Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10204 del 10/05/2011

Cassazione civile sez. VI, 10/05/2011, (ud. 28/04/2011, dep. 10/05/2011), n.10204

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso iscritto al n. 24986 del R.G. anno 2010 proposto da:

K.S.P. elett.te dom.to in Roma via Siacci 2/b

presso l’avv. DE MARTINI CORRADO che lo rappresenta e difende per

procura speciale in calce al ricorso unitamente all’avv. Clorinda

Rosciano;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Protezione Internazionale presso il

Ministero degli Interni – P.G. presso la Corte di Appello di Milano;

– intimati –

avverso la sentenza n. 12 della Corte d’Appello di Milano depositata

il 2.2.2010;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere Dott. Luigi

MACIOCE;

presente il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

RILEVA

K.S.P., cittadino del Burkina Faso, chiese al Tribunale di Milano il riconoscimento della protezione internazionale che la competente Commissione Territoriale aveva negato il 2.4.2008, affermando di averne diritto in quanto perseguitato in patria essendo attivista da lungo tempo del partito di opposizione ma il Giudice adito, con sentenza 2.3.2009 respinse il ricorso, affermando che non era plausibile e documentato lo stato di persecuzione tampoco con riguardo alla provenienza di essa dal presidente del Gabon (e quindi non da organo del suo paese di origine o cittadinanza). Avverso detta decisione, il K.S.P. propose appello alla Corte di Milano ma l’adita Corte con sentenza 2.2.2010 ha rigettato il gravame affermando che tutte le deduzioni circa la specifica persecuzione a suo danno erano non rilevanti perchè afferenti vicende private e relative ai governanti del Gabon e perchè non persecuzioni ma, come ammesso dall’interessato, semplice disinteresse personale ostavano al rientro nel paese di origine, il Bourkina Faso.

Per la cassazione di tale sentenza, notificata dalla cancelleria al all’interessato in data 12.8.2010, il K.P. ha proposto ricorso depositando l’atto, previamente notificato il 21.10.2010, in data 5.11.2020 e la cancelleria ha provveduto alle notifiche di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35. Nel ricorso il predetto istante si duole in due motivi delle violazioni di legge commesse dalla Corte di merito. Nessuno ha svolto difese per l’intimata Amministrazione.

Diritto

OSSERVA

Il ricorso deve essere dichiarato ammissibile dovendo essere esclusa la sua tardività D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, comma 14, nonostante il suo deposito in data (5.11.2010) ben successiva a quella di notifica (12.8.2010) della sentenza impugnata e pertanto non trovando applicazione quanto già statuito da questa Corte (Cass. n. 13111 e n. 18416 del 2010 e n. 4130 del 2011). La normativa applicabile alla specie, e rettamente applicata in parte qua dalla Corte territoriale, è il D.Lgs. 25 del 2008 il cui art. 35, comma 14, non è stato innovato, nella parte che in questa sede rileva, dalle successive disposizioni modificatrici di cui al D.Lgs. n. 159 del 2008, art. 1, comma 1, lett. m) e L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 13, lett. c): il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deve, alla stregua di detta norma, essere proposto a pena di decadenza entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza di appello e l’atto, depositato nella cancelleria della Corte di Cassazione, sarà notificato alle parti a cura della cancelleria unitamente al decreto presidenziale di fissazione di udienza. Nel caso sottoposto, pur essendo il ricorrente palesemente ignaro della esistenza di detta norma, il termine di decadenza di giorni trenta non è applicabile a suo danno dato che la notifica appare radicalmente inidonea a rendere operativo il termine de qua, essendo stata la notificazione della sentenza curata da personale della P.G. ed effettuata alla parte personalmente e non al suo difensore come costantemente affermato da questa Corte (Cass. n. 10026 del 2010) e come deve affermarsi nel procedimento di protezione internazionale nel quale innanzi alla Corte di merito il richiedente stia, come nella specie è stato, con il ministero di un difensore.

Venendo al merito delle censure, esse vanno disattese ed il ricorso va respinto.

Appare infatti ragionevole e congruamente illustrato quanto dalla Corte di Appello considerato: non vi è alcun indebito accollo allo straniero dell’onere della prova, in spregio a quanto statuito da questa Corte (S.U. n. 27310 del 2008).La vicenda riferita è stata invero ritenuta affatto personale sul piano soggettivo e del tutto fumosa sul piano della credibilità. Il collegamento con vicende personali del presidente del Gabon è stato affermato essere lontano dal concetto di persecuzione e comunque irrilevante, come (esattamente) considerato dalla Corte di merito: il richiedente protezione è infatti cittadino del Bourkina Faso e non è in alcun modo interessato al rimpatrio in esso. Tale proposizione è rettamente apparsa ai giudici di merito ostativa perchè lo status si concede per evitare persecuzioni nel paese di propria cittadinanza D.Lgs. 251 del 2007, ex art. 2, comma 1, lett. E, (di attuazione della Dir. 2004/83/CE) e la protezione sussidiaria si accorda con riguardo ai timori afferenti il paese di origine ex art. 2, comma 1, lett. G, D.L. cit.), e l’una e l’altra comportano un esame appuntato sulla situazione politica e legislativa del paese d’origine del richiedente (art. 3, comma 3, lett. A, e art. 4, D.L. cit.). La persecuzione operata o temuta da parte di governi di paesi terzi, nei quali il richiedente abbia comunque risieduto stabilmente, non rileva infatti ai fini della protezione internazionale, dovendo l’interessato chiederla alle Autorità del proprio paese d’appartenenza, tenute a garantirla ai propri cittadini.

Quanto all’argomento desunto dalla amicizia fraterna dei due presidenti (Gabon – Bourkina Faso) che renderebbe comunicabile il fumus persecutionis anche al paese di origine è argomento implausibile e come notato rimasto a livello di mera affermazione.

Gli argomenti esaminati dai giudici di merito rettamente negano l’esistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria. Nè, da ultimo, ha alcuna plausibilità l’invocazione di un diritto di asilo sul quale non si sarebbe appuntata l’attenzione dei giudicanti, posto che tale diritto non è altro (Cass. 18940 del 2006) che il riferimento normativo costituzionale e di diritto internazionale delle norme nazionali che assicurano l’accesso e la concessione della esaminata protezione internazionale (nelle sue due testè richiamate forme). Si rigetta il ricorso senza che sia luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2011.

Depositato in Cancelleria il 10 maggio 2011

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