Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10205 del 12/05/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 10205 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: MANCINO ROSSANA

ORDINANZA
sul ricorso 29180-2011 proposto da:
SOLDIVIERI SIMONA SLDSMN75S64E027W,

elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato
RUSSILLO GERARDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato

D’AURIA MASSIMO, giusta mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE SPA 97103880585 – società con socio unico in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR 19, presso lo studio dell’avvocato DE LUCA
TAMAJO RAFFAELE, che la rappresenta e difende, giusta procura a
margine del controricorso;
– controricorrente –

33051
TZ-1-

Data pubblicazione: 12/05/2014

avverso la sentenza n. 636/2011 della CORTE D’APPELLO di
SALERNO del 6.7.2011, depositata 11 27/09/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
dell’8/04/2014 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA
MANCINO;

Massimo D’Auria) che si riporta agli atti e chiede l’accoglimento del 1°
motivo del ricorso.

Ric. 2011 n. 29180 sez. ML – ud. 08-04-2014
-2-

udito per la ricorrente l’Avvocato Gerardo Russino (per delega avv.

r.g.n. 29180/2011 Simona Soldivieri c/Poste Italiane s.p.a.
oggetto: poste — contratto a termine

Svolgimento del processo e motivi della decisione

aprile 2014, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
2. “Con ricorso notificato il 28 novembre 2011, Simona Soldivieri chiede,
con quattro motivi, la cassazione della sentenza depositata il 27
settembre 2011, con la quale la Corte d’appello di Salerno ha
confermato, con diversa motivazione, la decisione di primo grado di
rigetto della sua domanda di conversione del contratto a tempo
determinato stipulato con Poste Italiane s.p.a. per il periodo dal 5 al
30 novembre 1999 – ai sensi dell’accordo 25 settembre 1997
integrativo del C.C.N.L. 26 novembre 1994, “per esigente eccqionali
conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulnione degli assetti occupnionali
in corso…” per avere ritenuto il rapporto estinto per tacito mutuo
consenso.
3. In proposito, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1372,
primo comma e 2697 c.c. e connesso vizio di motivazione, dell’art. 112
c.p.c. in relazione agli artt. 1 e 2 L. n. 230 del 1962 e 23 L. n. 56 del
1987 e per omessa pronuncia.
4. La società intimata resiste alla domanda con rituale controricorso.
5. Il procedimento è regolato dagli artt. 360 e segg. c.p.c. con le
modifiche e integrazioni successive, in particolare quelle apportate
dalla legge 18 giugno 2009 n. 69.
6. Il ricorso è manifestamente fondato e va pertanto trattato in camera di

i

r.g.n. 29180/2011

i. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8

consiglio per essere accolto.
7. Va infatti ricordato che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, cui
il Collegio aderisce, è suscettibile di essere sussunto nella fattispecie
legale di cui all’art. 1372, primo comma, cod. civ. il
comportamento delle parti che determini la cessazione della
funzionalità di fatto del rapporto lavorativo a termine in base a

trovando siffatta operazione ermeneutica supporto nella crescente
valorizzazione, che attualmente si registra nel quadro della teoria
e della disciplina dei contratti, del piano oggettivo del contratto, a
discapito del ruolo e della rilevanza della volontà psicologica dei
contraenti, con conseguente attribuzione del valore di dichiarazioni
negoziali a comportamenti sociali valutati in modo tipico; e ciò
con particolare riferimento alla materia lavoristica ove operano,
nell’anzidetta prospettiva, principi di settore che non consentono di
considerare esistente un rapporto di lavoro senza esecuzione (0:,

ad es., Cass. 6 luglio 2007 n. 15264,7 maggio 2009 n. 10526).
8. In proposito, l’onere di provare le circostanze dalle quali possa
ricavarsi la volontà chiara e certa delle parti di voler porre fine al
rapporto grava sul datore di lavoro che deduce la risoluzione dello
stesso per mutuo consenso (0-. ad es. Cass. 2 dicembre 2002 n. 17070
e 2 dicembre 2000 n. 15403).
9. E’ poi consolidato l’orientamento secondo cui il relativo giudizio, sulla
configurabilità o meno, in concreto, di un tale accordo per facta

concludentia, viene devoluto al giudice di merito, la cui valutazione,
se congruamente motivata, si sottrae a censure in sede di controllo di
legittimità della decisione

(0-.,

diffusamente, tra le altre, le sentenze

citate e numerose successive conformi).
io. E’ infine altrettanto consolidato l’orientamento giurisprudenziale che
2

r.g.n. 2918012011

modalità tali da evidenziare il loro disinteresse alla sua attuazione,

esclude che la mera inerzia del lavoratore nel contestare la clausola
appositiva del termine, così come la riscossione delle spettanze finali o
la ricerca medio tempore di una occupazione, siano sufficienti a far
ritenere intervenuta la risoluzione per mutuo consenso.
li.

Ciò premesso, si rileva che la Corte territoriale non ha, nel caso in
esame, fatto corretta applicazione di tali principi,

dell’interessata alla risoluzione del rapporto di lavoro, la mera sua
inerzia della durata di circa quattro anni, che, secondo valutazioni di
tipicità sociale, non poteva viceversa essere di per sé
interpretata come fatto estintivo del rapporto, in quanto tale effetto
consegue dal concorso di altre circostanze significative, quale
l’occupazione in posto di lavoro equivalente aut similia.
12. Restano assorbiti ulteriori profili di censura”.
13. La parte ricorrente ha depositato memoria.
14. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, accogliendo pertanto
il ricorso e cassando, conseguentemente, la sentenza impugnata, con
rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di
cassazione, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione,
che si atterrà ai principi sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, con rinvio,
anche per le spese, alla Corte d’appello di Salerno, in diversa
composizione.

3

rg.n. 29180/2011

valorizzando, al fine della formazione di un tacito consenso

Così deciso in Roma 1’8 aprile 2014

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

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