Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10204 del 26/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 591/2016 proposto da:

M.C. nella sua qualità di persona fisica e di socio unico

superstite della società semplice “AZIENDA AGRICOLA M.S.

E C. S.S.” C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;

– ricorrente –

contro

O.F.;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato il 28/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA

SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, rilevato che M.C., in qualità di unico

socio superstite della società semplice “Azienda Agricola M.S.

e Claudio”, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma

7, avverso il decreto in data 28.10.2015 del Tribunale di Parma, che ha

rigettato il reclamo proposto dalla società stessa a norma della L. n. 3 del 2012, art. 10,

in tema di crisi da sovraindebitamento (il riferimento in epigrafe del

ricorso ad un reclamo L. Fall., ex art. 26, appare privo di ulteriori

riferimenti alla eventuale pendenza di una procedura fallimentare, oltre

che in contrasto con la notifica del ricorso stesso alla persona

incaricata della funzione di organismo di gestione della crisi da

sovraindebitamento);

che l’intimato non ha svolto difese;

considerato Che, con il decreto impugnato, il tribunale ha

confermato integralmente il provvedimento del giudice che ha disposto

l’archiviazione della procedura di sovraindebitamento instaurata

dall’odierno ricorrente con istanza di nomina dell’organismo di

composizione della crisi;

che il ricorrente lamenta che, in violazione di norme di

diritto, sia il giudice di prima istanza sia quello del reclamo non

abbiano dato seguito ad una istanza di liquidazione dei beni, da lui

presentata in corso di procedura, sul rilievo che tale istanza, ove

intesa come diretta (conformemente al testo) a convertire la procedura

di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di

liquidazione del patrimonio, difetterebbe del relativo presupposto

desumibile dall’art. 14 quater della legge richiamata, non essendo stata

depositata alcuna proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti

sulla base di un piano; ove, invece, intesa quale domanda di

liquidazione di tutti i beni del debitore ai sensi dell’art. 14 ter

della stessa legge, non soddisferebbe tutti i requisiti previsti

dell’art. 14 ter, dai commi 2 e 3 (dovendo essere corredata dalla

documentazione di cui all’art. 9 della legge e dall’inventario

particolareggiato di tutti i beni del debitore);

che, in particolare, con il primo motivo il ricorrente si duole di quest’ultima affermazione, della quale rileva l’erroneità;

ritenuto che la doglianza di cui al primo motivo è

inammissibile in quanto del tutto genericamente formulata (senza cioè

alcun riferimento preciso a documenti depositati, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6) e priva di allegazioni documentali a norma dell’art. 369 c.p.c., n. 4;

che in tale pronuncia resta assorbito il secondo motivo di

ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell’illegittima

preclusione, che gli deriverebbe dal provvedimento impugnato, ad

avvalersi di transazione fiscale relativamente al debito I.V.A..

che non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo parte intimata svolto difese.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,

comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da

parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art.

13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017

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