Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10204 del 16/04/2021

Cassazione civile sez. III, 16/04/2021, (ud. 18/12/2020, dep. 16/04/2021), n.10204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30423-2018 proposto da:

C.A., rappresentato e difeso dagli avvocati MATTEO

ANDRIOLLO, e ANDREA MELUCCO, ed elettivamente domiciliato presso lo

studio del secondo in ROMA, VIA PANAMA 86, pec:

matteo.andriollo.venezia.pecavvocati.it

andrea.melucco.avvocato.pec.it;

– ricorrente –

contro

VIGILANZA PRIVATA SERENISSIMA SOC COOP, CE.MA., AUTORITA’

PORTUALE DI VENEZIA, ALLIANZ S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2048/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/07/2018;

udita la reazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/12/2020 dal Consigliere Dott. ANNA MOSCARINI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.A., con atto di citazione del 30/8/2010, convenne davanti al Tribunale di Venezia Ce.Ma., l’Autorità Portuale di Venezia e la Vigilanza Privata Serenissima soietà cooperativa per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, derivanti dal sinistro occorsogli in data (OMISSIS) quando, in sella al proprio motociclo, giunto in prossimità della colonna per il rilevamento e controllo degli ingressi gestita dalla cooperativa Vigilanza Privata Serenissima, effettuata la lettura del badge e dunque disposta l’apertura della sbarra di accesso, si vedeva superare da Ce.Ma. che transitava provocando la chiusura improvvisa della sbarra che andava ad impattare sul C. sbalzandolo dal motociclo e procurandogli importanti lesioni fisiche.

Il C. chiese la condanna al risarcimento del danno sulla base della diagnosi effettuata dall’Ospedale di (OMISSIS), di contusione tracheale e distorsione da contraccolpo al rachide cervicale.

Si costituirono tutti i convenuti resistendo alle domande e, nel caso di Vigilanza Privata Serenissima e Autorità Portuale di Venezia, chiamandosi fuori da ogni responsabilità.

Il Tribunale adito, acquisite prove testimoniali e disposta CTU medico-legale, accertò l’esclusiva responsabilità di Ce. nella causazione del sinistro e lo condannò al risarcimento del danno nella misura di circa Euro 5.700,00.

Avverso la sentenza furono proposti due appelli, uno del C. e l’altro del Ce.. I due giudizi vennero riuniti e decisi dalla Corte d’Appello di Venezia, con sentenza n. 2048 del 117/7/2018, che li rigettò entrambi: quello del C., volto a sentir pronunciare l’estensione della responsabilità all’Autorità Portuale di Venezia e alla Vigilanza privata Serenissima, fu rigettato per mancanza di elementi idonei a fondare un giudizio di corresponsabilità dei convenuti, non ravvisandosi violazioni dei protocolli di sicurezza e di norme internazionali sulle macchine in assenza di alcun parere professionale o specialistico che deponesse per un giudizio di corresponsabilità. Contestualmente fu ritenuta idonea anche la quantificazione del danno effettuata dal giudice di prime cure.

Il secondo appello, del Ce., fu pure ritenuto infondato nel merito.

Avverso la sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.

La causa è stata fissata per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. in vista della quale il C. ha depositato foglio di conclusioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo – violazione ed errata applicazione dell’art. 113 c.p.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente censura la sentenza laddove ha escluso la corresponsabilità dell’Autorità Portuale di Venezia e della cooperativa Vigilanza Privata Serenissima per mancanza di parere professionale o specialistico sulla lamentata violazione di protocolli d sicurezza e di norme internazionali sulle macchine. Il ricorrente lamenta che la sentenza abbia erroneamente escluso la possibilità di estendere il giudizio di responsabilità in mancanza dell’acquisizione di un parere tecnico specialistico, essendo sufficiente l’esposizione dei fatti rilevanti.

1.1 Il motivo è palesemente inammissibile perchè del tutto non correlato alla ratio decidendi che ha escluso la corresponsabilità degli altri soggetti convenuti, diversi dal Ce., non tanto per la mancata acquisizione di elementi tecnici, quanto per la mancanza di un concorso causale nella produzione del sinistro. I giudici del merito hanno escluso che i due soggetti convenuti avessero svolto un qualche ruolo nella produzione del sinistro neppure a titolo di omessa vigilanza e questa ratio decidendi non è neppure adeguatamente censurata.

2. Con il secondo motivo di ricorso – violazione ed errata applicazione degli artt. 30,81 e1174 c.n. e artt. 2051 – 2043 c.c. con riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente assume che l’accesso del porto era posto sotto la tutela, vigilanza e custodia dell’Autorità Portuale mentre il servizio di vigilanza sui mezzi e le persone era affidato a Vigilanza Privata Serenissima: il giudice avrebbe dunque errato nell’escldere la sussistenza di un obbligo di custodia e di vigilanza in capo ai convenuti ai sensi dell’art. 2051 c.c.

2.1 Il motivo difetta di autosufficienza ed è palesemente generico in quanto il ricorrente non individua con precisione le disposizioni di rango normativo o regolamentare che sarebbero state violate, con ciò non consentendo a questa Corte di comprendere l portata della censura. In ogni caso il motivo sarebbe infondato in quanto i due soggetti convenuti non avevano svolto alcun ruolo di concausa nella produzione dell’evento dannoso sì da andare esenti da ogni responsabilità.

3. Con il terzo motivo – violazione ed errata applicazione della L. 5 marzo 2001, n. 57, art. 5, commi 2, 3, 4, 5 e 6 e D.Lgs. n. 7 settembre 2005, n. 209, art. 139, art. 32 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente censura la sentenza laddove non ha tenuto conto, a fini della quantificazione del danno, delle Tabelle del Tribunale di Milano.

3.1 Il motivo è fondato nei sensi di cui in motivazione. Il caso in esame non rientra nella disciplina di cui all’art. 139 Codice delle Assicurazioni disciplinante il risarcimento delle cd. lesioni micro-permanenti in quanto il danno non deriva dalla circolazione di autoveicoli. Tuttavia, pur non potendosi applicare analogicamente la disciplina dell’art. 139 CdA, ritenuta norma di stretta interpretazione, occorre ai fini della valutazione equitativa del danno, prendere in considerazione dei parametri di riferimento che ben possono essere costituiti, sulla base della giurisprudenza di questa Corte, dalle Tabelle del Tribunale di Milano. Ciò che occorre scongiurare, infatti, è una asimmetria nella valutazione del danno biologico, quale che sia la fonte del medesimo, sicchè il valore di parametro delle Tabelle di Milano si pone quale utile strumento di riferimento, al di fuori della circolazione stradale e della responsabilità sanitaria, al fine di costituire un parametro di valutazione omogenea del danno biologico. Questa Corte ha da tempo avallato una simile scelta laddove ha argomentato: “Nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla Legge, l’adozione della regola equitativa di cui all’art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perchè esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale – e al quale la S.C., in applicazione dell’art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c. -, salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono (Cass., 3, n. 12408 del 7/6/2011; mass., 3, n. 28290 del 22/12/2011). La sentenza andrà, pertanto cassata con rinvio al giudice di merito perchè tenga conto, nella liquidazione del danno biologico dei suddetti parametri.

4. Con il quarto motivo di ricorso – violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 – 2043 c.c., dell’art. 36 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente censura la sentenza con riguardo alla omessa valutazione dell’incapacità lavorativa specifica, assumendo di aver assolto all’onere probatorio su di sè incombente con la produzione in giudizio delle buste paga dell’anno 2007.

4.1 Il motivo non è autosufficiente in quanto il ricorrente non esplicita la censura limitandosi ad indicare genericamente una documentazione dalla quale occorrerebbe a suo avviso desumere differenze retributive senza specificare esattamente nè i parametri di calcolo nè l’ammontare degli importi pretesi.

5. Con il quinto motivo di ricorso – violazione ed errata applicazione degli artt. 2697 – 2043, dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – censura la sentenza per non aver accolto la domanda di condanna al rimborso delle spese mediche documentate, le spese ulteriori ed i danni materiali al motociclo.

5.1 Anche questo motivo deve essere detto inammissibile perchè non attacca adeguatamente la ratio decidendi. L’impugnata sentenza ha, infatti, in proposito argomentato che le spese mediche documentate erano state oggetto di valutazione da parte del CTU, esente da vizi di ragionamento, mentre delle spese diverse ed ulteriori non sussisteva prova certa e con riguardo al danno al motociclo mancava una idonea documentazione di carattere fiscale.

6. Conclusivamente il ricorso va accolto, limitatamente al terzo motivo, gli altri dichiarati inammissibili, la sentenza cassata in parte qua, e la causa rinviata per nuovo esame ed anche per la liquidazione delle spese alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibile il resto, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA