Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 10203 del 28/04/2010

Cassazione civile sez. II, 28/04/2010, (ud. 16/03/2010, dep. 28/04/2010), n.10203

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.A. (OMISSIS), M.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANAMA 74,

presso lo studio dell’avvocato IACOBELLI GIANNI EMILIO, rappresentati

e difesi dall’avvocato COSENZA MASSIMO;

– ricorrenti –

contro

COND. (OMISSIS) (OMISSIS), Amministratore pro

tempore P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

F. ROSAZZA 52, presso lo studio dell’avvocato PRIMAVERA RACHELE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CINQUE GAETANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 167/2004 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 20/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2010 dal Consigliere Dott. MALZONE Ennio;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione 3.6.93 C.A. e M.G. convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di S. M. Capua Vetere il Condominio di (OMISSIS), in persona del suo amministratore p.t., per sentirlo condannare alla restituzione dell’atrio coperto, posto tra il cortile condominiale ed i cortili ad est e a nord dell’edificio, da loro costruito agli inizi degli anni ‘60, assumendo che, dopo la costruzione, avevano provveduto a vendere buona parte dell’edificio a terzi, i quali nei loro atti di acquisto avevano accettato il regolamento condominiale in cui erano indicate le cose che cadevano in proprieta’ condominiale, tra le quali non v’era menzione dello stesso atrio, che serviva di accesso, solo secondario, agli appartamenti al piano rialzato.

Il Condominio, costituitosi, chiedeva il rigetto della domanda attrice, controdeducendo che l’atrio in questione aveva una destinazione di transito per tutti i condomini sia per immettersi, tramite un cancello in ferro, su via (OMISSIS), sia per accedere agli appartamenti al piano rialzato e che lo stesso non risultava indicato tra le cose di proprieta’ esclusiva dei costruttori; in via gradata, spiegava domanda riconvenzionale di usucapione, previa annullabilita’ e inefficacia dell’accatastamento del bene avvenuto all’UTE in data 5.3.1993 – assumendo che da oltre un ventennio era stato dato da esso Condominio in locazione ai portiere.

L’adito Tribunale con sentenza n. 2537/02, in accoglimento della domanda attrice, condannava il Condominio alla restituzione dell’atrio in favore degli attori previa riduzione in pristino delle modifiche apportate; rigettava la riconvenzionale per usucapione e condannava il Condominio al risarcimento del danno commisurato in Euro 4.958,00 con interessi al tasso legale decorrenti dalla domanda e con la rifusione delle spese di lite.

La Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 167/04, depositata il 20.1.04, in parziale riforma della sentenza impugnata dal Condominio, qualificata l’azione proposta dagli attori come confessoria servitutis, anziche’ revindica, ordinava il ripristino in favore degli attori dell’esercizio della servitu’ di passaggio attraverso l’atrio condominiale per accedere alle aree cortilizie di loro proprieta’; condannava il Condominio all’eliminazione delle chiusure e delle modifiche apportate, in quanto impeditive della servitu’ di passaggio; riduceva a Euro 1.000,00 il risarcimento del danno;

condannava il Condominio a rimborsare agli attori la meta’ delle spese di lite di primo grado e condannava lo stesso alla meta’ delle spese del giudizio del grado, compensando l’altra meta’. Per la cassazione della decisione ricorrono i predetti C. e M. esponendo quattro motivi, cui resiste il Condominio con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 1117 c.c., n. 1, e difetto di motivazione sul punto in cui ha ritenuto che una volta provata la natura condominiale del cespite, risultava superflua l’indicazione del medesimo nel regolamento condominiale.

Si sostiene, invece, che la prova non era stata fornita, nel senso che la tesi del Condominio delle destinazione funzionale dell’atrio in questione a transito per tutti i condomini sia per immettersi, tramite un cancello in ferro, su via (OMISSIS), sia come passaggio per accesso agli appartamenti rialzati, non aveva trovato il suo necessario supporto probatorio.

Si sostiene, invece, che l’uso del transito era limitato ab origine ad un solo condomino, tale F.L., con esclusione di tutti gli altri condomini, di tal che, se pure si fosse ritenuto sussistente l’applicabilita’ della norma richiamataci sarebbe dovuto ritenere sussistente sul bene ” un condominio parziario” ex lege, interessante, cioe’, non tutto il Condominio, ma solo essi due ricorrenti e F.L..

Il motivo e’ infondato in entrambe le sue proposizioni. Condivisibile e’ il criterio utilizzato dalla Corte di merito, ai fini dell’accertamento della natura del cespite in questione, se di natura condominiale o di proprieta’ esclusiva dei costruttori, che e’ quello di fare ricorso all’accertamento della naturale destinazione del cespite, in funzione della finalita’ cui era destinato a soddisfare, stante la mancata menzione del medesimo negli atti di vendita come bene riservato alla proprieta’ dei venditori e, al tempo stesso, il suo mancato richiamo nel regolamento condominiale fra i beni di proprieta’ comune.

Ben vero, la naturale collocazione del cespite come zona a servizio del fabbricato, tant’e’ che poteva servire per accedere sia agli appartamenti dei due costruttori e di F.L., sia come zona di passaggio in favore degli altri condomini per immettersi nella via (OMISSIS), giustifica la ritenuta natura dello stesso di bene condominiale da parte della Corte di merito; l’accertata circostanza che il medesimo cespite consentisse altresi’ l’accesso ai cortili di proprieta’ esclusiva degli attori, oggettivamente estranei alle parti comuni dell’edificio, lascia configurare a favore dei beni di proprieta’ esclusiva degli attuali ricorrenti la sussistenza di un diritto di servitu’ di passo e la condanna del Condominio al risarcimento del danno per averne impedito il transito.

La riduzione di quanto dovuto a tale titolo agli aventi diritto trova la sua giustificazione nella stessa ratio decidendi, vale a dire che la lesione attiene al diritto di servitu’ degli attori su tale cespite, anziche’ al diritto di proprieta’ esclusiva degli stessi (terzo motivo di ricorso).

Parimenti e’ a dirsi circa la diversa statuizione delle spese di lite adottata dalla Corte di merito.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio in forza del prevalente principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2010

 

 

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