dei motivi di censura porta all’accoglimento del ricorso, nei limiti e per le ragioni di seguito esposti.

3. Le questioni affrontate nel primo motivo sono state esaminate in molteplici decisioni di questa Corte a partire dalle sentenze n. 22558 e n. 23868 del 2016, ove sono stati affermati principi di diritto – poi richiamati in numerose altre pronunce successive (vedi, fra le tante: Cass. n. 3474, n. 3473, n. 3472 del 2020; Cass. n. 30573, n. 20918, n. 19270 del 2019 e Cass. n. 28635, n. 26356, n. 26353, n. 6323 del 2018) – cui si è pervenuti sulla base delle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia in plurime sentenze in materia.

I principi affermati nelle suindicate decisioni devono essere ribaditi, per le ragioni tutte indicate nelle relative motivazioni, da intendere qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto il presente ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a rimeditare gli orientamenti già espressi.

4. In particolare, con riguardo alla presente fattispecie, va ribadito che:

a) nel settore scolastico, nelle ipotesi di reiterazione illegittima di contratti a termine stipulati su cd. organico di diritto, avveratasi a far data dal 10 luglio 2001 e prima dell’entrata in vigore della L. n. 107 del 2015, per i docenti ed il personale ATA deve essere ritenuta misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione”, secondo l’interpretazione resa dalla Corte di giustizia UE nella sentenza dell’8 maggio 2019 (causa C494/17, Rossato), la stabilizzazione acquisita anche attraverso il previgente sistema di reclutamento, fermo restando che l’immissione in ruolo non esclude la proponibilità della domanda di risarcimento per danni ulteriori, con oneri di allegazione e prova a carico del lavoratore che, in tal caso, non beneficia di alcuna agevolazione da danno presunto (vedi, per tutte Cass. n. 3472 del 2020 cit.);

b) nelle ipotesi di reiterazione dei contratti a termine stipulati ai sensi della L. 3 maggio 1999, n. 124, art. 4, comma 1, realizzatesi prima dell’entrata in vigore della L. 13 luglio 2015, n. 107, con il personale docente per la copertura di cattedre a posti vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, deve essere qualificata misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l’abuso ed a “cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione” la misura della stabilizzazione prevista nella citata L. n. 107 del 2015, attraverso il piano straordinario destinato alla copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto sia nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo sia in quello in cui vi sia certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 119″ (Cass. n. 3472 del 2020 cit.);

c) nelle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazione ai posti individuati per le supplenze su “organico di fatto” e per le supplenze temporanee non è in sè configurabile alcun abuso ai sensi art. 4 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva, fermo restando il diritto del lavoratore di allegare e provare il ricorso improprio o distorto a siffatta tipologia di supplenze, prospettando non già la sola reiterazione ma le sintomatiche condizioni concrete della medesima” (Cass. n. 3472 del 2020 cit.).

4.1. Al riguardo è stato precisato che l’immissione in ruolo dei docenti comunque avvenuta è rispettosa dei principi di equivalenza e di effettività (di cui alla normativa UE) perchè il soggetto leso dall’abusivo ricorso ai contratti a termine ha comunque ottenuto il medesimo “bene della vita” per il cui riconoscimento ha agito in giudizio (fra le tante: sentenze di questa Corte n. 22552 del 2016, p. n. 85 e n. 3472 del 2020, p. n. 55) e perchè ha la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto all’immissione in ruolo medesima.

Inoltre, l’illecito, oltrechè “tendenzialmente riparato” dalla avvenuta stabilizzazione e dalla possibilità di ottenere il risarcimento dei danni ulteriori deve ritenersi anche “oggettivamente represso” avuto riguardo alla definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento effettivamente esaurite (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 105), per entrambe le categorie di personale (docente e ATA), alla cadenza triennale dei concorsi, da indire su base regionale tenendo conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nel piano dell’offerta formativa, alla efficacia egualmente triennale delle graduatorie concorsuali (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 113), alla previsione (L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131) di un limite alla reiterazione delle supplenze, che a decorrere dal 10 settembre 2016 non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi.

E’ stato anche aggiunto che l’abrogazione della L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 131, disposta dal D.L. luglio 2018, n. 87, art. 4-bis, comma 1 convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, non è applicabile “ratione temporis” alle fattispecie come quella in esame.

5. Ne deriva che essendo, nella specie, pacifica l’avvenuta stabilizzazione degli attuali controricorrenti, essendo irrilevante ai fini della copertura – e dell’ottenimento del “bene della vita” desiderato – la diversità tra posti “comuni” e posti di sostegno e non risultando alcuna richiesta di danni ulteriori tempestivamente formulata, per le suindicate ragioni deve essere escluso il diritto all’indennità risarcitoria riconosciuto dalla Corte d’appello.

6. Tutto ciò porta all’accoglimento del primo motivo di ricorso, nei suindicati termini.

7. Con il secondo motivo il Ministero sostiene, in sintesi, che la domanda con la quale l’assunto a tempo determinato rivendica il medesimo trattamento economico riservato al dipendente a tempo indeterminato non ha natura risarcitoria bensì retributiva e pertanto il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall’art. 2948 c.c. Il ricorrente aggiunge che nella specie non può venire in rilievo l’omessa trasposizione della direttiva, perchè quest’ultima è stata recepita con il D.Lgs. n. 368 del 2001 e precisa che, in ogni caso, anche così qualificata l’azione sarebbe soggetta al termine quinquennale fissato dalla L. n. 183 del 2011, art. 4. Infine, richiamando il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 575 del 2003, sostiene che in caso di successione di più contratti a termine tra le stesse parti, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine dei crediti retributivi inizia a decorrere per quelli che sorgono nel corso del rapporto dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione a partire da tale momento.

8. Tale secondo motivo, per la parte riguardante la denuncia dell’applicazione di un termine prescrizionale non corretto – pur muovendo da esatti presupposti in diritto (desumibili da Cass. SU n. 575 del 2003, alla quale è stata data continuità nella successiva giurisprudenza: Cass. n. 20918/2019; Cass. n. 8996/2018; Cass. n. 14827/2018; Cass. n. 12161/2017; Cass. n. 22146/2014) – tuttavia è inammissibile per le ragioni già indicate da questa Corte in più pronunce, rese in controversie analoghe e decise all’esito dell’adunanza camerale del 16 febbraio 2017 (vedi: fra le tante: Cass. n. 9055, 9698, 9732, 9733, 9740 del 2017), le cui motivazioni sul punto sono da intendere qui trascritte ex art. 118 disp. att. c.p.c.

In tali sentenze è stato, in particolare rilevato, che il MIUR ricorrente non aveva indicato in che termini la questione prospettata nel motivo avrebbe potuto incidere nella fattispecie concreta, ossia se e in quale misura la pretesa delle controricorrenti avrebbe potuto essere paralizzata dalla eccepita prescrizione quinquennale.

8.1. Tale inconveniente si riscontra anche nel presente ricorso, sicchè la censura risulta proposta senza il dovuto rispetto del principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui nel giudizio di cassazione l’interesse all’impugnazione, che va valutato in relazione ad ogni singolo motivo, deve essere apprezzato con riferimento all’utilità concreta che la parte può ricavare dall’eventuale accoglimento del gravame, e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, sicchè va escluso ogniqualvolta la dedotta violazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, non abbia spiegato effetti in relazione alla soluzione adottata e sia, quindi, diretta all’emanazione di una pronuncia priva di rilievo pratico (cfr. Cass. n. 20689/2016, Cass. n. 15253/2010, Cass. n. 13373/2008; Cass. n. 11844/2006).

8.2. In applicazione di tale principio nei casi in cui, come nella fattispecie, la sentenza impugnata sia stata pronunciata nei confronti di una pluralità di parti, a seguito della riunione dei giudizi disposta ex art. 151 disp. att. c.p.c. – poichè si realizza un litisconsorzio facoltativo improprio, che lascia distinte ed autonome le cause riunite (cfr. Cass. 8570/2016 e la giurisprudenza ivi richiamata) – il ricorrente è tenuto a specificare le ragioni per le quali il motivo è riferibile a tutte le posizioni, posto che in detta ipotesi la sentenza, seppure formalmente unica, in realtà consta di tante pronunzie quante sono le cause riunite, con la conseguenza che il vizio deve rilevare per ciascuna di esse.

8.3. Pertanto, essendo in contestazione l’incidenza del termine quinquennale di prescrizione era onere del Ministero indicare nel ricorso, nel rispetto dei principi sopra indicati, gli elementi necessari per consentire la preliminare verifica sulla rilevanza della questione con riferimento a ciascun intimato.

A tanto il Ministero non ha provveduto e quindi il secondo motivo, per questa parte, deve essere dichiarato inammissibile.

9. Peraltro, deve essere osservato che con riguardo alla progressione stipendiale da riconoscere al personale del Comparto scuola assunto con contratti a termine questa Corte a partire dalla sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 (seguita da numerose successive pronunce conformi, vedi, per tutte: Cass. n. 14675 del 2017, Cass. n. 15997 del 2017, Cass. n. 26108 del 2017) ha affermato il principio secondo cui, in tema di retribuzione del personale scolastico, l’art. 53 cit., che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile ai contratti a tempo determinato del personale del Comparto Scuola ed è stato richiamato, D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 69, comma 1 e art. 71 dal CCNL 4 agosto 1995 e dai contratti collettivi successivi, per affermarne la perdurante vigenza limitatamente ai soli insegnanti di religione.

9.1. Nell’ambito del suddetto orientamento si è precisato, tra l’altro, che a far tempo dalla contrattualizzazione dell’impiego pubblico, gli scatti biennali non hanno più fatto parte della retribuzione del personale di ruolo della scuola, docente, tecnico ed amministrativo, richiamandosi la sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013, ove è stato chiarito che la norma in questione è ormai riferibile solo a determinate categorie di docenti, in quanto la possibilità per l’Amministrazione di stipulare contratti a tempo indeterminato non di ruolo venuta meno con l’approvazione della L. 20 maggio 1982, n. 270 e non poteva rivivere ad opera della contrattazione collettiva.

In base alla suddetta sentenza della Corte costituzionale (cui hanno fatto seguito, in senso conforme, l’ordinanza n. 101 del 2014 e la sentenza n. 192 del 2016) e alla successiva giurisprudenza di questa Corte, è stato stabilito che al momento della contrattualizzazione del rapporto di impiego del personale della scuola la L. n. 312 del 1980, art. 53 poteva dirsi vigente ed efficace solo relativamente ai docenti di religione (il cui status mantiene indubbie peculiarità anche dopo la L. n. 186 del 2003 istitutiva di un ruolo dei docenti di religione cattolica) e ad alcune particolari categorie di insegnanti che, sebbene non immessi nei ruoli, prestavano attività sulla base, non di supplenze temporanee o annuali, bensì in forza di contratti a tempo indeterminato previsti in via eccezionale dalla L. n. 270 del 1982, art. 15 (è il caso dei docenti di educazione musicale il cui rapporto è stato ritenuto a tempo indeterminato da Cass. n. 8060 dell’8 aprile 2011, che ha ribadito in motivazione la non spettanza degli scatti biennali di cui all’art. 53 ai supplenti ed al personale “il cui rapporto di servizio trova fondamento in incarichi attribuiti di volta in volta e si interrompe nell’intervallo tra un incarico e l’altro”).

9.2. Nei richiamati arresti si è affermato anche che il riconoscimento degli scatti biennali finirebbe per assicurare alle persone assunte a tempo determinato un trattamento economico di miglior favore rispetto a quello riservato al personale della scuola definitivamente immesso nei ruoli, senza che questo trattamento possa certamente trovare giustificazione nella clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE;

Inoltre è stato precisato che la suddetta la clausola 4, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del Comparto Scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai CCNL succedutisi nel tempo e questo comporta la disapplicazione delle disposizioni dei pertinenti CCNL che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

9.3. Nella specie, se è indubbio che la Corte d’appello abbia – in contrasto con il suddetto indirizzo – riconosciuto ai docenti gli scatti biennali di anzianità di cui alla L. n. 312 del 1980, art. 53 tuttavia dalla lettura della sentenza impugnata e degli atti di causa non risulta con certezza che non sia stata proposta, magari in via subordinata, la diversa e autonoma domanda vertente sul riconoscimento della progressione stipendiale per effetto del riconoscimento dell’anzianità di servizio, questione che, come si è detto, nella medesima sentenza n. 22558 del 7 novembre 2016 (e nelle altre conformi pronunce successive) è stata risolta in senso favorevole per gli interessati, nei suddetti termini.

Ne deriva che, per questa parte, il secondo motivo deve essere accolto (nello stesso senso: Cass. 22 novembre 2019, n. 30573).

III – Conclusioni.

10. In sintesi, il ricorso deve essere accolto, per le ragioni dianzi esposte e, per il secondo motivo, negli indicati limiti.

La sentenza impugnata deve essere, quindi, cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati e, quindi anche al seguente:

“in tema di retribuzione del personale scolastico assunto con reiterati contratti a termine, a seguito della contrattualizzazione del lavoro pubblico, gli scatti biennali di anzianità previsti dalla L. n. 312 del 1980, art. 53 possono essere concessi solo a determinate categorie di docenti la cui situazione è del tutto peculiare (vedi: sentenza della Corte costituzionale n. 146 del 20 giugno 2013), mentre in base alla clausola 4 dell’accordo quadro, allegato alla direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, di diretta applicazione, anche ai dipendenti assunti con reiterati contratti a termine va riconosciuta la progressione stipendiale derivante dall’anzianità di servizio nella stessa misura prevista per i dipendenti a tempo indeterminato. Per distinguere correttamente le suddette due ipotesi è essenziale stabilire con precisione – al di là delle espressioni letterali usate – quale sia l’oggetto della domanda azionata che è da identificare secondo il criterio del c.d. petitum sostanziale”.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione lavoro, il 27 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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