Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10205 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud. 21/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10205

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 30814/2018 proposto da:

T.V.G., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Cosseria n. 5 presso lo studio dell’avvocato Tricerri Laura, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Giambra Stefano;

– ricorrente –

contro

E.E.V., elettivamente domiciliata in Roma, alla via

Andrea Bafile n. 13 presso lo studio dell’avvocato Teti Maurizio

Fernando, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

Marchese Giuseppina;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1108/2018 della CORTE d’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/12/2020 dal consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva

quanto segue.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I) T.V.G. impugna, con due motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1108 del 01/06/2018, che ha rigettato, per intervenuta prescrizione, così confermando la sentenza di primo grado, le sue domande di condanna alla stipula di contratto definitivo a seguito di contratto preliminare di vendita di terreno, e di risarcimento dei danni, proposte nei confronti di E.E.V..

I.1) La vicenda di merito trae origine da un contratto preliminare per scrittura privata, concluso nel giugno del 1993, tra Te.Ma. promissaria acquirente e E.E.V. promittente, avente ad oggetto la metà di un fondo sito in (OMISSIS), con previsione espressa di conclusione del contratto definitivo al 31/12/1993.

1.2) Il contratto definitivo non venne stipulato e il fondo venne alienato ad altri dalla E., nel 1996.

1.3) T.V.G. nel 2006 subentrò alla Te. quale parte contrattuale e quindi assunse a sua volta vesti di promissario acquirente e con nota del 18 agosto 2006 lo comunicò alla controparte.

1.4) Nel 2006 vennero, altresì, inviate dal T. delle raccomandate alla promittente venditrice e a Te.Ni., suo congiunto, che non furono ricevute dagli stessi.

1.5) Il Tribunale di Lamezia Terme rigettò le domande del T. per intervenuta prescrizione e la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato detta decisione affermando che il termine prescrizionale, anche a voler accogliere la prospettazione più favorevole al T., nel senso che il detto termine decorresse dal settembre 1996, ossia dalla definizione con atto depositato presso l’Ufficio Tecnico Erariale (UTE) di divisione consensuale o comunque di frazionamento del fondo, in ogni caso sarebbe decorso in quanto delle due missive raccomandate del marzo e dell’agosto 2006 non vi era prova che fossero pervenute alla E. o al Te.Ni..

1.6) T.V.G. impugna, come sopra accennato, con due motivi la sentenza della Corte territoriale.

1.7) Resiste con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, E.E.V..

1.8) T.G.V. ha depositato controricorso avverso il ricorso incidentale.

1.9) Il P.G. non ha presentato conclusioni.

I.10) Non risultano depositate memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

II) I due motivi di ricorso sono:

II.1) il primo, per violazione e falsa applicazione della L. n. 890 del 1982, art. 8 e degli artt. 1335 e 2943 c.c.

Il mezzo sostiene che anche se non vi sono le rituali ricevute di ritorno gli atti del 22 marzo e del 28 agosto 2006 avrebbero, comunque, raggiunto lo scopo di interrompere il termine prescrizionale decennale, decorrente da settembre 1996, epoca di deposito del progetto divisionale presso l’UTE.

11.2) Il secondo motivo del ricorso principale è proposto per violazione e falsa applicazione dell’art. 1704 c.c. in relazione agli artt. 1335 e 2943 c.c.

11.3) Il ricorso incidentale, condizionato, prospetta violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in riferimento all’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Il motivo afferma che la Corte territoriale, prima di esaminare le questioni relative alle missive del marzo e dell’agosto 2006 avrebbe dovuto statuire sulle affermazioni del Tribunale relative al decorso della prescrizione dal 31/12/1993.

III) In via preliminare il Collegio esamina le questioni di inammissibilità del ricorso di cui al controricorso.

Entrambe le eccezioni di inammissibilità prospettate dalla parte resistente sotto il profilo della formazione di due giudicati interni, sulla sentenza di primo grado (di cui alle pp. 8-13 del controricorso), sono prive di fondamento, in quanto la Corte d’Appello ha privilegiato la logica della questione più liquida, sebbene senza affermarlo esplicitamente, e non ha scrutinato le due problematiche esposte in dette pagine come pretese ragioni di ingiustizia della sentenza di primo grado.

Le dette eccezioni dovrebbero essere esaminate nel caso in cui in questa sede fosse ritenuto fondato il primo motivo del ricorso principale, e la sentenza fosse cassata: in pratica sarebbero da esaminare dal giudice di rinvio, se venisse cassata la decisione sulla ragione più liquida prescelta dalla Corte.

IV) Il detto primo motivo di ricorso è, tuttavia, inammissibile, in quanto – come sommariamente scrive, cogliendo il problema, anche parte resistente nella prima metà della pag. 16 del controricorso -l’oggetto della critica riguarda un profilo del tutto privo di decisività, che è quello del riferimento da parte della sentenza impugnata all’applicabilità della norma della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, commi 2 e 3. L’ipotizzato errore di diritto, addebitato alla sentenza d’appello per avere applicato al procedimento di raccomandazione ordinario la norma dettata per le notificazioni a mezzo posta e le comunicazioni ad esse connesse, non risulta dirimente nella decisione della Corte territoriale, perchè si riferisce all’avviso di ricevimento. Invece, la Corte d’Appello di Catanzaro, dopo avere svelato l’equivoco commesso dal primo giudice nello scambiare le raccomandate inviate nell’anno 2006, ha premesso, come emerge dalla pag. 10 che “… in disparte dalla considerazione che l’annotazione su detto secondo foglio “al mittente rifiutata dal destinatario” non può essere riconducibile in alcun modo all’ufficiale postale difettando qualsiasi timbro e risultando altresì impossibile per sede, dal momento che, nella raccomandata ar., fa fede la relata contenuta nell’avviso di ricevimento e non già annotazioni sul frontespizio della busta contenente il plico in difetto di documentazione versata in atti dal T. non si rinviene alcuna relata di notifica che sia riconducibile alla dichiarazione del 18 agosto 2006 di cessione del contratto. Infatti, su detto primo foglio del documento non si legge relata di sorta ed il foglio 2 è, come detto, in conferente afferendo ad altra precedente raccomandata del 22 marzo 2006 di diverso contenuto e di cui meglio infra. Negli allegati alla memoria istruttoria ex art. 183, comma 6, n. 2 depositata in cancelleria il 2 maggio 2011 si evince dall’indice che l’allegato 2 afferisce a “copia della busta della raccomandata inviata in plico da Te.Ma. alla controparte in data 28/8/2006 e notificata per compiuta giacenza già in allegato 4”; orbene, visionando detto documento contrassegnato dal n. 2 di detto indice si evince che si tratta di sempre del frontespizio della busta spedita con raccomandata ar. di Euro 3,40 del 28.8.2006 12.52 con raccomandata n. (OMISSIS) con l’indirizzo del destinatario vergato a carattere stampatello E.V.E. (OMISSIS) il tutto barrato da croce e con l’annotazione “al mittente compiuta giacenza” che non è in alcun modo riferibile ad annotazione dell’ufficiale postale in difetto di timbri dell’ufficio e potendo fare fede la sola relata dell’avviso di ricevimento con tutte le annotazioni circa le ragioni dell’irreperibilità del destinatario, sia essa temporanea od assoluta, e l’attestazione da parte dell’ufficiale postale dell’espletamento delle formalità che precedono la dichiarazione di compiuta giacenza.

Il foglio riportato quale allegato 3 altro non è che una fotocopia più leggibile dell’allegato 4 dell’indice di parte formato al momento della costituzione in giudizio e segnatamente rende distinto l’avviso di spedizione della raccomandata n. (OMISSIS), riportando mittente ( Te.Ma.), destinatario ( E.V.E.) e data di spedizione (28/8/2006 ore 12.52 per un’affrancatura di Euro 3,40).

Manca tuttavia, ai fini della valutazione della regolarità del procedimento notificatorio a mezzo posta, ancora una volta la prova della relata riportata sull’avviso di ricevimento della raccomandata ar. n. (OMISSIS) che l’attore, odierno appellante non ha mai depositato in giudizio.”.

L’affermazione successiva, a quella sopra riportata, su cui si appunta la censura del T., risulta innocua, posto che la sentenza, almeno per quello che si legge e che parte ricorrente non si cura di criticare, ha sostanzialmente rilevato carenze nella documentazione della raccomandata che incidono esse stesse, a prescindere dal riferimento alla L. n. 890 del 1982, art. 8 sulla dimostrazione che la prima raccomandata del 28 agosto 2006 sia giunta a destinazione.

Lo stesso ragionamento vale per l’altra raccomandata, quella del marzo 2006, sulla quale la Corte territoriale si sofferma alla pagina (12, pur se non vi è numerazione apposta) successiva a quella sopra riportata.

Parte ricorrente avrebbe dovuto comunque criticare le affermazioni della sentenza d’appello, in quanto esse sono di per sè decisive, secondo la Corte territoriale per escludere l’idoneità delle due raccomandate ad interrompere ai sensi dell’art. 1335 c.c. il decorso del termine di prescrizione decennale, che la Corte fa partire dal 26/09/1996, data di effettuazione degli incombenti tecnici necessari al perfezionamento del contratto definitivo.

Il primo motivo è, dunque, inammissibile.

IVA) Il secondo motivo resta assorbito e ciò a prescindere dal fatto che si incentra su una questione che la Corte territoriale non ha esaminato e che dunque non poteva farsi oggetto di impugnazione. Il detto secondo motivo è imperniato, invero, sul presupposto che Te.Ni. fosse stato qualificato, o nominato, mandatario di E.E.V.: questione, questa che, nel caso dell’accoglimento del primo motivo, sarebbe stata da esaminare dal giudice di rinvio, sempre che fosse stata oggetto del devolutum in appello.

V) Il ricorso principale è, in conclusione, inammissibile quanto al primo motivo. Il secondo mezzo resta assorbito.

VI) L’assorbimento investe anche il ricorso l’incidentale condizionato, in considerazione di detta sua qualificazione espressa compiuta dalla parte.

VII) Le spese di lite seguono la soccombenza del ricorrente principale e sono liquidate come da dispositivo.

VIII) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso principale, assorbito il secondo e assorbito il ricorso incidentale;

condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 3.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione sezione Terza civile, il 21 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

 

 

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