Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10205 del 18/05/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 10205 Anno 2016
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: TRICOMI LAURA

SENTENZA

sul ricorso 16341-2010 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI

12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente 2016
1328

contro
NUOVA SOFIA SPA SOCIO UNICO in persona del legale
rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliato

Amm.re

Unico,

in ROMA VIALE ANGELICO 38,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO SINOPOLI,
rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO SIMEONI

Data pubblicazione: 18/05/2016

giusta delega a margine;

– controricorrente nonchè contro
EQUITALIA ESATRI SPA;
– intimato

di MILANO, depositata il 23/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 19/04/2016 dal

Consigliere

Dott.

LAURA

TRICOMI;
udito per il ricorrente l’Avvocato GENTILI

che ha

chiesto raccoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto

Generale

Procuratore

Dott. LUIGI CUOMO che ha concluso per

l’accoglimento del ricorso.

avverso la sentenza n. 34/2009 della COMM.TRIB.REG.

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RITENUTO IN FATTO
1. Con la cartella di pagamento n.06820080021317608, notificata in data 28.03.2008
alla società Nuova So.Fi.A. SPA, con socio unico, veniva ingiunto il pagamento di
complessivi €.10.077.350,24, oltre spese, conseguente al controllo automatizzato
effettuato ai sensi degli artt. 36 bis del DPR n.60011973 e/o 54 bis del DPR n.
633/1972. La cartella era stata preceduta da comunicazione predisposta in data

seguito della quale la società aveva presentato istanza di annullamento rimasta senza
esito.
Il ricorso della società avverso la cartella veniva respinto in primo grado; la società
interponeva appello, giungendo questa volta ad esito vittorioso.
2. La CTR con la sentenza n. 34/11/2009, depositata il 23.04.2009 e non notificata,
innanzi tutto ha affermato che la cartella di pagamento era priva di motivazione,
nonché della data del visto di esecutorietà, e cha la comunicazione preventiva
conteneva solo l’indicazione “errata compilazione quadro VW rigo 26”.
Sotto altro profilo la Commissione ha escluso che nel caso di specie potesse essere
adottata la procedura ex art.54 bis del DPR n.633/1972, perché l’Ufficio aveva
sostenuto nelle controdeduzioni che la società – che a seguito della comunicazione
preventiva aveva prodotto la documentazione fiscale in suo possesso- non aveva
provato l’esistenza del credito IVA e tutte queste questioni non consentivano
l’adozione della procedura del controllo automatizzato, ma avrebbero dovuto confluire
in un avviso di accertamento in ordine all’esistenza del credito IVA nei confronti della
società capogruppo e delle singole società del gruppo, per cui la cartella di pagamento
andava annullata.
2. La Agenzia ricorre per cassazione su cinque motivi, ai quali replica la contribuente
con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1. Preliminarmente va respinta la eccezione, sollevata dalla parte controricorrente,
in merito alla inammissibilità e/o improponibilità del ricorso per cassazione per
acquiescenza totale o, in subordine, parziale, risultante dai compimento da parte
dell’Agenzia di atti incompatibili con la volontà di impugnare la sentenza ex art.329
cpc. A sostegno ricorda che l’Ufficio in data 28.12.2009, prima della notifica del

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Cons. est. Laura Tricorni

13.06.2007, che riportava la dicitura “errata compilazione quadro VW rigo 26, a

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ricorso per cassazione e dopo il deposito della sentenza impugnata, ha notificato alla
società l’avviso di accertamento n.R1P0681301409.
1.2. L’eccezione non può essere accolta in considerazione della diversa natura
giuridica degli atti impugnati e dell’interesse alla prosecuzione del giudizio manifestato
espressamente-dalla ricorrente con la partecipazione all’udienza pubblica.

2.2. Primo motivo – Insufficiente motivazione sul fatto, decisivo e controverso,
costituito dall’elemento in ragione del quale l’Agenzia aveva adottato la procedura del
controllo automatizzato (art.360, commal, n.5, cpc).
Sostiene la ricorrente che la CTR, a causa di una insufficiente disamina degli atti di
causa non ha colto la ragione dell’iscrizione a ruolo, che era fondata sull’esposizione di
un credito privo di qualsiasi riscontro nel pertinente quadro della dichiarazione
presentata dalla contribuente per il periodo di imposta precedente, così come già
contestato con la comunicazione preventiva “errata compilazione quadro VW rigo 26″,
e che la carenza di prova del diritto ad usufruire del credito IVA da parte della società,
condiviso dalla CTP, non aveva costituito la causa della ripresa, ma l’argomentazione
addotta dall’Ufficio per chiedere il rigetto delle eccezioni della contribuente nel giudizio
di impugnazione della cartella.
2.3.

Secondo motivo – violazione e falsa applicazione dell’art.54 bis del DPR

n.633/1972 (art.360, comma 1, n.5, cpc)
Sostiene la ricorrente che la CTR ha errato nel ritenere che l’Ufficio non potesse fare
ricorso al procedimento del controllo automatizzato, nel caso in cui l’esposizione del
credito IVA non trovava riscontro nel pertinente quadro della dichiarazione IVA per il
periodo di imposta precedente,

e nell’assumere che le successive eccezioni della

contribuente, che nell’impugnare la cartella esattoriale aveva opposto di avere titolo
all’esposizione del credito, erano tali da richiedere una confutazione ulteriore da parte
dell’Agenzia, non fondata sul mero controllo formale, ma mediante avviso di
accertamento.
Formula a corredo il seguente quesito ‘Dica la Corte se, a fronte dell’esposizione in
dichiarazione di un credito di imposta IVA che non trova riscontro nelle dichiarazioni
del contribuente o delle sue controllate (essendosi il contribuente avvalso della cd.
liquidazione dell’IVA di gruppo), legittimamente l’Agenzia delle entrate iscriva a ruolo
il contribuente con il procedimento di cui all’art.54 bis del DPR n.633/1972 per la

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Cons. est. Laura Tricorni

2.1. Il ricorso è articolato in cinque motivi.,

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maggior imposta dovuta, senza che rilevi che le successive eccezioni del contribuente,
il quale nell’impugnare la cartella opponga di avere titolo all’esposizione del credito,
siano tali da richiedere una confutazione ulteriore da parte dell’Agenzia delle entrate,
non fondata sul mero controllo formale della dichiarazione”.
2.4. Terzo motivo- insufficiente motivazione su un fatto decisivo e controverso
(art.360, comma 1, n.5, cpc), costituito dalla motivazione della cartella.

cartella , e quindi sulle ragioni della sua inidoneità a rendere comprensibile Van ed il
quantum della pretesa e le ragioni dell’imposizione, nonché a delimitare l’ambito delle

ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, è stata resa
sulla base di una carente disamina del contenuto dell’avviso bonario richiamato per
relatipnem nella cartella, al cui contenuto vi era riferimento negli atti introduttivi del

giudizio della parte privata, nelle diverse fasi di merito, circostanza che deponeva per
la idoneità della cartella a mettere la parte a conoscenza delle ragioni dell’iscrizione a
ruolo e a consentirle una circostanziata difesa.
2.5. Quarto motivo – Violazione dell’art.112 cpc (art.360, comma 1, n.4, cpc)
La ricorrente, qualora si possa ravvisare sul punto della mancanza della data del visto
di esecutività sulla cartella una autonoma ragione di accoglimento dell’appello e di
annullamento dell’atto, sostiene che la CTR è incorsa in extrapetizione, perché tale
supposto vizio dell’atto non era stato denunciato dalla contribuente.
2.6. Quinto motivo – Violazione e falsa applicazione degli artt.15 del DLGS
n.546/1992, 91 cpc e 58 e 60 del RDL n.1578/1933 (art.360, comma 1, n.3, cpc)
Sostiene la ricorrente, con riferimento alla pronuncia di condanna dell’Agenzia delle
entrate al pagamento delle spese del giudizio in grado di appello nella misura di
€.200.000, liquidate “equitativamente”, che la CTR è incorsa in errore in quanto ha
superato la tariffa professionale sulla base di una pretesa valutazione equitativa senza
indicare la ricorrenza di una delle situazioni che, ai sensi dell’art.58 del RDL
n.1578/1933, astrattamente consentirebbe il superamento dei limiti.
3.1. La censura svolta con il primo motivo è inammissibile sotto vari profili.
3.2. La ricorrente, in effetti, non individua correttamente la ratio decidendi. Invero, la
CTR non è che non ha colto quanto – a detta della ricorrente- costituiva la
motivazione della cartella impugnata, ma sostanzialmente non lo ha ritenuto
sufficiente.
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Cons. est. Laura Tricorni

Sostiene la ricorrente che il giudizio della CTR circa l’insufficienza motivazionale della

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3.3. Inoltre risulta assolutamente inadeguata l’indicazione richiesta dall’art. 366 bis
cpv. cpc (applicabile

ratione temporis),

perché viene identificato come fatta

controverso e decisivo “la ragione dell’iscrizione a ruolo … di un credito privo di
riscontro nei pertinente quadro della dichiarazione…”(fol. 10 del ricorso), che in realtà
è la questione controversa, laddove l’indicazione suddetta deve sempre avere ad
oggetto (non più una questione o un “punto”, secondo la versione dell’art. 360 cpc, n.
5, anteriore alla modifica introdotta dal DLGS n. 40/ 2006, bensì) un fatto preciso,

(cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeclitivo o estintivo) o anche, secondo
parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in
funzione di prova di un fatto principale), purché controverso e decisivo (v tra le altre
Cass. n. 16655/2011), mentre nella specie manca non solo l’individuazione e
l’indicazione di uno o più “fatti” specifici (intesi come sopra e non come generico
sinonimo di punto, circostanza, questione controversa) rispetto ai quali la motivazione
risulti viziata, ma anche l’evidenziazione del carattere decisivo del o dei medesimi
fatti.
4.1. Ritiene quindi la Corte che debba essere esaminato prioritariamente il terzo
motivo, in quanto la decisione impugnata si fonda su di una pluralità di ragioni, tra
loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente
sufficiente a sorreggerla e la decisione in ordine al terzo motivo appare rilevante
rispetto ai motivi secondo e quarto proposti.
4.2. Il terzo motivo è inammissibile.
4.3. La questione riguarda sostanzialmente la idoneità dell’avviso bonario ad integrare
per relationem la motivazione della cartella di pagamento.
4.4. Sul punto si deve ravvisare una carenza di autosufficienza in quanto l’avviso
bonario, pur ripetutamente invocato, non solo non risulta trascritto, ma non è
neppure stato allegato al ricorso, nonostante sia evidente la rilevanza di ciò ai fini di
una compiuta valutazione della fondatezza della doglianza.
4.5. Va quindi osservato che tale carenza non può essere sopperita, come tenta di
fare la ricorrente, mediante il rinvio agli atti difensivi della parte privata nel corso del
giudizio, sia perché anche tale rinvio è del tutto generico, sia perché sostanzialmente
si traduce in una inammissibile sollecitazione ad una diversa valutazione dei fatti
conforme alle proprie aspettative, non consentita in sede di legittimità.

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Cons. est. Laura Tricorni

inteso sia in senso storica che normativa, ossia un fatto “principale”, ex art. 2697 cc

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5.2. I motivi secondo e quarto, che censurano autonome rationes decidendi il cui
accoglimento non potrebbe comunque travolgere la decisione impugnata, stante la
declaratoria di inammissibilità dei motivi primo e terzo, vanno dichiarati assorbiti.
6.2. Il quinto motivo è fondato e va accolto.
6.2. In tema di diritti ed onorari di procuratore, la norma di cui all’art. 58, comma
quarto del R.D.L. 1578/33 (convertito in legge 36/34), che ne consente la liquidazione

in tal caso, il giudice ha l’obbligo di motivare espressamente, con riferimento alle
circostanze di fatto del processo, la sua decisione, e non può, per converso, limitarsi
ad una pedissequa enunciazione del criterio legale attraverso un mero riferimento alla
“eccezionale importanza della controversia”, in relazione ‘alla sua specialità” (cfr.
Cass. n.281/1999, 13478/2006, 17920/2009).
6.3. Nel caso in esame la commissione Regionale, contravvenendo al disposto
normativa, ha proceduto alla liquidazione in via equitativa, senza fornire alcuna
motivazione al suo operato.
7.1. In conclusione il ricorso va accolto sul quinto motivo, inammissibili i motivi primo
e terzo ed assorbiti i motivi secondo e quarto; la sentenza impugnata va cassata con
rinvio alla CTR della Lombardia per il riesame in ordine al motivo accolto e per la
liquidazione delle spese anche del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte di cassazione,
accoglie il ricorso sul quinto motivo, inammissibili i motivi primo e terzo ed
assorbiti i motivi secondo e quarto;
– cassa la sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia
in altra composizione per il riesame e la statuizione sulle spese del giudizio di
legittimità;
Così deciso in Roma, camera di consiglio del 19 aprile 2016.

“oltre i limiti massimi fissati dalle tariffe professionali” va interpretata nel senso che,

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