Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10204 del 26/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 26/04/2017, (ud. 03/02/2017, dep.26/04/2017), n. 10204
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAGONESI Vittorio – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 591/2016 proposto da:
M.C. nella sua qualità di persona fisica e di socio unico
superstite della società semplice “AZIENDA AGRICOLA M.S.
E C. S.S.” C.F. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato CLAUDIO DEFILIPPI;
– ricorrente –
contro
O.F.;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositato il 28/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/02/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ANDREA
SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, rilevato che M.C., in qualità di unico
socio superstite della società semplice “Azienda Agricola M.S.
e Claudio”, ha proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., comma
7, avverso il decreto in data 28.10.2015 del Tribunale di Parma, che ha
rigettato il reclamo proposto dalla società stessa a norma della L. n. 3 del 2012, art. 10,
in tema di crisi da sovraindebitamento (il riferimento in epigrafe del
ricorso ad un reclamo L. Fall., ex art. 26, appare privo di ulteriori
riferimenti alla eventuale pendenza di una procedura fallimentare, oltre
che in contrasto con la notifica del ricorso stesso alla persona
incaricata della funzione di organismo di gestione della crisi da
sovraindebitamento);
che l’intimato non ha svolto difese;
considerato Che, con il decreto impugnato, il tribunale ha
confermato integralmente il provvedimento del giudice che ha disposto
l’archiviazione della procedura di sovraindebitamento instaurata
dall’odierno ricorrente con istanza di nomina dell’organismo di
composizione della crisi;
che il ricorrente lamenta che, in violazione di norme di
diritto, sia il giudice di prima istanza sia quello del reclamo non
abbiano dato seguito ad una istanza di liquidazione dei beni, da lui
presentata in corso di procedura, sul rilievo che tale istanza, ove
intesa come diretta (conformemente al testo) a convertire la procedura
di composizione della crisi da sovraindebitamento in quella di
liquidazione del patrimonio, difetterebbe del relativo presupposto
desumibile dall’art. 14 quater della legge richiamata, non essendo stata
depositata alcuna proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti
sulla base di un piano; ove, invece, intesa quale domanda di
liquidazione di tutti i beni del debitore ai sensi dell’art. 14 ter
della stessa legge, non soddisferebbe tutti i requisiti previsti
dell’art. 14 ter, dai commi 2 e 3 (dovendo essere corredata dalla
documentazione di cui all’art. 9 della legge e dall’inventario
particolareggiato di tutti i beni del debitore);
che, in particolare, con il primo motivo il ricorrente si duole di quest’ultima affermazione, della quale rileva l’erroneità;
ritenuto che la doglianza di cui al primo motivo è
inammissibile in quanto del tutto genericamente formulata (senza cioè
alcun riferimento preciso a documenti depositati, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 6) e priva di allegazioni documentali a norma dell’art. 369 c.p.c., n. 4;
che in tale pronuncia resta assorbito il secondo motivo di
ricorso, con il quale il ricorrente si duole dell’illegittima
preclusione, che gli deriverebbe dal provvedimento impugnato, ad
avvalersi di transazione fiscale relativamente al debito I.V.A..
che non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo parte intimata svolto difese.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso.
Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art.
13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 26 aprile 2017