Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10203 del 30/04/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 10203 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 34333-2006 proposto da:
PREFETTURA FORLI’, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
2013
658

MONI DORINA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
GREGORIO VII 396, presso lo studio dell’avvocato
GIUFFRIDA ANTONIO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1289/2005 del GIUDICE DI PACE

Data pubblicazione: 30/04/2013

a

di CESENA, depositata il 23/11/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/03/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 20-1-2003 veniva notificata dalla Prefettura di Forlì a Donna Moni una nota con la quale
veniva informata che nei suoi confronti era stata iniziato un procedimento sanzionatorio in quanto
la stessa risultava aver emesso degli assegni postali in difetto di provvista.

ottenere l’archiviazione del procedimento, rilevando di aver definito le posizioni di cui ai suddetti
titoli mediante una transazione con il portatore dei titoli stessi.

In data 6-7-2005 alla Moni venivano notificate delle ordinanze emesse dalla Prefettura di Forlì per
aver emesso, quale titolare di un conto corrente postale presso le Poste Italiane s.p.a. Filiale di
Forlì, sei assegni postali in difetto di provvista.

Avverso tali ordinanze la Moni presentava ricorso davanti al Giudice di Pace di Cesena eccependo
il mancato rispetto dei termini da parte della P.A. per la conclusione del procedimento
sanzionatorio.

All’udienza di discussione si costituiva la suddetta Prefettura chiedendo il rigetto del ricorso
eccependo che ai sensi dell’art. 28 della L. n. 689/1981 il diritto della P.A. a riscuotere le sanzioni si
prescrive in cinque anni.

Il Giudice di Pace adito con sentenza del 23-11-2005 ha accolto il ricorso e, per l’effetto, ha
annullato le ordinanze ingiunzioni in quanto l’opposta non aveva rispettato nell’azione di
accertamento, iniziata il 13-1-2003 e conclusa il 14-6-2005, i termini prescritti dalla L. n. 689 /1981
e successive modificazioni.

Per la cassazione di tale sentenza la Prefettura di Forlì ha proposto un ricorso basato su tre motivi
cui la Moni ha resistito con controricorso.
i

In data 8-2-2003 la Moni presentava ricorso gerarchico davanti alla Prefettura di Forlì al fine di

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo formulato la ricorrente eccepisce l’incompetenza territoriale del Giudice di
Pace adito, trattandosi di assegni emessi da Poste Italiane Filiale di Forlì, Piazza Saffi 27; la
competenza era quindi del Giudice di Pace di Forlì.

Infatti la Prefettura di Forlì, nel proporre tale eccezione di incompetenza territoriale dinanzi al
Giudice di Pace di Cesena, non ha indicato, come pure era suo onere (art. 38 primo comma c.p.c.),
il giudice ritenuto territorialmente competente.

Con il secondo motivo la Prefettura di Forlì inoltre assume che la sentenza impugnata è priva di
una sufficiente motivazione ed esposizione dei fatti.

Con il terzo motivo la ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 della
L. n. 241/1990 e 14-22-23 e 28 della L. n. 689/1981, esclude che il termine di cui all’art. 2 della L.
241/1990 possa trovare applicazione nel procedimento che si conclude con l’emanazione
dell’ordinanza ingiunzione, essendo quest’ultima espressamente disciplinata dalla L. n. 689/1981
anche nella scansione temporale; infine non può eccepirsi nella fattispecie alcuna violazione del
disposto di cui all’art. 14 della L. n. 689/1981, che attiene esclusivamente al termine di notifica dei
verbali e non al termine di emissione della relativa ordinanza ingiunzione, che è invece disciplinato
dal successivo art. 28 della stessa legge.

Gli enunciati motivi, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono fondati.

Come già esposto in precedenza, la sentenza impugnata ha accolto l’opposizione proposta dalla
Moni in quanto la Prefettura di Forlì non aveva rispettato, nell’azione di accertamento, iniziata il

2

La censura è infondata.

13-1-2003 e conclusa soltanto oltre due anni dopo in data 14-4-2005, i termini prescritti dalla L. n.
689/1981 e successive modificazioni.

Orbene, premessa la genericità dell’assunto riguardo alla mancata osservanza da parte
dell’ordinanza ingiunzione per cui è causa dei termini previsti dalla legge da ultimo richiamata, non

applicazione, si deve richiamare l’orientamento di questa Corte per il quale la disposizione di cui
all’art. 2 terzo comma della legge 7-8-1990 n. 241, tanto nella sua originaria formulazione,
secondo cui il procedimento amministrativo deve essere concluso entro il termine di trenta giorni,
quanto nella formulazione risultante dalla modificazione apportata dall’art. 36 bis del d.l. 14-32005 n. 35 convertito dalla legge 14-5-2005 n. 80, secondo cui il detto termine è di novanta giorni,
nonostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, è incompatibile con i procedimenti
regolati dalla legge 24-11-1981 n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto e
delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi in cui i tempi sono regolati in
modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve
(Cass. S.U. 27-4-2006 n. 9591), con la conseguenza che è applicabile il termine quinquennale di cui
all’art. 28 della legge 24-11-1981 n. 689, ancorché detta norma faccia letteralmente riferimento al
termine per riscuotere le somme dovute per le violazioni (Cass. 28-7-2009 n. 17526).

In definitiva all’esito dell’accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso la sentenza
impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata anche per la pronuncia sulle spese
del presente giudizio ad altro Giudice di Pace di Cesena.

P.Q.M.

La Corte

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essendo stati menzionati né la specifica norma di legge né il termine che avrebbero dovuto trovare

Accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e rinvia la causa anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio
ad altro Giudice di Pace di Cesena.

li Presidente

Così deciso in Roma il 12-3-2013

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