Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10203 del 28/05/2020

Cassazione civile sez. lav., 28/05/2020, (ud. 25/06/2019, dep. 28/05/2020), n.10203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BALESTRIERI Federico – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10185-2016 proposto da:

TRENITALIA S.P.A. (SOCIETA’ CON SOCIO UNICO, SOGGETTA ALL’ATTIVITA’

DI DIREZIONE E COORDINAMENTIO DI FERROVIE DELLO STATO ITALIANE

S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S. MARIA MEDIATRICE 1, presso

lo studio dell’avvocato FEDERICO BUCCI, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

B.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 69/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 17/03/2016 R.G.N. 1551/2012;

Il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza pubblicata il 17.3.2016, la Corte di Appello di Venezia ha respinto il gravame interposto da Trenitalia S.p.A., nei confronti di B.G., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n. 951/2012, resa in data 3.10.2012, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal lavoratore, era stato dichiarato il diritto di quest’ultimo a non prestare attività lavorativa nella fascia oraria dalle 24.00 alle 6.00, ed ordinato alla società datrice di assegnare il medesimo a turni di lavoro che non implicassero la prestazione lavorativa nella predetta fascia oraria; che per la cassazione della sentenza Trenitalia S.p.A. ha proposto ricorso affidato a due motivi;

che B.G. non ha svolto attività difensiva;

che sono state comunicate memorie, ai sensi dell’art. 380-bis codice di rito, nell’interesse della società;

che il P.G. ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che, con il ricorso, si censura: 1) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 1 e 53; D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 11; art. 12 disp. gen.; 2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la falsa applicazione del D.Lgs. n. 151 del 2001, artt. 1 e 53; del D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 11; art. 12 disp. gen., e si lamenta che i giudici di merito abbiano “sia ricondotto la fattispecie nell’ambito applicativo di una norma (D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 53) che, invece, non le si addice, non venendo in considerazione un caso di tutela della paternità (tra l’altro, il soggetto disabile assistito da B. non è il figlio), sia tratto dal D.Lgs. n. 66 del 2003, artt. 1 e 11 conseguenze giuridiche non corrette, nel senso di individuare un preteso concetto di “lavoro notturno” come necessariamente ricomprendente la fascia oraria 24-6, quando invece le norme de quibus individuano la fascia 24-5 come quella necessariamente ricompresa nel “periodo notturno””; si deduce, altresì, che il D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 53 non contiene una definizione di lavoro notturno, essendo una disposizione contenuta nell’ambito di una normativa di tutela dei lavoratori e delle lavoratrici che siano anche genitori: la qual cosa esula dall’applicazione al caso di specie; ed inoltre, che, al contrario, il D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1 “è sia una disposizione contenuta in una normativa espressamente deputata a regolamentare l’orario di lavoro, sia una disposizione che chiaramente individua il concetto di “lavoratore notturno”, che non può che essere colui che svolge “lavoro notturno” e, quindi, colui che svolge una parte del suo lavoro in coincidenza con il “periodo notturno”, che necessariamente – secondo il citato art. 1 – deve comprendere la fascia oraria dalle ore 24.00 alle 5.00 (e non alle 6.00)”;

che i due motivi – da trattare congiuntamente perchè, all’evidenza, connessi – sono fondati; al riguardo, si osserva, innanzitutto, che, poichè il B. presta assistenza ad un soggetto portatore di handicap (del quale il medesimo non è il padre), alla fattispecie debba essere applicato il D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 11 secondo il disposto del quale (v. lett. c) “Non sono obbligati a prestare lavoro notturno la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”;

ed altresì che il “lavoro notturno” debba essere compreso nel “periodo notturno”, il quale ultimo, ai sensi del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2, è definito come il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino”, mentre il “lavoratore notturno” è “1) qualsiasi lavoratore che, durante il periodo notturno, svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale; 2) qualsiasi lavoratore che svolga, durante il periodo notturno, almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva, è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga, per almeno tre ore, lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno…” (v. lett. e) predetto D.Lgs. n.); che, pertanto, proprio in quanto il D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 11, comma 2 dispone che “i contratti collettivi stabiliscono i requisiti dei lavoratori che possono essere esclusi dall’obbligo di effettuare lavoro notturno. E’ in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro dalle 24.00 alle 6.00, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Non sono, inoltre, obbligati a prestare lavoro notturno: (…) c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni”, non può attribuirsi, come invece ha fatto la Corte di merito, all’espressione “lavoro notturno” in tale ultima ipotesi, il medesimo significato che va attribuito a quella indicata per le donne in gravidanza e per le madri di bambini sino ad un anno di età, perchè non è possibile estendere il “lavoro notturno” oltre la durata del “periodo notturno” – periodo di almeno sette ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino -, senza violare il D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 1, comma 2,. Ed invero, dalla previsione del divieto assoluto di adibire al lavoro le suddette categorie di lavoratrici-madri dalle ore 24.00 alle ore 6.00, si evince la chiara intenzione del legislatore di tutelare in modo diverso le esigenze legate agli obblighi scaturenti dalla maternità, rispetto all’altra categoria di lavoratori, di cui nella fattispecie si tratta, per i quali è previsto che non siano obbligati a prestare lavoro notturno;

che, peraltro, diversamente opinando, non si comprenderebbe neppure, dal punto di vista logico-sistematico, per quale ragione il legislatore non abbia previsto il divieto assoluto di adibizione al lavoro, nella fascia oraria dalle 24.00 alle 6.00, anche per le lavoratrici-madri di figli di età inferiore a tre anni o per tutti i lavoratori di cui si fa menzione nelle altre lettere del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 11 ma abbia separato la fascia di età dei figli minori (fino a un anno) da quella in cui vi siano minori fino al compimento dei tre anni;

che, pertanto, alla fattispecie, non può applicarsi il D.Lgs. n. 151 del 2001 (“Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma della L. 8 marzo 2000, n. 53, art. 15), poichè, come stabilito all’art. 1, tale Testo unico “disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli nati fuori del matrimonio, adottivi e in affidamento, nonchè il sostegno economico alla maternità e alla paternità”, e, quindi, ha lo scopo di tutelare la paternità e la maternità di lavoratori e lavoratrici e non quello di disciplinare, in via generale, il lavoro notturno di qualsiasi prestatore di lavoro; che, per le considerazioni svolte, il ricorso deve, dunque, essere accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito, a quanto innanzi affermato, provvedendo, altresì, alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 3.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2020

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