Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10205 del 26/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017),  n. 10205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10425/2016 proposto da:

F.A.S., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARIA PIA RIZZO;

– ricorrente –

e contro

PREFETTURA VENEZIA, QUESTURA DI VENEZIA;

– intimati –

avverso il decreto n. 15/2016 del GIUDICE DI PACE di VENEZIA,

depositata il 15/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che, con ordinanza n. 15/2016 resa in data 15 gennaio 2016 il Giudice di Pace di Venezia ha convalidato il provvedimento di espulsione n. 125/2015 del cittadino nigeriano F.A.S. emesso dal Prefetto di Venezia in data 29 aprile 2015; che avverso il richiamato provvedimento F.A.S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi;

che le intimate Prefettura e Questura di Venezia non hanno svolto difese;

considerato che il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge censurando l’erroneità del provvedimento del Giudice di Pace laddove non ha considerato che la condizione di pericolo che aveva indotto l’Autorità amministrativa a rilasciare al ricorrente il permesso di soggiorno per motivi umanitari era ancora attuale e consisteva nel pericolo per la sua incolumità personale e laddove ha erroneamente pronunciato la nullità del ricorso per asserita tardività; che il secondo motivo di ricorso lamenta il vizio di motivazione del provvedimento impugnato laddove avrebbe omesso di considerare il fatto decisivo per il giudizio, individuato nella documentazione in atti dalla quale emergerebbe la condizione di pericolo di vita che il ricorrente correrebbe in caso di rimpatrio;

che il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge censurando la motivazione del provvedimento inerente il rigetto della richiesta di ammissione al gratuito patrocinio;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato atteso che il provvedimento impugnato, pur contenendo nella parte motiva l’esame anche del merito del provvedimento prefettizio di espulsione, contiene poi a pag. 4 una considerazione definita “preliminare”, in base alla quale dichiara la nullità del ricorso per la rilevata tardività della sua proposizione; che, tuttavia, l’individuazione di tale tardività è espressamente effettuata dal provvedimento in esame con riferimento alla scadenza del termine di allontanamento dal territorio dello Stato indicato dal Questore ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 4 e s.m.i. e non già con riferimento alla notificazione del provvedimento di espulsione emanato dal Prefetto ai sensi del precedente comma 2 del citato articolo; che, all’evidenza, il termine per proporre il ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione – oggetto della presente controversia – è di trenta giorni decorrenti dalla notificazione del provvedimento (nella specie avvenuta il 29 aprile 2015), ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 18, comma 3, richiamato come applicabile dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 e s.m.i., e risulta nella specie rispettato essendo stato il ricorso notificato alla Prefettura in data 27 maggio 2015, come dà atto la stessa ordinanza qui impugnata;

che gli altri motivi sono assorbiti;

che pertanto il provvedimento impugnato è cassato, con rinvio al giudice di merito perchè proceda ad un nuovo esame, regolando anche le spese di questo giudizio di cassazione (T.U. n. 115 del 2002, artt. 142, 83).

PQM

cassa il provvedimento impugnato e rinvia la causa al Giudice di Pace di Venezia in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.

Rilevato inoltre che dagli atti il processo risulta esente da contributo, da atto che non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA