Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10205 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. II, 28/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – rel. Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.M. — rappresentata e difesa in virtu’ di procura speciale

in calce al ricorso dall’avv. Di Mattia Salvatore, presso il quale e’

elettivamente domiciliata in Roma, alla via Federico Gonfalonieri, n.

5;

– ricorrente –

contro

D.C.G. — rappresentato e difeso in virtu’ di procura

speciale a margine del controricorso dall’avv. Candela Antonio del

Foro di Nola, unitamente al quale e’ elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Riccardo Grazioli Lante, n. 76, presso l’avv. Stefania

Iasonna;

– controricorrente –

e

D.C.I., D.C.M., D.C.T., De.

C.G., De.Ca.Mi. e D.C.N.B. —

elettivamente domiciliati in Napoli, al corso Vittorio Emanuele, n.

670, presso l’avv. Antonio Candela;

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 3094 dell’8

ottobre 2004 – notificata il 21 dicembre 2004;

Udita la relazione della causa svolto nella pubblica udienza del 16

marzo 2010 dal Consigliere dott. ODDO Massimo;

udito per la ricorrente l’avv. ALBIN CARLO per delega dell’avv.

Salvatore Di Mattia;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto notificato il 29 ottobre 1998, D.C.S., premesso di essere proprietario di un’unita’ immobiliare al piano (OMISSIS) di un edificio in (OMISSIS), e che ad esso era sovrapposta altra unita’ al (OMISSIS) piano di proprieta’ di M.M., occupata dal di lei genitore M. C., convenne i M. davanti al Tribunale di Nola e chiese la condanna dei convenuti all’esecuzione dei lavori necessari al ripristino delle condizioni statiche del solaio intermedio alle rispettive proprieta’ ed al recupero della funzionalita’ del fabbricato e, altresi’, al risarcimento dei danni.

Resistette la M., spiegando domanda riconvenzionale di condanna del D.C.S. al risarcimento dei danni e, nella contumacia di M.C., il Tribunale con sentenza del 5 marzo 2002 condanno’ la convenuta a concorrere con il D.C.S. nella misura del 50% al costo delle opere necessarie al consolidamento statico del fabbricato ed al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, rigettando la domanda riconvenzionale ed ordinando a M. C. di liberare l’immobile per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori. La decisione, gravata dai M. con atto notificato a I., M., T., Gi., Mi., G. e D.C.B.N., tutti eredi di D.C.S. deceduto nelle more del giudizio, venne confermata l’8 ottobre 2004 dalla Corte di appello di Napoli, che rigetto’ l’impugnazione, condannando gli appellanti al pagamento delle spese del giudizio.

Premesso che la convenuta era decaduta in primo grado dalla facolta’ di chiamare in causa il Comune di (OMISSIS) — erogatore del contributo ex lege n. 219 del 1981 – e Ma.Ma. – proprietaria di un immobile confinante – in quanto non aveva formulato la relativa richiesta in termini univoci e non aveva chiesto a tale fine il differimento della prima udienza, osservarono i giudici di secondo grado che la spesa ed i tempi indicati dal c.t.u. per i necessari lavori di rifacimento dei solai intermedi e di consolidamento statico generale dell’immobile, essendo di entita’ oggettivamente modesta, facevano ritenere non superato il limite tra la convenienza dei lavori di consolidamento e lo abbattimento e ricostruzione dello stabile.

La M. e’ ricorsa per la cassazione della sentenza con tre motivi, D.C.G. ha notificato controricorso e gli altri intimati non hanno resistito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, il ricorso denuncia la nullita’ della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione agli artt. 102, 107, 269 e 270 c.p.c., ed agli artt. 874 ed 882 c.c. e per motivazione contraddittoria:

1. non essendosi pronunciata sulla richiesta della convenuta di autorizzazione alla chiamata in causa del Comune di (OMISSIS) e non avendone ordinato d’ufficio l’intervento nel processo, nonostante che la controversia relativa al riconoscimento ed alla quantificazione dei contributi ex L. n. 219 del 1981 rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario;

2. avendo ritenuto la convenuta decaduta dal diritto di chiamare in causa della confinante Ma. e non avendone ordinato d’ufficio l’intervento nel processo, nonostante fosse litisconsorte necessaria del giudizio, perche’ l’esecuzione dei lavori di consolidamento avrebbero coinvolto la sua proprieta’;

3. essendo stata resa nei confronti anche della Ma., senza che nei suoi confronti fosse stato integrato il contraddittorio.

Il motivo e’ inammissibile.

E’ inammissibile per carenza di specificita’ laddove investe la conferma in secondo grado della declaratoria di decadenza della convenuta dal diritto di chiamare in causa il Comune e la proprietaria confinante senza censurare l’argomento dal quale e’ sorretta del mancato rispetto delle formalita’ previste dall’art. 269 c.p.c., e, in particolare, della mancata formulazione nella comparsa di risposta della richiesta al giudice istruttore di spostare la prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell’art. 163 bis c.p.c., e senza indicare se ed in quali termini la questione di comunanza di causa e di opportunita’ della chiamata nel processo del Comune fosse stata riproposta al giudice di secondo grado. E’ inammissibile per carenza d’interesse nella parte in cui lamenta la violazione del litisconsorzio necessario nei confronti della proprietaria confinante senza censurare l’accertamento in fatto della sentenza che soltanto l’opzione prospettata dalla convenuta di abbattimento e successiva ricostruzione dell’immobile, e non anche quella del suo consolidamento, avrebbe interessato anche l’immobile confinante di terzi estranei al giudizio.

Con il secondo motivo, per violazione e falsa applicazione della L. n. 219 del 1981, in relazione “al limite di convenienza” e per motivazione insufficiente e contraddittoria, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo ritenuto piu’ convenienti i lavori di rifacimento dei solai e dei muri rispetto all’abbattimento e ricostruzione dell’immobile mediante un mero raffronto economico degli interventi e senza valutare il piu’ ampio interesse dei proprietari alla conservazione di esso nel tempo, ed avendo ignorato che la normativa sulla ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del novembre 1980 prevede che non e’ conveniente procedere alla ristrutturazione parziale di un fabbricato quando il costo delle opere di ristrutturazione superi l’80% del suo valore. Il motivo e’ infondato.

La Corte di appello, sottolineato che il c.t.u. aveva attribuito ai lavori di demolizione e ricostruzione dei solai intermedi ed all’intervento di consolidamento statico generale dell’immobile l’idoneita’ ad eliminare totalmente la probabilita’ di crolli ed il rischio per la pubblica incolumita’ ed aveva quantificato in L. 31.025.454 la spesa delle opere ed in otto mesi il tempo necessario alla loro esecuzione, ha affermato che la spesa ed i tempi accertati dei lavori di consolidamento facevano indiscutibilmente ritenere ragionevole la loro esecuzione e non superato il limite della loro convenienza rispetto alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, sostenute dai convenuti in forza del di ritto ad un contributo da loro non documentato.

Nessun insufficienza o contraddittorieta’ e’ ravvisabile in tale motivazione relativamente alla convenienza degli interventi prospettati dal consulente tecnico e condivisi dalla sentenza, avendo la stessa tenuto conto tanto del costo degli stessi rispetto a quello di demolizione e ricostruzione quanto della loro efficacia a risolvere durevolmente la situazione di degrado dell’immobile, e del tutto incompatibile con il richiamo ad una convenienza non solo economica appare il riferimento alla previsione di un contributo per la ricostruzione di un immobile terremotato nel caso di cui il costo delle opere di ristrutturazione su peri l’80% del suo valore.

Con il terzo motivo, per violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendo condannato la convenuta all’integrale pagamento delle spese del giudizio, nonostante non si fosse opposta alla domanda, ma avesse fatto valore l’opportunita’ di un intervento piu’ radicale, e gli oneri derivanti dall’esecuzione dei lavori fossero stati ripartiti in parti eguali tra le parti.

Il motivo e’ inammissibile.

La pronuncia di condanna alle spese del giudizio, essendo il sindacato di legittimita’ limitato alla violazione del principio secondo cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa ed alla violazione delle previsioni della tariffa professionale, non e’ censurabile con il ricorso per Cassazione nel caso in cui il giudice di merito che abbia posto l’onere a carico della parte soccombente, come nella specie, essendosi la convenuta opposta alla domanda di contribuire proporzionalmente al costo necessario alla riattazione dell’immobile.

All’inammissibilita’ od infondatezza dei motivi seguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00, per spese vive, oltre spese generali, iva, cpa ed altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

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