Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10204 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 28/05/2020), n.10204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LORITO Matilde – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1182-2017 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AVENTINA 3/A, presso lo studio dell’avvocato SAVERIO CASULLI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO BURRAGATO;

– ricorrente –

contro

M.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE

MAZZINI, 123, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO SPINOSA, che

lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

R.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 4056/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 18/07/2016 R.G.N. 3902/2012.

Fatto

RILEVATO

che il Tribunale di Roma, con sentenza n. 19335 del 2011 ha respinto la domanda con la quale M.G. e R.G. avevano chiesto la riassegnazione a mansioni equivalenti a quelle precedentemente svolte, confacenti all’inquadramento di quadro di secondo livello e la condanna della banca convenuta al risarcimento di tutti danni subiti, sul rilievo che, in seguito alla fusione per incorporazione del precedente datore di lavoro con la Banca Monte dei Paschi S.p.A. ed alla relativa riorganizzazione, erano stati rispettivamente assegnati ad altre unità operative, con affidamento di compiti inferiori di carattere amministrativo;

che la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 4056/2016, in parziale accoglimento dei gravami formulati dai ricorrenti ha accertato la dequalificazione professionale a far data dal 6 maggio 2009 e condannato la banca ad attribuire i ricorrenti mansioni confacenti al livello di inquadramento “QD2”;

che a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha evidenziato, richiamati gli orientamenti di giurisprudenza di legittimità che impongono ai sensi dell’art. 2103 c.c. di adibire lavoratore a mansioni corrispondenti alla categoria di assunzione o alla categoria successivamente acquisita, nonchè che impongono di raffrontare le mansioni attribuite, in caso di riassetto aziendale, con quelle proprie della qualifica, per verificare se non siano inferiori, che a seguito della fusione per incorporazione, dal 1 gennaio 2009 i lavoratori, che avevano esercitato le mansioni di quadro di secondo livello (ossia il M. mansioni proprie dell’Analista applicativo esperto, di analisi funzionale per l’implementazione delle procedure informatiche ed il R. mansioni di specialista di gestione del sistema operativo, di configurazione hardware, aggiornamento software) furono adibiti a mansioni inferiori.

che avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la datrice di lavoro affidato a cinque motivi;

che il solo M. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste scritte che sono state depositate memorie illustrative.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso per cassazione, in sintesi, si censura:

1) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 76 del CCNL per i “Quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dall’impiego di imprese creditizi e finanziari e strumentali” dell’8 dicembre 2007, in cui sarebbe incorsa la corte, che avrebbe erroneamente ritenuto le mansioni affidate ai due lavoratori di contenuto professionale inferiore rispetto a quelle dai medesimi svolte prima della riorganizzazione aziendale; in particolare, secondo la banca ricorrente, dall’utilizzo della parola “ovvero” nella norma collettiva dovrebbe desumersi la reale intenzione delle parti sociali, rilevante ai sensi dell’art. 1362 c.c., di includere nella categoria del quadro non solo quei profili che sono chiamati a svolgere attività connotate da un elevato livello di responsabilità o potere decisionale e di coordinamento, ma anche coloro che, come i ricorrenti, pur essendo sprovvisti di siffatti poteri, abbiano maturato negli anni una significativa esperienza dello svolgimento di compiti tecnico specialistico;

2) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione al giudizio di equivalenza delle mansioni, che la corte avrebbe svolto senza valutare il contenuto reale delle mansioni svolte prima della riorganizzazione del 2009, al fine di valutare il patrimonio professionale acquisito dal dipendente ossia il bagaglio di conoscenze di esperienze che ne caratterizzano la professionalità;

3) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti in relazione al rifiuto opposto dai lavoratori rispetto ad una loro ricollocazione alle dipendenze del consorzio presso una delle sedi in cui erano state dislocate le attività informatiche;

4) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., in relazione alla possibilità di assegnare i lavoratori a mansioni non equivalenti, in caso di indisponibilità di altre prestazioni lavorative equivalenti, al fine di evitare il licenziamento;

5) ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, poichè la corte avrebbe omesso di considerare il contenuto dell’accordo sindacale sottoscritto nell’ambito della procedura di informazione e consultazione sindacale, L. n. 428 del 1990, ex art. 47 per l’esternalizzazione dei servizi informatici;

che il ricorso è infondato;

che il primo, il secondo, e il quarto motivo, con i quali la ricorrente deduce vizi di violazione di legge, possono essere trattati preliminarmente;

che il primo motivo è infondato, avendo il giudice di merito, nel ricostruire i fatti, ritenuto che le mansioni concretamente svolte dai ricorrenti non fossero sussumibili nella declaratoria del livello di inquadramento, con valutazione adeguatamente svolta, che sfugge ad ogni sindacato in sede di legittimità, non ravvisandosi alcuna delle violazioni di legge dedotte.

Da tempo questa corte ha chiarito come il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), per l’esclusivo rilievo che, in relazione al fatto accertato, la norma, della cui esatta interpretazione non si controverte (in caso positivo vertendosi in controversia sulla “lettura” della norma stessa), non sia stata applicata quando doveva esserlo, ovvero che lo sia stata quando non si doveva applicarla, ovvero che sia stata “male” applicata, e cioè applicata a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma (Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348). Sicchè, il processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata; al contrario del sindacato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti.

Nel caso di specie la corte di appello ha svolto una corretta valutazione delle mansioni pacificamente svolte, evidenziando come le stesse non fossero riconducibili alle elevate responsabilità caratterizzanti la qualifica di “Quadro”, posseduta dai lavoratori.

Ed infatti, dopo aver evidenziato come i ricorrenti, sulla base degli stessi atti difensivi della Banca Monte dei Paschi, sono stati addetti (cfr. pag. 4 sent. impugnata), il R. ad attività consistenti nella “scansione” degli specimen di firma e degli assegni circolari, nella evasione delle richieste di estratto conto, nella chiusura delle giornate contabili, predisposizione dei modelli F23 e F24 ed il M. a disposizioni di bonifico, operazioni di anticipo fatture, lavorazione di effetti dopo incasso, pagamento effetti, ordini di pagamenti, ha concluso che le stesse fossero palesemente inferiori, poichè la qualifica di quadro riguarda quei lavoratori “che pur non appartenendo alla categoria dei dirigenti, sono stabilmente incaricati dall’impresa di svolgere, in via continuativa o prevalente, a mansioni che comportino elevate responsabilità funzionali ed elevata preparazione professionale e o particolari specializzazioni e che abbiano maturato una significativa esperienza, nell’ambito delle strutture centrali e o nella rete commerciale, ovvero elevate responsabilità della direzione, nel coordinamento e controllo di altri lavoratori”.

La corte ha poi evidenziato che, quanto ai livelli retributivi, il CCNL prevede “attività specialistiche caratterizzate generalmente dal possesso di metodologie professionali complesse, da procedure prevalentemente non standard, con input parzialmente definiti ed in contesti sia stabili che innovativi (ad esempio nell’ambito dei seguenti rami di attività: legale, analisi e pianificazione organizzativa, controllo di gestione, auditing, tesoreria)”, tutte attività non comprese tra quelle assegnate ai lavoratori, ed ha quindi correttamente sussunto le mansioni svolte dopo la riorganizzazione, in quelle previste nel terzo livello del contratto di riferimento (proprie dei “lavoratori stabilmente incaricati di svolgere in via continuativa e prevalente, attività caratterizzate da contributi professionali operativi e/o specialistici anche di natura tecnica e/o comm amministrativa che richiedono applicazione intellettuale eccedente la semplice diligenza di esecuzione”).

Nella descritta motivazione non si ravvisa alcuna delle violazioni di legge denunciate, risultando corretta la interpretazione del CCNL.

che, del pari infondati sono il secondo motivo e il quarto motivo, entrambi relativi alla violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c.;

ed infatti, con il secondo motivo, la ricorrente si duole, riproponendo doglianza motivatamente respinta dalla corte territoriale (cfr. pag. 4 ultimo capoverso della sentenza impugnata), dell’omessa comparazione tra le mansioni svolte dopo la riorganizzazione e quelle precedentemente svolte, ai fini del cd. “giudizio di equivalenza”;

la corte, al contrario, come visto, ha fatto corretta applicazione della norma di cui all’art. 2013 c.c., in base alla quale ogni lavoratore ha il diritto di rivendicare le mansioni corrispondenti alla qualifica posseduta, escludendo la sussumibilità delle mansioni pacificamente svolte, nel caso di specie, in tale qualifica, perchè corrispondenti a livello inferiore;

che è invece inammissibile il quarto motivo, con cui la ricorrente si duole della violazione dell’art. 2103 c.c., in cui sarebbe incorsa la corte non considerando che le mansioni contestata sarebbero state assegnate per la indisponibilità di altre prestazioni lavorative equivalenti al fine di evitare il licenziamento; ed infatti la censura, così lapidariamente formulata, non è accoglibile perchè priva di specificità considerato che, con riferimento alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il vizio va dedotto, a pena di inammissibilità, non solo con l’indicazione delle norme di diritto asseritamente violate ma anche mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie e con l’interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, così da prospettare criticamente una valutazione comparativa fra opposte soluzioni, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass. n. 287 del 2016; Cass. n. 635 del 2015; Cass. n. 25419 del 2014; Cass. n. 16038 del 2013; Cass. n. 3010 del 2012).

che, infine, sono infondati il terzo e quinto motivo, con i quali si deduce il vizio di motivazione in cu sarebbe incorsa la sentenza impugnata, omettendo di esaminare i riflessi del rifiuto opposto dai lavoratori rispetto ad una loro ricollocazione e il contenuto dell’accordo sindacale sottoscritto nell’ambito della procedura di informazione e consultazione sindacale, L. n. 428 del 1990, ex art. 47 per l’esternalizzazione dei servizi informatici;

che, invero, il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile in causa ratione temporis, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Al compito assegnato alla Corte di Cassazione resta dunque estranea una verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle quaestiones facti che implichi un raffronto tra le ragioni del decidere espresse nella sentenza impugnata e le risultanze del materiale probatorio sottoposto al vaglio del giudice di merito.

nel caso di specie tuttavia, la mera lettura della sentenza impugnata, con la quale la ricorrente non si confronta realmente, conduce ad escludere le omissioni denunciate.

Ed infatti, sia pure sinteticamente, al punto 3.4. della sentenza la corte dà conto del rifiuto preventivo dei lavoratori, per escluderne la rilevanza ai fini del demansionamento.

Del pari, quanto al quinto motivo, al punto 3.3. la corte ha esaminato il contratto collettivo escludendone la rilevanza nel caso concreto, in ragione della specifica clausola in esso contenuta volta a salvaguardare la professionalità acquisita dia lavoratori.

che non sono, pertanto, ravvisabili omessi esami di fatti storici, deducibili come vizio di motivazione della sentenza; che alla stregua di quanto esposto il ricorso deve, pertanto, essere rigettato;

che al rigetto segue la condanna della ricorrente, secondo il principio della soccombenza, alla rifusione delle spese del presente giudizio di legittimità;

che, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del solo controricorrente M.G., delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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