Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10204 del 19/05/2015


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10204 Anno 2015
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA
sul ricorso 26672-2009 proposto da:
MICHELINI GIUSEPPE, BERTAZZI GIULIA BRTGLI41C62G801W,
elettivamente domiciliati in ROMA, V.PACUVIO 34,
presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROMANELLI, che
li rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ALBERTO LUPPI;
– ricorrenti –

2015
480

contro

CONDOMINIO RESIDENCE SOTTO IL CASTELLO 96011010178,
IN PERSONA DELL’AMM.RE P.T., elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE l, presso lo

Data pubblicazione: 19/05/2015

studio dell’avvocato ROSA MATTIA, che lo rappresenta
e difende unitamente all’avvocato GIANCARLO QUECCHIA;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 634/2009 della CORTE D’APPELLO
di BRESCIA, depositata il 26/06/2009;

udienza del 11/03/2015 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito

l’Avvocato

Chiara

Romanelli

con

delega

depositata in udienza dell’Avv. Guido Romanelli
difensore dei ricorrenti che ha chiesto
l’accoglimento del ricorso;
udito

l’Avv.

Mattia

Rosa

difensore

del

controricorrente che ha chiesto l’accoglimento delle
difese in atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’accoglimento, per quanto di ragione, del ricorso.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-Con sentenza n. 580/2008 il tribunale di Brescia dichiarava
la carenza di legittimazione passiva del Condominio Residence Sotto il
Castello che era stato convenuto in giudizio da Giulia Bertazzi e

una porzione immobiliare.
Con sentenza dep. il 26 giugno 2009 la Corte di appello di Brescia,
in riforma della sentenza impugnata dal convenuto con gravame principale
e dagli attori con quello incidentale, rigettava la domanda proposta
dagli attori, che condannava alla restituzione della porzione immobiliare
occupata.
Dopo avere ritenuto la legittimazione passiva del Condominio, i
Giudici ritenevano che, seppure era ammissibile l’articolazione di nuove
prove in appello ai sensi del testo dell’art. 345 previgente alla
novella del 1990,

ratione temporis

applicabile, i capitoli dedotti

dagli attori erano da considerarsi irrilevanti rispetto all’oggetto
della domanda ( cap. 1,2,3,4,5,9,10 e 12) o generici ( 7 e 8); il cap.
6, in astratto idoneo a dimostrare la signoria dominicale sul bene de
quo, era smentito dal certificato di residenza dei Michelini, ivi
trasferitisi nel 1975; il cap. 13 conteneva valutazioni non consentite
ai testi.
Dichiarava il Condominio proprietario della porzione immobiliare
rivendicata dagli attori, conseguendo tale accertamento al rigetto della
domanda da questi ultimi proposta.
2.- Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Giulia

Giuseppe Michelini per sentire dichiarare l’acquisto per usucapione di

v

Bertazzi e Giuseppe Michelini sulla base di due motivi (illustrati da
memoria).
Resiste con controricorso l’intimato (depositando memoria illustrativa).
MOTIVI DELLA DECISIONE
– Il primo motivo denuncia che la sentenza, pur avendo riconosciuto

la rilevanza del capitolo 6 della prova articolata, non l’aveva ammesso
sull’erroneo rilievo che la circostanza

relativa all’utilizzazione

esclusiva del bene, ivi indicata, sarebbe stata smentita dal certificato
di residenza dei Michelini, così ritenendo in modo illogico che la
residenza in un determinato luogo escluda la possibilità di usucapire
un bene sito in altro località; ancora, i Giudici non avevano
considerato che nel 1972 gli attori avevano acquistato l’ immobile
attiguo alla scarpata, oggetto della domanda, ottenendone il possesso
nell’atto di vendita si precisava che il venditore era il padre di
Giuseppe Michelini che ne era stato proprietario fin dal 1961.
2.- Il motivo è fondato.
Deve ritenersi sussistente il vizio di motivazione denunciato, posto
che la situazione di fatto, relativa ad atti di utilizzazione e di
godimento di godimento di un bene, ovvero il possesso ad

usucapionem

non è di per sé incompatibile con la circostanza che il possessore
risieda in altra località, quando ciò non sia tale da escludere la
relazione materiale con la cosa, e ciò dicasi anche senza considerare il
carattere meramente presuntivo delle annotazioni anagrafiche; d’altra
parte, al riguardo sarebbe stato necessario tenere conto anche
dell’atto di vendita del 1972 con cui gli attori avevano acquistato
2

1.

immessi nel possesso): tale atto non è stato esaminato dai Giudici.
2.1. – Il secondo.motivo lamenta la mancata ammissione dei capitoli
di prova 7 (

“vero che, Mrichelíni Giuseppe ha messo a dimora, oltre 25

anni orsono, n. 3 ulivi, 1 pino e 1 melograno”), 9 (“vero che nell’anno

Michelini ha eseguito opere di consolidamento della scarpata,
conficcando nel terreno pali in legno”),

nonchè 11

(“vero che, da

oltre 25 anni, il signor MIchelini colloca sul limite della scarpata
tutti gli attrezzi destinati al giardinaggio”)

che avevano a oggetto

circostanze decisive.
2.2. -Il motivo è fondato.
La sentenza ha in modo sbrigativo

disatteso la richiesta di

ammissione dei capitoli di prova in oggetto, quando le circostanze ivi
capitolate, esaminate alla luce anche di quanto articolato con il cap.
6), avrebbero potuto offrire elementi di prova che valutati
complessivamente – avrebbero potuo portare a una decisione difforme da
quella adottate. Ed invero, va considerato che : a) quanto al cap. 7,
seppure la coltivazione del fondo di per sé sola non potrebbe fornire
la prova del possesso, tale circostanza può assumere rilevanza, ove
essa si inserisca in un quadro coerente di elementi indiziari
sintomatici di comportamenti idonei a comprovare il corpus e l’animus
possessionis; b) il medesimo discorso va fatto con riferimento al cap. 9
con cui si chiedeva di provare l’esecuzione di opere di consolidamento, e
a quello 11.
la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese della
3

1992, a seguito del verificarsi di piccoli franamenti, il sig.

4.4

ì

presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le
spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di

Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell’il marzo
Il Cons. estensore

Il Presidente

Brescia.

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